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Protocollo spese straordinarie Tribunale di Catania

17 marzo 2022

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Catania. Il Tribunale di Catania, in accordo con l’Ordine degli avvocati e alcune associazioni attive nel capo del diritto di famiglia, ha predisposto un protocollo riguardante le spese straordinarie e ordinarie, di cui spesso si discute in sede di separazione e divorzio.

Le questioni che spesso creano attriti tra i coniugi sono soprattutto quelle che riguardano cosa sia incluso e cosa non sia incluso nell’assegno di mantenimento e se e quando vadano previamente concordate le spese straordinarie.

Vediamo cosa prevede il Protocollo del Tribunale di Catania sulle spese ordinarie e straordinarie.

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Catania
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Catania

Protocollo spese straordinarie Tribunale: uscite ordinarie

Anzitutto, il protocollo spese straordinarie del Tribunale di Catania indica che vi sono alcuni costi ordinari che, come regola generale, sono incluse nell’assegno di mantenimento e non danno quindi diritto a un rimborso pro quota.

In primo luogo, dal profilo generale, nel Protocollo spese straordinarie Tribunale di Catania si indica che: “si intendono ricomprese nell’assegno di mantenimento (quelle chiamate sinora spese ordinarie) le voci di spesa che soddisfano esigenze della vita quotidiana dei figli e, in ogni caso, quelle che hanno, quale requisito temporale, la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità, e per requisito funzionale, l’utilità e/o necessarietà” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

In particolare, sempre nel Protocollo per gli esborsi e le uscite straordinarie Tribunale di Catania si indicano alcuni costi che di regola hanno questa natura e vanno considerate come incluse nel mantenimento: “salva diversa previsione, si considerano comprese nell’assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l’abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, i trasporti pubblici (tessera autobus, metro, ecc.), i trattamenti estetici (limitatamente intesi al parrucchiere ed estetista), la ricarica del cellulare, il materiale scolastico di cancelleria, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento; le rette di iscrizione e frequenza di istituti scolastici privati e baby sitter purché già presenti nell’organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di una spesa sostenibile, attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per cura degli animali domestici dei figli” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

Protocollo del Tribunale di Catania su separazione e divorzio: le spese straordinarie senza necessità di preventivo accordo

Il Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Catania prosegue poi analizzando i vari tipi di uscite straordinarie.

Anzitutto, il Protocollo per gli esborsi e le uscite straordinarie Tribunale di Catania indica che “anche le spese extra assegno vanno ripartite tra i genitori pro quota, secondo una misura da determinarsi espressamente dal giudice in conformità al principio di proporzionalità, fatta salva l’ipotesi in cui siano poste a carico di un solo genitore per altre ragioni” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

Il Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Catania prosegue poi indicando quali sono le uscite straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo tra i coniugi: “rientrano nelle spese extra, in quanto non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso pro quota in relazione alla loro obiettiva necessità:

a) sanitarie: di norma, quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell’ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per psicoterapia, fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). In caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi sia sulla base della professionalità che dell’importo della spesa.

b) scolastiche: iscrizione e retta dell’asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell’assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;

c) extrascolastiche: spese sportive per un’attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida)” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

Spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo secondo il Protocollo del Tribunale di Catania

Il Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Catania individua, poi, altre uscite straordinarie che, però, devono essere previamente concordate tra i coniugi: “costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta, al massimo 10 giorni, ovvero in un termine all’uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori o, in difetto di accordo e/o di rifiuto al rimborso19, una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all’interesse del figlio (sostenibilità della detta spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori) o alla necessità e congruità rispetto alla entità e sostenibilità della spesa, quelle relative a :

a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;

b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l’ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l’avvio nel mondo del lavoro, spese per università all’estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all’estero, scuole e università private;

c) extra scolastiche: baby sitter post separazione, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere)” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

Modalità di rimborso delle spese

Il protocollo per spese straordinarie del Tribunale di Catania auspica anzitutto che i coniugi contribuiscano direttamente alla quota parte dei costi a loro carico: “è auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un solo genitore l’anticipazione della quota spettante all’altro” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

Sempre il protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Catania prevede anche come e in che termini vada chiesto il rimborso: “ove ciò non avvenga, il genitore anticipatario, entro 30 giorni dall’effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro-quota, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l’altro genitore dovrà provvedere entro 30 giorni dalla richiesta” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

Quanto alla documentazione delle spese e agli aspetti fiscali, il protocollo per spese straordinarie del Tribunale di Catania prevede che “i documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all’altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.

Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

Protocollo spese straordinarie Tribunale: assegni famigliari

Da ultimo, il Protocollo spese straordinarie Tribunale di Catania ha una norma specifica che coinvolge gli assegni famigliari. Si indica che “gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.

Per evidenti ragioni di semplificazione, i provvedimenti giudiziari adottandi in tale materia conterranno l’esplicita previsione dell’attribuzione ex lege al genitore collocatario e/o affidatario, anche dei predetti assegni familiari, somme di cui si terrà conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento” (Protocollo esborsi e uscite straordinarie Tribunale di Catania).

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