Principio di Bigenitorialità: cos'è e come funziona?
Il principio di bigenitorialità è sancito dal codice civile e anche dalla giurisprudenza sovranazionale della CEDU.
L’art. 337 ter cpc, primo comma, indica in modo chiaro che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337 ter cc sul Principio di Bigenitorialità).
I principi della CEDU sono ricordati proprio dalla sentenza al nostro esame, che indica come la giurisprudenza CEDU “chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, Giorgioni c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia)” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 sul principio di bigenitorialità).
La medesima sentenza della Cassazione sul principio di bigenitorialità ricorda, ancora che “la Corte EDU, di norma, e condivisibilmente, invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore e i figli, affermando che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che "le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione" (K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001). I giudici di Strasburgo, inoltre, hanno precisato che, in un quadro di osservanza della frequentazione tra genitore e figlio, gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia)” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 sul principio di bigenitorialità).
Cosa accade in caso di violazione da parte di un genitore?
La sentenza in commento sul principio di bigenitorialità evidenzia anzitutto che “l'accertamento della violazione del diritto del padre alla bigenitorialità, nonchè la conseguente necessità di garantire l'attuazione del diritto, di per sè, non possono comportare automaticamente, ipso facto, la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, quale misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio dodicenne” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 sul principio di bigenitorialità).
Questo perché l’interesse prevalente non è quello del coniuge estromesso dal rapporto con il figlio ma quello del figlio. Sicché, per questa sentenza, la decadenza dalla genitorialità del genitore che ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore, dovrebbe essere l’extrema ratio, dovendosi considerare nei riguardi del figlio anche le conseguenze negative dell’interruzione del rapporto con il genitore che ponga ostacoli.
Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 sul principio di bigenitorialità indica che “tale argomentazione muove però da una configurazione non condivisibile del diritto alla bigenitorialità, che pur nella doverosa prospettiva di soddisfare il diritto-dovere del padre nei confronti del minore, induce a rimuovere la figura genitoriale della madre in quanto pericolosa per la salute fisio-psichica del minore” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 sul principio di bigenitorialità).
La sentenza, infatti, indica poi che “il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 sul principio di bigenitorialità).
Quale soluzione allora per garantire il principio di bigenitorialità?
In definitiva la sentenza sul principio di bigenitorialità indica che la soluzione deve essere valutata caso nel “miglior interesse del minore, con prevalenza su altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e indirettamente, comprimerlo; l'interprete è chiamato, dunque, ad una delicata interpretazione ermeneutica di bilanciamento la cui specialità consiste nel predicare in ogni caso la preminenza del diritto del minore e la recessività dei diritti che con esso possano collidere” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 su principio di bigenitorialità).
In sintesi “ogni decisione che si ponga il problema se privilegiare l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di produrgli una sofferenza immediata, deve compiere un difficilissimo bilanciamento: la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; è per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 su principio di bigenitorialità).