Addebito separazione nesso causale: Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022
Addebito separazione e nesso causale: la sentenza Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022 si sofferma proprio sugli aspetti ora evidenziati.
Con riguardo alla separazione con addebito e al nesso causale, sottolinea che “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio” (Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022 su addebito separazione e nesso causale).
Evidenzia però subito che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare deve sussistere il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale; la giurisprudenza ha chiarito che per l'ottenimento della pronuncia di addebito il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012)” (Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022 su addebito separazione e nesso causale).
Da tale profilo sono quindi anzitutto irrilevanti i comportamenti contrari ai doveri coniugali che siano successivi alla crisi stessa: “ne derivano da un lato la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa - unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre 2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto, 2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42)”.
Nesso causale addebito separazione: violazione del dovere di assistenza e del dovere di coabitazione
Ma quali sono questi doveri coniugali la cui violazione può portare alla separazione con addebito, quando sia affermabile la sussistenza di questo nesso causale?
La sentenza Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022 li ricorda: “il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, "l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione", nonché quello di "contribuire ai bisogni della famiglia" in relazione "alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo". (Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022 su addebito separazione e nesso causale).
Una prima ipotesi, quindi, è quella della violazione dell’obbligo di assistenza: la sentenza in commento ricorda che “l'obbligo di assistenza viene qualificato come la cura e l'aiuto reciproco, il cui momento dinamico concreta l'obbligo di collaborazione. Assai chiara è sul punto la sentenza del Supremo Collegio n. 753/2012, secondo cui "un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi nella violazione, nei confronti dell'altro coniuge, di concordare l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143 c.c.". Analogamente il Tribunale di Bari ha ritenuto che "la trascuratezza nei confronti delle più elementari esigenze della moglie e della prole...sino a far mancare il denaro necessario per le spese quotidiane" integrano "una condotta lontana dai paradigmi richiesti dalla normativa per l'adempimento degli obblighi di coniuge e di padre, prescritti dagli artt. 143 e 148 c.c." (Trib. Bari 28 giugno 2012, n. 2348, in Giurisprudenzabarese.it, 2013)” (Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022 su addebito separazione e nesso causale).
Una seconda ipotesi di violazione dei doveri coniugali che può portare all’addebito della separazione ove vi sia il nesso causale è quella dell’allontanamento dalla casa coniugale.
La sentenza sul punto evidenzia che “l'allontanamento dalla casa coniugale, senza il consenso dell'altro coniuge, è causa di addebito della separazione qualora non risulti legittimato da una "giusta causa": solo se non sussista quest'ultima, infatti, il comportamento può essere ritenuto cagione e non mero effetto della crisi coniugale (Cass. n. 4540/2011)” (Trib. Alessandria, 20 gennaio 2022 su a Addebito separazione e nesso causale).
La terza violazione che può avere rilievo è quella della fedeltà, che non è presa in considerazione da questa sentenza, ma invece dall’altra qui in commento: sulla questione troneremo quindi in seguito.
Addebito separazione e nesso casuale: Tribunale di Monza 21 gennaio 2022
Anzitutto anche Tribunale di Monza 21 gennaio 2022 evidenzia come serve il nesso causale per l’addebito della separazione: “il Tribunale osserva come la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" e che "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008)” (Tribunale di Monza 21 gennaio 2022 su nesso causale e addebito della separazione).
Nesso causale e addebito della separazione: il dovere di fedeltà
Il caso esaminato da Tribunale di Monza 21 gennaio 2022 su nesso causale e addebito della separazione coinvolge il dovere di fedeltà.
Nel caso esaminato dal Tribunale “la causa esclusiva della sopravvenuta intollerabilità della convivenza sarebbe da imputare al marito stesso, il quale fin dai primi anni di matrimonio avrebbe tenuto condotte sprezzanti nei confronti del coniuge in violazione dei doveri di reciproca fedeltà e assistenza gravanti sui coniugi stessi a norma dell'articolo 143 del codice civile. Il marito infatti avrebbe più volte violato il dovere di fedeltà intrattenendo relazioni con altre donne, scoperte dalla moglie già nel 1998”.
Come detto, per aversi addebito della separazione serve che il comportamento assunto in violazione dei doveri coniugali porti alla separazione stessa, essendone la causa ed essendoci quindi un nesso causale.
Ciò chiaramente può avvenire quando tale violazione al dovere di fedeltà avvenga o sia scoperto a ridosso della separazione e fino a qual momento vi fosse un rapporto normale.
È chiaro che, quando la violazione al dovere di fedeltà sia risalente e perdonato espressamente o di fatto oppure la violazione avvenga in un rapporto già intollerabile tra le parti, non si può affermare che ci sia il nesso causale tra violazione e separazione.
Tribunale di Monza 21 gennaio 2022 su nesso causale e addebito della separazione, evidenzia infatti che “i fatti più risalenti denunciati dalla ricorrente nei confronti del marito, precisamente l'aver intrattenuto una relazione extraconiugale nell'anno 1998, fatto riconosciuto dal marito e tuttavia perdonato dalla moglie che ha deciso di avere un'altra figlia con il marito dopo tale fatto, sono irrilevanti ai fini che qui occupano […] La domanda della ricorrente, di conseguenza, non merita accoglimento non avendo la stessa dimostrato che la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale sia da imputare esclusivamente a fatti riconducibili al marito” (Tribunale di Monza 21 gennaio 2022 su nesso causale e addebito della separazione).