Figli che rifiutano un genitore: un fenomeno sempre più frequente
Nelle crisi familiari più conflittuali capita sempre più spesso che uno o più figli manifestino un rifiuto nei confronti di uno dei genitori. Chi vive questa situazione tende a formulare domande molto concrete: «Posso obbligarlo a venire con me?», «Il tribunale può imporre gli incontri?», «Se mio figlio rifiuta il padre o la madre cosa succede?».
La realtà è più complessa di quanto possa apparire. Il rifiuto non costituisce necessariamente una scelta libera e definitiva del minore, ma nemmeno può essere liquidato come un semplice capriccio. Spesso rappresenta il sintomo di una sofferenza che si sviluppa nel tempo e che può essere alimentata dalla separazione, dal conflitto tra gli adulti, da aspettative eccessive o da difficoltà relazionali presenti all'interno della famiglia.
La riforma Cartabia ha attribuito particolare attenzione a queste situazioni. L'art. 473-bis.6 c.p.c. prevede infatti che, quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice debba procedere senza ritardo all'accertamento delle cause del rifiuto, assumendo le informazioni necessarie e adottando gli interventi più opportuni. La stessa disposizione trova applicazione anche quando viene denunciato un comportamento di un genitore idoneo a ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro.
Nella pratica professionale emerge spesso un errore ricorrente: interpretare il rifiuto esclusivamente come una questione di regole da far rispettare. In realtà il problema è quasi sempre più profondo e richiede una valutazione che tenga conto del contesto familiare nel suo complesso.
- Il rifiuto può essere temporaneo o strutturato;
- può derivare da una sofferenza autentica;
- può essere influenzato dal clima familiare;
- richiede un accertamento concreto delle sue cause.
Perché il conflitto familiare può trasformarsi in una rottura relazionale
Quando la separazione è caratterizzata da una conflittualità elevata, il minore rischia di essere coinvolto in dinamiche che non è in grado di gestire. Non sempre ciò avviene attraverso comportamenti apertamente ostili. Talvolta sono sufficienti atteggiamenti indiretti, messaggi impliciti o la costante esposizione alle tensioni tra gli adulti per generare un progressivo allontanamento da uno dei genitori.
I giudici osservano con particolare attenzione questi aspetti. Non interessa soltanto stabilire quale genitore abbia ragione nel conflitto, ma comprendere quali conseguenze il conflitto stesso stia producendo sul percorso di crescita del figlio. Per questo motivo, nei procedimenti più complessi, vengono frequentemente coinvolti professionisti specializzati, servizi territoriali e consulenti tecnici.
L'esperienza mostra come il rischio maggiore sia la progressiva cristallizzazione delle posizioni. Da un lato il genitore rifiutato può reagire cercando di imporre il rapporto attraverso iniziative giudiziarie sempre più incisive; dall'altro il genitore con cui il minore vive prevalentemente può limitarsi a prendere atto della situazione senza svolgere un ruolo attivo nel favorire il recupero della relazione. Entrambi gli atteggiamenti possono contribuire ad aggravare il problema.
È proprio in questo contesto che il giudice è chiamato a verificare non soltanto il comportamento del genitore rifiutato, ma anche l'effettiva disponibilità dell'altro genitore a sostenere il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con entrambe le figure genitoriali, secondo quanto previsto dall'art. 337-ter c.c.
Il rifiuto del minore e le verifiche richieste al tribunale
Quando emerge un rifiuto persistente, il tribunale non può limitarsi a prenderne atto. La legge impone un accertamento concreto delle cause che hanno determinato tale situazione e delle possibili modalità per affrontarla.
Le verifiche richieste sono molteplici. Occorre comprendere se il disagio sia collegato a episodi specifici, se riguardi soltanto uno dei figli o più fratelli, se vi siano differenze tra i minori coinvolti e quale sia il ruolo svolto da ciascun genitore nel favorire oppure ostacolare il mantenimento della relazione.
In questa prospettiva assume rilievo anche la valutazione prognostica. Il giudice non deve fotografare esclusivamente la situazione esistente, ma verificare quali interventi possano risultare concretamente utili per il futuro. Si tratta di un approccio che emerge costantemente nella giurisprudenza più recente e che trova fondamento nel criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale del minore, richiamato anche dalla Cass. 17 marzo 2026, n. 6078.
Tra gli elementi che vengono normalmente esaminati figurano:
- la durata del rifiuto;
- l'intensità della sofferenza manifestata;
- la qualità delle relazioni familiari pregresse;
- il comportamento collaborativo dei genitori;
- l'efficacia degli interventi già sperimentati.
