Art 377 ter cc: vediamo cosa prevede la norma
L'articolo 377 ter del codice civile italiano si occupa dei diritti e delle responsabilità genitoriali in casi di separazione o divorzio, con particolare attenzione ai diritti del figlio minore. Secondo l'art. 377 ter cc., il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da ciascuno di essi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di entrambi i rami genitoriali.
Nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, l'art. 377 ter cc. stabilisce che il giudice deve adottare provvedimenti relativi ai minori tenendo conto esclusivamente del loro interesse morale e materiale. Questi provvedimenti includono la decisione su chi debba avere l'affidamento dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e come ogni genitore debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. L'art. 377 ter cc. prevede anche che il giudice possa prendere in considerazione gli accordi tra i genitori, soprattutto se raggiunti attraverso la mediazione familiare, a meno che non siano contrari all'interesse dei figli.
L'art. 377 ter cc. sottolinea inoltre che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere prese di comune accordo, tenendo conto delle esigenze e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice. Inoltre, l'articolo stabilisce che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito, e il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno periodico per garantire questo principio di proporzionalità.
Infine, l'art. 377 ter cc. prevede che in caso di informazioni economiche insufficienti fornite dai genitori, il giudice possa ordinare un accertamento dei redditi e dei beni da parte della polizia tributaria. Questo assicura una corretta valutazione economica per il mantenimento e l'affidamento dei figli.
Il testo dell'articolo 377 ter del codice civile
In particolare, la previsione di cui all'art. 377 ter cc ha il seguente contenuto:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 377 ter cc e Assegno mantenimento figli: il contesto normativo
La sentenza della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2022, n. 5777, relativa all'articolo 377 ter del codice civile italiano, si concentra sulla tutela dei diritti dei figli minori nel contesto della separazione o divorzio dei genitori. La sentenza chiarisce che il diritto del minore di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori è un diritto complesso e dinamico, che deve essere continuamente adeguato alle esigenze in evoluzione del minore durante la sua crescita. Questo diritto è correlato all'obbligo dei genitori di garantire il benessere del figlio, derivante dal rapporto di filiazione.
La sentenza sottolinea inoltre che, in caso di alterazione della situazione familiare e di convivenza, come in situazioni di separazione o annullamento del matrimonio, il giudice deve adottare provvedimenti relativi ai minori focalizzandosi esclusivamente sul loro interesse morale e materiale. Questi provvedimenti includono la determinazione di come ciascun genitore debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, prendendo in considerazione eventuali accordi tra i genitori, a condizione che siano nell'interesse dei figli.
Riguardo all'assegno di mantenimento, la sentenza specifica che, salvo diversi accordi sottoscritti dalle parti, ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli in modo proporzionale al proprio reddito. Il giudice, se necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico basato su vari fattori come le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita precedente, il tempo trascorso con ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e il valore dei compiti domestici e di cura svolti da ciascuno.
Infine, la sentenza precisa che l'assegno di mantenimento deve essere adeguato automaticamente agli indici ISTAT, a meno che non vengano indicati altri parametri dalle parti o dal giudice. Se le informazioni economiche fornite dai genitori non sono sufficientemente documentate, il giudice può ordinare un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni contestati, anche se intestati a terzi.
I poteri del giudice in merito all’assegno mantenimento figli
La sentenza della Corte di Cassazione del 22 febbraio 2022, n. 5777, che riguarda l'articolo 377 ter del codice civile italiano e i poteri d'ufficio relativi all'assegno di mantenimento dei figli, chiarisce importanti conseguenze derivanti dalle norme in questione. Secondo questa sentenza, i provvedimenti riguardanti i minori devono essere presi dal giudice con l'obiettivo primario di tutelare l'interesse morale e materiale dei minori stessi. Inoltre, stabilisce che ogni genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli, e qualsiasi accordo tra i genitori deve essere valutato in funzione dell'interesse dei minori.
La sentenza enfatizza che il giudice ha il compito di assicurare che l'onere del mantenimento ricada su ciascun genitore in modo proporzionale al rispettivo reddito, a meno che non ci siano accordi diversi che siano comunque nell'interesse dei minori. Il giudice, se necessario, stabilirà la corresponsione di un assegno periodico per rispettare il principio di proporzionalità, seguendo i criteri normativamente stabiliti.
Inoltre, la sentenza conferisce al giudice un ampio potere istruttorio, esercitabile d'ufficio, per accertare le effettive condizioni economiche e patrimoniali dei genitori. Questo potere permette al giudice di assicurare che le decisioni relative al mantenimento dei minori siano basate su informazioni accurate e complete sulle risorse finanziarie dei genitori.
Poteri d’ufficio del giudice nella fissazione dell’assegno di mantenimento per i figli
Alla luce delle indicazioni fornite e di cui al precedente paragrafo, Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, ritiene che il giudice non solo disponga di ampi poteri istruttori ma possa anche d’ufficio adottare i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli.
Da tale punto di vista Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art. 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli, si pone in continuità con la giurisprudenza della S.C., che la stessa sentenza in commento richiama: “in proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che "la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti." (Cass. n. 21178/2018; cfr. ex plurimis, Cass. n. 11412/2014, Cass., n. 10174/2012, Cass. n. 6606/2010, Cass. n. 17043/2007, Cass. n. 27391/2005) e che "In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum"." (Cass. n. 25055/2017), rammentando altresì che "L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza." (Cass. n. 16739/2020)” (Cass. 22 febbraio 2022, n. 5777 su art 377 ter cc e poteri d’ufficio in relazione all’assegno mantenimento figli).