Art 377 ter cc: la questione esaminata da Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777
Come anticipato, Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 ha affrontato, in relazione all’art 377 ter cc, la questione dei poteri d’ufficio del giudice nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli.
In tale decisione, su art 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, si affrontava la seguente questione: “ Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione dell'art. 101 c.p.c., comma 2, avendo la Corte distrettuale determinato ex officio il contributo al mantenimento della minore a carico di P. nella misura di Euro 300,00=, così disattendendo, senza preliminarmente assegnare alle parti un termine a difesa, l'accordo tra loro raggiunto e connotato dalla rinuncia espressa dalla madre a percepire il contributo paterno al mantenimento della figlia” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).
Art. 377 ter cc e Assegno mantenimento figli: il contesto normativo
Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, ricorda anzitutto che “l'art. 337 ter c.c., stabilisce, al comma 1, il diritto del figlio minore di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori; si tratta - come si evince dalla formulazione - di un diritto complesso, costituito da elementi materiali ed immateriali, e dinamico, perchè destinato ad essere riconosciuto e tutelato per tutto il corso della minore età ed opportunamente ricalibrato sulle esigenze personali, anche indotte dalla crescita, del figlio, al quale corrisponde lo speculare obbligo dei genitori di assicurare il godimento del diritto enunciato, che trova la sua fonte proprio nel rapporto di filiazione” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).
Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, evidenzia poi che “il legislatore, quindi, detta all'art. 337 ter c.c., comma 2, i criteri di attuazione di codeste posizioni soggettive per il caso in cui la situazione familiare e di convivenza muti per separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, come indicato nell'art. 337 bis c.c.. Segnatamente, per realizzare questa finalità, il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa", tra i quali rientra la determinazione de "la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli." e "Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).
Inoltre, Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, ricorda che “con specifico riferimento all'assegno di mantenimento è, altresì stabilito, all'art. 337 ter c.c., comma 4, che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).
Da ultimo, sempre Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, indica che “l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).
Art 377 ter cc: i poteri del giudice in merito all’assegno mantenimento figli
Quali sono quindi le conseguenze che derivano delle previsioni ora richiamate e in particolare dall’art. 377 ter cc?
Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, ritiene che “Dal complesso normativo si evince che: i provvedimenti per i minori vanno adottati dal giudice nell'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi che assume rilievo centrale; ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei minori e gli accordi tra genitori possono essere recepiti sempre che non siano contrari all'interesse dei minori; è previsto che l'onere del mantenimento gravi su ciascun genitore in misura proporzionale al reddito, salvo un diverso accordo la cui non contrarietà all'interesse dei minori è onere del giudice vagliare; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare secondo i criteri normativamente fissati; a tal fine al giudice è attribuito un ampio potere istruttorio esercitabile d'ufficio per accertare le reali condizioni economiche e patrimoniali dei genitori” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).
Art 377 ter cc e poteri d’ufficio del giudice nella fissazione dell’assegno di mantenimento per i figli
Alla luce delle indicazioni fornite e di cui al precedente paragrafo, Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, ritiene che il giudice non solo disponga di ampi poteri istruttori ma possa anche d’ufficio adottare i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli.
Da tale punto di vista Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, si pone in continuità con la giurisprudenza della S.C., che la stessa sentenza in commento richiama: “in proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti." (Cass. n. 21178/2018; cfr. ex plurimis, Cass. n. 11412/2014, Cass., n. 10174/2012, Cass. n. 6606/2010, Cass. n. 17043/2007, Cass. n. 27391/2005) e che "In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum"." (Cass. n. 25055/2017), rammentando altresì che "L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza." (Cass. n. 16739/2020)” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).