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Art 708 cpc: reclamo e spese legali

2 marzo 2022

Art 708 cpc reclamo e spese legali: come noto, ai sensi dell’art. 708 cpc il Giudice provvede con ordinanza a dare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi.

Avverso tale provvedimento è possibile, sempre ai sensi dell’art. 707 cpc proporre reclamo avanti alla Corte d’Appello. Chiaramente il reclamo può essere accolto o rigettato: ci si è chiesti, però, se la Corte d’Appello debba o meno pronunciarsi anche sulle spese legali.

La recente sentenza Cass. 24 febbraio 2022, n. 6285 indica che le spese legali non vanno liquidate in sede di reclamo proposto ex art 708 cpc, essendo poi decise nella causa ancora in corso in Tribunale..

Art 708 cpc reclamo e spese legali
Art 708 cpc: reclamo e spese legali

Art 708 cpc, reclamo e spese legali: la normativa di riferimento

Come anticipato la questione coinvolgente le spese legali si pone in relazione al reclamo proponibile ai sensi dell’art 708 cpc.

La previsione indica che in sede di separazione “se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore”.

Ma, come anticipato, avverso questi provvedimenti provvisori è possibile proporre reclamo ai sensi dell’art. 708 cpc avanti la Corte d’Appello: la norma, infatti, prosegue indicando che “contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento”.

Reclamo ex art 708 cpc e spese legali: il caso esaminato da Cass. 24 febbraio 2022, n. 6285

Come anticipato, Cass. 24 febbraio 2022, n. 6285 si pronuncia sule reclamo proposto ex art 708 cpc e sulla liquidazione delle spese legali.

Nella sentenza si indica che “la signora M.R.C. ricorre con unico motivo per la cassazione, ex art. 111 Cost., del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d'Appello di Milano ha rigettato il reclamo dalla prima proposto avverso il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Milano, pronunciando ai sensi dell'art. 708 c.p.c., comma 3, ne aveva respinto la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento nell'introdotto giudizio di separazione personale dei coniugi. Con il proposto mezzo la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., art. 708 c.p.c., comma 4, e art. 739 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato la ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 900,00, in violazione del principio espresso da Cass. n. 8432 del 2020 là dove avrebbe dovuto invece rimetterne la liquidazione alla definizione della lite, nella natura provvisoria dell'adottato provvedimento, destinato, come tale, ad essere assorbito dalla decisione di merito”.

Art 708 cpc: reclamo e liquidazione delle spese legali

Cass. 24 febbraio 2022, n. 6285, che si pronuncia sule reclamo proposto ex art 708 cpc e sulla liquidazione delle spese legali, indica che “nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'appello adita ex art. 708 c.p.c., comma 4, in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poichè, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio (Cass. 30/04/2020, n. 8432)” (Cass. 24 febbraio 2022, n. 6285 si pronuncia sule reclamo proposto ex art 708 cpc e sulla liquidazione delle spese legali).

È poi interessante la motivazione di Cass. 24 febbraio 2022, n. 6285 si pronuncia sule reclamo proposto ex art 708 cpc e sulla liquidazione delle spese legali, che muove dalla disciplina dei procedimenti cautelari: “l'introduzione con l'art. 2, comma 1, della L. n. 24 del 2006, dell'art. 708 c.p.c., comma 3, che consente di proporre reclamo avverso provvedimenti adottati in sede di separazione personale tra coniugi, ha permesso di accostare i provvedimenti in esame a quelli cautelari in tal modo imponendo di provvedere sulle spese di lite solo rispetto ai provvedimenti cautelari ante causam ex art. 609-septies c.p.c., comma 2 e art. 609-octies c.p.c., comma 7 e tanto nella ultrattività del provvedimento ante causam che consente di evitare l'introduzione del giudizio di merito al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese di lite.

Là dove invece la regolamentazione delle spese riguardi una domanda proposta in corso di lite, come nella diversa e corrispondente ipotesi del provvedimento cautelare, essa deve essere disposta con la sentenza pronunciata a conclusione del giudizio” (Cass. 24 febbraio 2022, n. 6285 si pronuncia sule reclamo proposto ex art 708 cpc e sulla liquidazione delle spese legali).