Cosa emerge dall’ordinanza della Cassazione del 27 gennaio 2026
La Cass., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026, n. 1857 (ric. n. 11146/2025) rappresenta uno dei più significativi arresti recenti sul tema dei figli che rifiutano un genitore.
La vicenda riguardava tre minori che avevano sviluppato un rifiuto particolarmente intenso nei confronti della madre. Nel procedimento erano stati coinvolti servizi sociali, curatrice speciale del minore, consulenti tecnici e differenti percorsi di supporto. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla madre, confermando l'impostazione adottata dalla Corte d'Appello.
L'aspetto più interessante della decisione è che il giudice non si è limitato a riaffermare in astratto il principio di bigenitorialità. Al contrario, ha confermato un progetto dettagliato e verificabile, fondato su una terapia sistemico-familiare con cadenza regolare, sulla prosecuzione dei percorsi individuali di sostegno psicologico e sull'attivazione di strumenti di educativa domiciliare. È stata inoltre ritenuta inefficace la prosecuzione degli incontri in spazio neutro, preferendo modalità di intervento più aderenti alle esigenze concrete dei minori.
Particolarmente significativo è il controllo richiesto sul comportamento del genitore considerato dai figli come figura di riferimento prevalente. La Cassazione conferma infatti che, nei casi di rifiuto consolidato, occorre verificare se il genitore "preferito" stia realmente collaborando alla ricostruzione del rapporto con l'altro oppure se, anche involontariamente, contribuisca a mantenere la distanza relazionale.
L'ordinanza mostra con chiarezza che la risposta giudiziaria non può ridursi né alla semplice imposizione degli incontri né all'accettazione passiva del rifiuto. Quando la situazione è complessa, serve un progetto strutturato, monitorato nel tempo e sostenuto da professionisti competenti.
Il rifiuto del minore ad incontrare il genitore secondo la Cassazione
Uno degli aspetti più interessanti della Cass. 27 gennaio 2026, n. 1857 è il rifiuto di qualsiasi soluzione automatica. La Corte ribadisce che il rifiuto del minore ad incontrare il genitore non può essere affrontato né con una logica esclusivamente coercitiva né con un atteggiamento rinunciatario.
Nel caso esaminato, il rifiuto verso la madre era divenuto particolarmente intenso e si protraeva da tempo. Proprio per questo i giudici hanno ritenuto necessario costruire un progetto articolato, fondato sulla collaborazione di più figure professionali e sottoposto a verifiche periodiche. L'obiettivo non era imporre un riavvicinamento immediato, ma creare le condizioni affinché il rapporto potesse essere progressivamente recuperato.
La decisione offre un'indicazione importante anche per i procedimenti futuri. Quando la sofferenza del minore è documentata e il rifiuto appare consolidato, il giudice deve individuare strumenti concretamente utili alla ricostruzione della relazione. Non basta richiamare il principio di bigenitorialità in modo astratto e neppure è sufficiente limitarsi a registrare la volontà espressa dal figlio.
La stessa ordinanza valorizza:
- la terapia sistemico-familiare;
- i percorsi psicologici individuali;
- il monitoraggio costante dell'evoluzione del caso;
- il coinvolgimento attivo di entrambi i genitori;
- le relazioni periodiche trasmesse all'autorità giudiziaria.
Gli strumenti utilizzati dai giudici per ricostruire la relazione
Nei procedimenti caratterizzati da un forte rifiuto genitoriale, il giudice dispone oggi di numerosi strumenti per tentare di ricostruire il rapporto compromesso. La scelta dipende dalle caratteristiche del caso concreto, dall'età del minore e dalla natura delle difficoltà emerse.
L'esperienza dimostra che le misure più efficaci sono quelle inserite all'interno di un progetto coordinato. La semplice previsione di incontri protetti o in spazio neutro non sempre produce risultati soddisfacenti. Non a caso, nella vicenda esaminata dalla Cassazione, proprio lo spazio neutro è stato progressivamente abbandonato perché ritenuto non più adeguato alle esigenze dei minori coinvolti.
Tra gli strumenti più frequentemente utilizzati figurano i percorsi di sostegno psicologico, la terapia familiare, l'educativa domiciliare e le attività di monitoraggio affidate ai servizi territoriali. In molti casi il giudice prevede anche verifiche periodiche finalizzate a comprendere se il progetto stia producendo risultati concreti oppure richieda modifiche.
