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Spese straordinarie e titolo esecutivo

29 novembre 2023

Richiesta Spese straordinarie: serve un nuovo titolo esecutivo, come un decreto ingiuntivo, oppure si può fare precetto?

In caso di mancato pagamento non tanto del mantenimento dei figli ma delle spese straordinarie, ci si chiede se dopo aver fatto la richiesta di rimborso o addirittura una diffida in senso proprio, per agire in via esecutiva sia possibile notificare subito il precetto oppure occorra munirsi di titolo esecutivo.

È chiaro che, se nella sentenza di separazione o di divorzio, sia previsto il pagamento delle spese ordinarie, il provvedimento costituisce titolo esecutivo per quegli importi: per cui è ben possibile notificare il precetto per il mantenimento in forza di quel titolo.

Verrebbe da pensare che le spese straordinarie, in quanto non predeterminate nella sentenza di separazione o di divorzio, dopo essere state oggetto di richiesta o diffida, debbano poi essere richieste con uno specifico titolo esecutivo: ad esempio un decreto ingiuntivo che includa le spese straordinarie non pagate per un certo periodo.

La giurisprudenza, però, ha elaborato dei correttivi per quelle spese straordinarie che siano ricorrenti: ecco Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835.

Spese straordinarie titolo esecutivo
Spese straordinarie prevedibili e routinarie

Richiesta spese straordinarie figli: come farla e fac simile di diffida

Anzitutto, nel caso in cui ci siano spese straordinarie non pagare o rimborsate, potrebbe essere opportuno formulare una richiesta o diffida di pagamento formale attraverso strumenti che consentano di dimostrare la ricezione della richiesta stessa, quale una pec o una raccomandata ar.

Ecco il testo di una possibile diffida:

[Luogo e Data]

Alla C.A.

[Nome e Cognome del Genitore Debitore]

[Indirizzo completo]

Oggetto: Diffida per il rimborso delle spese straordinarie ai sensi degli accordi intercorsi e dei protocolli del tribunale.

Gentile [Nome del Genitore Debitore],

Io sottoscritto/a [Il tuo nome e cognome], in qualità di genitore/tutore legale di [Nome del/i Figlio/i], con la presente intendo formalmente diffidare Lei al pagamento delle spese straordinarie sostenute per [Nome del/i Figlio/i], come previsto dagli accordi precedentemente stabiliti e conformi ai protocolli del tribunale attualmente in uso.

Le spese in questione, elencate e documentate in allegato, ammontano a [importo totale delle spese] € e sono state sostenute per [breve descrizione delle spese, ad esempio: "spese mediche non coperte dall'assicurazione", "attività extrascolastiche", ecc.]. Tali spese sono state effettuate nel rispetto degli accordi intercorsi tra noi e in linea con quanto stabilito dai protocolli del tribunale per le spese straordinarie dei minori.

Ti prego di procedere al rimborso della somma di [importo totale delle spese] € entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente diffida.

In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, mi vedrò costretto/a ad intraprendere le azioni legali necessarie per il recupero forzato dell'importo dovuto, come previsto dalla normativa.

Confido in una tempestiva risposta e provvedimento in merito, al fine di evitare ulteriori azioni legali che potrebbero comportare ulteriori costi e disagi per entrambe le parti.

In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Cordiali Saluti,

[Firma]

[Il tuo nome e cognome]

[Contatti: numero di telefono, indirizzo e-mail]

Allegati:

Dettaglio delle spese sostenute

Copia della documentazione che attesta le spese

Richiesta Spese straordinarie figli: precetto o decreto ingiuntivo?

Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio: la questione esaminata da Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 coinvolge “questione della formazione del titolo, e della sua azionabilità, in materia di contribuzione alle spese straordinarie dei figli là dove il genitore onerato non vi adempia.

Si deve, segnatamente, stabilire se si possa agire esecutivamente con il provvedimento contenuto nel dispositivo della sentenza di divorzio o se sia necessario promuovere autonomo giudizio di cognizione al fine di far accertare l'effettiva sopravvenienza e l'entità degli specifici esborsi” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).

