Assegno mantenimento figli, preclusioni istruttorie e onere della prova
La recente sentenza Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli preclusioni onere della prova ha indica che “prima l'art. 155 c.c., comma 7, in materia di separazione, ed ora l'art. 337-ter c.c., disponendo che i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento "possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice", opera una deroga alle regole generali sull'onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio (cfr. Cass. n. 27391 del 2005; Cass. n. 6087 del 1996)” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli, preclusioni istruttorie e onere della prova).
La sentenza in commento Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli preclusioni onere della prova precisa poi che “invero, "In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio." (Cass. n. 3905 del 2011) e tali principi si applicano anche nel caso del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli, preclusioni istruttorie e onere della prova).
Preclusioni istruttorie e onere della prova: determinazione assegno mantenimento figli e utilizzabilità documenti prodotti oltre i termini istruttori
Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli preclusioni onere della prova, trae da tali principi la conseguenza che il giudice possa utilizzare anche eventuali documenti prodotti dalla parte su cui grava l’onere della prova oltre le preclusioni istruttorie, vale a dire dopo la scadenza dei relativi termini: deve quindi affermarsi la “legittimità dell'acquisizione, da parte della corte d'appello, di una relazione investigativa sulle condizioni reddituali di una parte, prodotta per la prima volta insieme con la comparsa conclusionale del secondo grado del giudizio "poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti." (Cass. n. 21178 del 2018)” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli, preclusioni istruttorie e onere della prova).
Passando dal generale al particolare, nel caso concreto esaminato da Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli, preclusioni istruttorie e onere della prova, la S.C. ha stabilito che la Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto anche dei documenti tardivamente prodotti: “ne consegue che la documentazione prodotta in sede di gravame dalla madre avrebbe potuto e dovuto essere esaminata in applicazione degli enunciati principi e valutata all'uopo, non potendo ravvisarsi la maturazione di alcun effetto preclusivo, anche ove tale documentazione dovesse apparire come relativa a fatti o documenti venuti in essere già nel corso del primo grado, come sostiene il controricorrente: era, infatti, onere della Corte di appello, che non ne fa alcuna menzione, valutare se dagli stessi documenti si potesse desumere la sussistenza o meno di condizioni idonee ad avere una diretta ricaduta sull'impegno accuditivo richiesto per le condizioni psico/fisiche del figlio e sull'adeguatezza dell'assegno di mantenimento già disposto - sempre attraverso la comparazione delle rispettive capacità economiche e reddituali dei genitori, ed a ciò dovrà procedere in sede di rinvio” (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4381 su assegno mantenimento figli preclusioni onere della prova).