Dal punto di vista pratico, uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che il recupero della relazione possa essere ottenuto esclusivamente attraverso il processo. In realtà il procedimento giudiziario rappresenta soltanto una parte del percorso. La collaborazione dei genitori e la qualità degli interventi specialistici restano spesso determinanti per il successo dell'intervento.
Quando un figlio non vuole vedere la madre o il padre
Una delle domande più frequenti nei procedimenti di famiglia riguarda il valore da attribuire alla volontà del minore. Molti genitori chiedono se il figlio possa decidere autonomamente di interrompere i rapporti con il padre o con la madre. La risposta, secondo la giurisprudenza consolidata, è negativa.
Il minore non dispone di un potere decisionale assimilabile a quello di un adulto. Tuttavia la sua opinione assume un'importanza crescente con l'aumentare dell'età e del grado di maturità. Per questo motivo il giudice deve valutare con attenzione le ragioni del rifiuto, distinguendo tra una sofferenza autentica, una reazione temporanea e situazioni influenzate dal contesto familiare.
La Cass. 24 febbraio 2026, n. 4110 e la Cass. 16 settembre 2025, n. 25403 hanno ricordato che la bigenitorialità non coincide con una rigida parità aritmetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. Ciò che conta è garantire una relazione significativa con entrambi, compatibilmente con il concreto interesse del minore.
Nella pratica si incontrano frequentemente situazioni nelle quali un figlio manifesta un forte disagio nei confronti di un genitore senza che vi siano comportamenti gravemente pregiudizievoli. In questi casi il compito del tribunale non è legittimare la rottura del rapporto, ma individuare modalità graduali per favorirne il recupero.
- Il rifiuto non equivale automaticamente a una scelta definitiva.
- La volontà del minore deve essere interpretata nel suo contesto.
- L'interesse del minore prevale sulle posizioni dei genitori.
- Le soluzioni adottate devono essere proporzionate alla situazione concreta.
Ascolto del minore dopo la riforma Cartabia: quando è obbligatorio e quando può essere omesso
L'art. 473-bis.4 c.p.c. ha attribuito all'ascolto del minore un ruolo centrale nei procedimenti che lo riguardano. Il minore che abbia compiuto dodici anni, e anche quello di età inferiore se capace di discernimento, deve essere ascoltato direttamente dal giudice, salvo che ciò risulti contrario al suo interesse, manifestamente superfluo oppure impossibile.
La giurisprudenza più recente ha ribadito che l'ascolto costituisce un vero e proprio diritto del minore e non un semplice adempimento processuale. La Cass. 20 aprile 2026, n. 10344 ha evidenziato che il mancato ascolto richiede una motivazione effettiva, mentre la Cass. 13 maggio 2026, n. 13970 ha censurato l'omissione dell'audizione di un minore prossimo al compimento dei dodici anni in assenza di adeguata giustificazione.
Occorre però evitare letture eccessivamente rigide. La stessa Cass. 27 gennaio 2026, n. 1857 ha chiarito che, in presenza di minori infradodicenni e in mancanza di una specifica richiesta di ascolto, il giudice può ritenere non necessario procedere all'audizione diretta, purché l'interesse del minore sia stato adeguatamente ricostruito attraverso altri strumenti istruttori.
In concreto, il tribunale valuta diversi elementi:
- età e maturità del minore;
- utilità effettiva dell'ascolto;
- eventuali audizioni già svolte;
- presenza di consulenze tecniche;
- attività del curatore speciale e dei servizi coinvolti.
Il Curatore speciale del minore nei casi di rifiuto genitoriale
Quando il conflitto familiare raggiunge livelli particolarmente elevati, può emergere una situazione nella quale gli interessi del minore non coincidono più pienamente con quelli rappresentati dai genitori nel processo. In questi casi assume rilievo la figura del Curatore Speciale del minore, oggi disciplinata dall'art. 473-bis.8 c.p.c.
La norma prevede la nomina del curatore nelle ipotesi in cui emerga un conflitto di interessi o una situazione di pregiudizio tale da impedire un'adeguata rappresentanza del minore. Dopo la riforma Cartabia il ruolo di questa figura è diventato ancora più significativo, potendo il giudice attribuirgli anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
Nei casi di figli che rifiutano un genitore, il curatore non si limita a riportare la volontà espressa dal minore. Il suo compito consiste nel contribuire all'individuazione dell'interesse concreto del figlio, interloquendo con il giudice, con i professionisti coinvolti e con le parti processuali. La sua funzione è quindi molto diversa da quella di un semplice portavoce delle preferenze manifestate dal minore.
