Spese straordinarie titolo esecutivo: Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835
Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio: la questione esaminata da Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 coinvolge “questione della formazione del titolo, e della sua azionabilità, in materia di contribuzione alle spese straordinarie dei figli là dove il genitore onerato non vi adempia.
Si deve, segnatamente, stabilire se si possa agire esecutivamente con il provvedimento contenuto nel dispositivo della sentenza di divorzio o se sia necessario promuovere autonomo giudizio di cognizione al fine di far accertare l'effettiva sopravvenienza e l'entità degli specifici esborsi” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).
La stessa sentenza indica come nel tempo la questione sia stata già affrontata: “nel tempo questa Corte di cassazione si è espressa dapprima nel senso della necessità della formazione di un nuovo titolo (Cass. 28/01/2008 n. 1758) per poi, successivamente muoversi nel senso di delimitare all'interno della più ampia categoria delle cdd. spese straordinarie quelle che, per una loro fisiologica prevedibilità, possono essere sottratte all'applicazione dell'indicato principio (Cass.:23/05/2011 n. 11316)” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).
Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio: natura dei vari costi
Già in passato, poi, si era posta la questione della natura delle vari spese straordinarie: “si è così posta la questione della distinzione all'interno della categoria delle cdd. spese straordinarie, comunque non ricomprese nel contributo periodico fisso, tra:
a) quelle che pure non quantificate in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio possano esserlo successivamente, nella loro prevedibile reiterazione, anche a distanza di intervalli temporali, con conseguente loro azionabilità in forza del titolo originario, integrato dalla documentazione esplicativa delle spese sicchè la somma portata dal primo possa essere agevolmente determinata in sede esecutiva con una mera operazione aritmetica (Cass. n. 11316 cit.);
b) quelle che, rivestendo i diversi caratteri della assoluta imprevedibilità ed imponderabilità (per la definizione: Cass. 08/06/2012 n. 9372), non possono essere azionate in ragione del titolo originario, richiedendo, piuttosto, la formazione di un nuovo ed autonomo titolo, esito di un distinto giudizio di cognizione” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).
Il problema concreto coinvolge due piani: da un lato quello di evitare la neceessità di doversi munire di plurimi titoli esecutivi, peraltro con aggravio dei costi per le procedure legali; dall’altro la necessità che il titolo utilizzato sia sufficientemente determinato, per evitare che un titolo che non riporta gli specifici importi poi possa venire utilizzato per qualsiasi debito o spesa straordinaria.
In questo senso la Cassazione precisa che “l'indicata classificazione muove dalla necessità che venga rispettato, anche nella materia della condanna al pagamento del contributo alle spese straordinarie in favore del figlio, il principio, di carattere generale, che governa la formazione del titolo esecutivo. La regola secondo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, contiene l'ulteriore affermazione, elevata anch'essa a regula iuris, che tanto è destinato a valere semprechè il comando giudiziale sia idoneamente delimitato e quantificato in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che, ex art. 474 c.p.c., ne costituisce l'oggetto o, comunque, lo possa essere in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente aritmetiche (vd. ex multis: Cass. 5/02/2011, n. 2816)” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).
La sentenza prosegue poi aggiungendo che “come da questa stessa Sezione affermato in analoga fattispecie, pronunciando nella medesima camera di consiglio sul ricorso n. 16680/2016, la necessità di continui esborsi per l'istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche - rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l'entità, rispetto all'incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici - non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).
Spese straordinarie routinarie e titolo esecutivo
Quali sono quindi le spese straordinarie che hanno caratteri comuni con quelle ordinarie?
La sentenza indica che “le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicchè esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1-4.4).
Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).
Titolo esecutivo e spese straordinarie imprevedibili
Viceversa, altre spese straordinarie sono propriamente tali, non essendo prevedibili e routinarie. Chiaramente per queste non può valere una regola che consenta per il recupero l’utilizzo del tritolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione o divorzio che oneri un coniuge delle spese ordinarie e della partecipazione a quelle straordinarie.
Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835, in tema di spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio, evidenzia che “quanto alle cdd. "spese straordinarie" intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.
La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell'ammontare dell'assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter c.c., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (nel regime definito dall'art. 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562)” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).
Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835: il caso di specie in tema di spese straordinarie e titolo esecutivo
Il caso esaminato da Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835, in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio, è il seguente: “la fattispecie in esame nella quale la ricorrente ha ottenuto, come pacificamente emerge agli atti, condanna dell'ex coniuge in sede divorzile per il pagamento del contributo alle spese scolastiche e mediche, rientra pienamente nel descritto paradigma normativo, legittimando il genitore anticipatario a precettare le spese, quale preannuncio di esecuzione, senza necessità di passare per un nuovo accertamento”.
Spese straordinarie e titolo esecutivo: conclusioni
Alla luce di quanto evidenziato, si può quindi concludere che “le spese scolastiche e mediche "straordinarie", salvo diverso accordo tra le parti, si aggiungono all'assegno periodico là dove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori.
13. L'esito siffatta qualificazione è che l'esborso di quelle spese, autonomo rispetto all'assegno periodico, ma di natura condivisa, ben può intervenire in forza di elencazione portata in precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento”
Dunque, il coniuge che sostiene tali spese può agire senza necessità di un nuovo titolo esecutivo.
Se, invece, contro tale principio, agisce munendosi di un nuovo titolo come ad esempio un’ingiunzione di pagamento, compie una attività non necessaria che può anche essere contestata, non avendo tale soggetto interesse alla richiesta di un nuovo titolo esecutivo. La sentenza in commento si esprime in questi termini (“può affermarsi il difetto di interesse in capo alla ricorrente ad azionare autonoma pretesa al fine di portare ad esecuzione le spese anticipate per la figlia”), anche se la conclusione potrebbe anche essere che la richiesta è inammissibile (perché diretta ad ottenere un titolo che non serve) anche con possibili conseguenze in ordine alle spese di lite.