Protocollo spese straordinarie Tribunale di Napoli: costi ordinari
Il protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Napoli anzitutto individua quelle ordinarie, vale a dire quelle incluse nel mantenimento che il coniuge sostiene senza avere diritto a una partecipazione pro quota. Questa in particolare la definizione contenuta nel Protocollo spese straordinarie Tribunale di Napoli: “per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessarietà”.
In relazione agli esborsi ordinari il protocollo del Tribunale di Napoli indica che “salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento a titolo esemplificativo il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi 1 cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco” (Protocollo del Tribunale di Napoli).
Protocollo del Tribunale di Napoli su separazione e divorzio: definizione di spese straordinarie
Il Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Napoli definisce in questo modo quelle straordinarie: “per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà.
In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno - mediche, scolastiche ed extrascolastiche - si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise trai genitori.
Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione” (Protocollo del Tribunale di Napoli).
Le spese straordinarie che necessitano di un preventivo accordo secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli
Il successivo art. 5 del protocollo del Tribunale di Napoli individua le spese straordinarie che non necessitano di un preventivo accordo:
“spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico”.
Sempre il medesimo art. 5 a queste aggiunge anche queste ulteriori che non necessitano di accordo preventivo:
“spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola: e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente” (Protocollo del Tribunale di Napoli).
Oltre a queste, il protocollo del Tribunale di Napoli per le spese straordinarie indica che non necessitano del preventivo accordo quelle medico-sanitarie. In particolare si indica che “tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets”.
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Napoli: quelle per le quali è necessario il previo consenso
Sempre l’art. 5 del protocollo del Tribunale di Napoli sulle spese straordinarie individua quelle che necessitano di un preventivo accordo tra i coniugi:
“spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento
e) corsi di recupero c lezioni private
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria” (Protocollo del Tribunale di Napoli).
Sempre il medesimo art. 5 a queste aggiunge anche queste ulteriori che necessitano di accordo preventivo:
“spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e. ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione”.
sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte” (Protocollo del Tribunale di Napoli).
Come e in che termini si rimborsano tali oneri tra i coniugi?
Il protocollo per spese straordinarie del Tribunale di Napoli indica anche dei criteri e delle modalità da utilizzare per il rimborso.
L’art. 4, anzitutto, prevede che “i singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore” (Protocollo del Tribunale di Napoli).
L’art. 7, inoltre, prevede che “i conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture c ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa” (Protocollo del Tribunale di Napoli).
Peraltro, il protocollo per spese straordinarie del Tribunale di Napoli indica anche una possibile sanzione al reiterato inadempimento: “il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente”.