La dottrina ha evidenziato l'importanza di questa evoluzione. Piccinini, nel contributo I poteri di rappresentanza sostanziale del curatore speciale del minore (Famiglia e Diritto, 2025), sottolinea come la nuova disciplina consenta una tutela più effettiva degli interessi del minore. Nello stesso senso si collocano le riflessioni di Ferlin e Zamboni, che evidenziano il ruolo del curatore quale rappresentante autonomo del minore e non semplice ausiliario del giudice.
In procedimenti particolarmente delicati, la presenza del curatore speciale costituisce spesso uno degli strumenti più efficaci per evitare che il minore venga coinvolto direttamente nelle strategie processuali degli adulti.
Il ruolo dei servizi sociali nei casi di rifiuto genitoriale
Quando emerge un rifiuto persistente nei confronti di uno dei genitori, il coinvolgimento dei servizi sociali è frequente. Occorre però chiarire quale sia il loro effettivo ruolo all'interno del procedimento.
L'art. 473-bis.38 c.p.c. attribuisce al giudice dell'attuazione il compito di regolare le modalità esecutive dei provvedimenti riguardanti i minori. Ne consegue che le decisioni fondamentali in materia di affidamento, collocamento e frequentazione restano riservate all'autorità giudiziaria.
La Cass. 22 novembre 2025, n. 30767 ha ribadito con chiarezza che non è consentita una delega in bianco ai servizi sociali sulle decisioni che incidono direttamente sulla responsabilità genitoriale. I servizi svolgono una funzione operativa, di supporto e monitoraggio, ma non possono sostituirsi al giudice nelle scelte essenziali.
L'ordinanza Cass. 27 gennaio 2026, n. 1857 rappresenta un esempio concreto di questa impostazione. Il progetto era dettagliatamente definito dalla Corte d'Appello: terapia sistemico-familiare, educativa domiciliare, sostegni individuali e relazioni periodiche al giudice tutelare. Ai servizi sociali era affidata l'attuazione del progetto e la verifica del suo andamento, non la determinazione autonoma delle modalità di frequentazione.
Dal punto di vista pratico, una corretta collaborazione tra giudice, servizi sociali, professionisti e genitori rappresenta spesso uno degli elementi decisivi per la riuscita degli interventi destinati al recupero della relazione familiare.
Figli che non vogliono più vedere i genitori: quando il rifiuto è autentico e quando emergono condotte ostacolanti
Una delle questioni più difficili riguarda l'individuazione delle cause del rifiuto. Non esiste infatti una spiegazione unica valida per tutte le situazioni.
Talvolta il minore manifesta una sofferenza reale derivante dalla separazione, da eventi vissuti come traumatici o da difficoltà relazionali che si sono sviluppate nel tempo. In altri casi, invece, il contesto familiare può contribuire ad alimentare o consolidare la distanza nei confronti di uno dei genitori.
La stessa Cass. 1857/2026 invita a evitare semplificazioni. Nel caso concreto la Corte non ha ricondotto il rifiuto a schemi teorici precostituiti, ma ha valorizzato una pluralità di fattori: il vissuto dei minori, le dinamiche familiari, il comportamento dei genitori e l'esito degli interventi già sperimentati.
Quando il tribunale accerta che un genitore ostacola in modo significativo la relazione con l'altro, il problema assume una rilevanza anche giuridica. I giudici osservano frequentemente alcuni indicatori:
- svalutazione costante dell'altro genitore;
- mancata collaborazione nell'attuazione dei provvedimenti;
- opposizione ai percorsi di sostegno disposti dal tribunale;
- rinforzo delle paure e delle resistenze manifestate dal minore;
- atteggiamenti che rendono sempre più difficile il recupero del rapporto.
Le conseguenze per il genitore che ostacola i rapporti
Quando il giudice accerta gravi inadempienze o comportamenti idonei a ostacolare il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, può intervenire utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 473-bis.39 c.p.c.
La riforma Cartabia ha rafforzato notevolmente i poteri del tribunale, consentendo interventi più rapidi ed efficaci rispetto al passato. Le misure previste non hanno una funzione meramente punitiva, ma mirano a tutelare concretamente il minore e a garantire il rispetto dei provvedimenti adottati.
Il giudice può:
- modificare i provvedimenti in vigore;
- ammonire formalmente il genitore inadempiente;
- applicare una somma di denaro ex art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione o ritardo;
- irrogare una sanzione amministrativa da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
- condannare al risarcimento dei danni in favore dell'altro genitore o del minore.
Bigenitorialità e interesse del minore: quale equilibrio ricercare
Le più recenti decisioni della Cassazione confermano che la bigenitorialità rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, ma non può essere applicata in modo automatico o matematico.
La Cass. 24 febbraio 2026, n. 4110 e la Cass. 16 settembre 2025, n. 25403 hanno ribadito che il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori non implica necessariamente una perfetta parità dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi. Ciò che conta è la qualità della relazione e la sua compatibilità con il concreto interesse del figlio.
Nello stesso solco si collocano la Cass. 5 marzo 2026, n. 4979, che richiama la necessità di bilanciare i diversi diritti coinvolti senza attribuire carattere assoluto a nessuno di essi, e la Cass. 17 marzo 2026, n. 6078, che ribadisce la centralità del criterio previsto dall'art. 337-ter c.c.
L'ordinanza n. 1857 del 2026 si inserisce perfettamente in questa linea interpretativa. La Corte conferma un progetto progressivo, controllato e verificabile, nel quale il recupero della relazione con la madre viene perseguito senza forzature incompatibili con la situazione emotiva dei minori.
La lezione che emerge è chiara: la bigenitorialità resta un valore di riferimento imprescindibile, ma deve essere sempre declinata alla luce dell'interesse concreto del minore e delle caratteristiche della singola vicenda familiare.
Quali indicazioni pratiche per i genitori coinvolti
La Cass. 27 gennaio 2026, n. 1857 offre indicazioni particolarmente utili per comprendere come i tribunali affrontano oggi i casi di figli che rifiutano un genitore.
Il rifiuto non può essere ignorato, ma neppure trasformarsi automaticamente in una scelta definitiva del minore. Il compito del giudice consiste nell'individuare le cause del disagio, verificare il comportamento di tutti gli adulti coinvolti e costruire un percorso che consenta, quando possibile, il recupero della relazione familiare.
L'esperienza mostra che i risultati migliori si ottengono quando i genitori comprendono che il procedimento giudiziario non è una gara da vincere contro l'altro. La disponibilità a collaborare, a seguire i percorsi di sostegno indicati dai professionisti e a non coinvolgere i figli nel conflitto rappresenta spesso l'elemento decisivo per superare le situazioni più difficili.
Quando il rifiuto si consolida, intervenire tempestivamente è fondamentale. Attendere passivamente che il problema si risolva da solo può rendere molto più difficile il recupero del rapporto negli anni successivi.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da Avv. Livio Pesenti del foro di Bergamo, esperto di diritto di famiglia.
FAQ su figli che rifiutano un genitore
I figli minorenni possono decidere di non vedere più un genitore?
No. La volontà del minore deve essere ascoltata e valutata, ma il giudice deve verificare le ragioni del rifiuto e individuare la soluzione più conforme al suo interesse.
Il rifiuto del minore ad incontrare il genitore comporta automaticamente la sospensione degli incontri?
No. La sospensione può essere disposta solo quando risulta necessaria per tutelare il minore e normalmente costituisce una misura temporanea.
Il giudice deve sempre ascoltare il minore?
L'ascolto è la regola ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ma può essere omesso nei casi previsti dalla legge quando risulti contrario all'interesse del minore, manifestamente superfluo o impossibile.
Che ruolo svolge il curatore speciale del minore?
Il curatore speciale rappresenta autonomamente gli interessi del minore quando emerge un conflitto con quelli dei genitori o una situazione che rende inadeguata la rappresentanza ordinaria.
I servizi sociali possono decidere autonomamente le modalità degli incontri?
No. Le decisioni fondamentali spettano al giudice. I servizi sociali svolgono compiti di attuazione, monitoraggio e supporto.
Cosa succede se un genitore ostacola il rapporto con l'altro?
Il tribunale può adottare le misure previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c., comprese ammonizioni, sanzioni economiche, risarcimento dei danni e modifica dei provvedimenti in vigore.
Se il bambino non vuole dormire dal padre il tribunale può intervenire?
Sì. Il giudice valuta le cause del rifiuto e può modulare tempi e modalità della frequentazione in funzione dell'interesse del minore.
La bigenitorialità impone una divisione perfettamente paritaria dei tempi?
No. La Cassazione ha chiarito che la bigenitorialità richiede una relazione significativa con entrambi i genitori, non necessariamente una perfetta parità aritmetica dei tempi di permanenza.