La stessa sentenza indica come nel tempo la questione sia stata già affrontata: “nel tempo questa Corte di cassazione si è espressa dapprima nel senso della necessità della formazione di un nuovo titolo (Cass. 28/01/2008 n. 1758) per poi, successivamente muoversi nel senso di delimitare all'interno della più ampia categoria delle cdd. spese straordinarie quelle che, per una loro fisiologica prevedibilità, possono essere sottratte all'applicazione dell'indicato principio (Cass.:23/05/2011 n. 11316)” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).

Decreto ingiuntivo o precetto per le spese straordinarie dei figli? Dipende dalla natura dei vari costi

Già in passato, poi, si era posta la questione della natura delle vari spese straordinarie. La sentenza della Corte di Cassazione n. 3835 del 15 febbraio 2021 affronta la questione relativa alla distinzione tra tipologie di spese straordinarie in contesti di separazione o divorzio, in particolare quelle non incluse nel contributo periodico fisso per il mantenimento del figlio. La sentenza distingue due categorie di spese straordinarie:

Spese che, pur non essendo quantificate nel momento della determinazione dell'assegno di mantenimento, possono essere quantificate successivamente per la loro reiterazione prevedibile. Queste spese possono essere richieste in base al titolo originario, integrato dalla documentazione che ne spiega la natura. La sentenza indica che l'importo di queste spese può essere determinato in sede esecutiva mediante un semplice calcolo aritmetico.

Spese caratterizzate da imprevedibilità e imponderabilità, che non possono essere rivendicate sulla base del titolo originario. Per queste spese, è necessaria la formazione di un nuovo e autonomo titolo esecutivo, derivante da un distinto giudizio di cognizione.

Il problema affrontato dalla sentenza riguarda la necessità di evitare la moltiplicazione dei titoli esecutivi, che potrebbe comportare maggiori costi legali, e la necessità che il titolo esecutivo utilizzato sia sufficientemente determinato. Ciò serve per prevenire che un titolo che non specifica gli importi esatti possa essere usato per rivendicare qualsiasi debito o spesa straordinaria.

In questa prospettiva, la Corte di Cassazione chiarisce che la classificazione proposta rispetta il principio generale che governa la formazione del titolo esecutivo. La regola afferma che il creditore, ottenuta una condanna nei confronti del debitore, esaurisce il proprio diritto di azione e non può richiedere un nuovo titolo per la stessa causa. Questa affermazione presuppone che il comando giudiziale sia chiaramente delimitato e quantificato, per soddisfare l'esigenza di certezza e liquidità del diritto, come previsto dall'articolo 474 del codice di procedura civile. In sostanza, il titolo esecutivo deve contenere elementi che permettano la quantificazione del credito attraverso operazioni aritmetiche semplici.

La sentenza prosegue poi aggiungendo che “come da questa stessa Sezione affermato in analoga fattispecie, pronunciando nella medesima camera di consiglio sul ricorso n. 16680/2016, la necessità di continui esborsi per l'istruzione, in rapporto alla tipologia della scuola, pubblica o privata, al grado della scuola o istituzione superiore o universitaria frequentata, e, ancora, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche - rispetto alle quali la variabilità tocca soltanto la misura e l'entità, rispetto all'incidenza sullo stato di piena salute, e tanto nella normalità del ricorso alle prime anche per controlli periodici - non rientra nella nozione di straordinarietà intesa nella ristretta accezione di eccezionalità ed imprevedibilità” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).

Spese straordinarie routinarie e titolo esecutivo

Quali sono quindi le spese straordinarie che hanno caratteri comuni con quelle ordinarie?

La sentenza indica che “le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per l'acquisto di occhiali; per visite specialistiche di controllo; per pagamento di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicchè esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in motivazione, parr. 4.1-4.4).

Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono essere richieste, tuttavia, quale parte "non fissa" del primo di cui condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare, nuovamente in sede giudiziale poi un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).

Le spese straordinarie dei figli imprevedibili

Viceversa, altre spese straordinarie sono propriamente tali, non essendo prevedibili e routinarie. Chiaramente per queste non può valere una regola che consenta per il recupero l’utilizzo del tritolo esecutivo costituito dalla sentenza di separazione o divorzio che oneri un coniuge delle spese ordinarie e della partecipazione a quelle straordinarie.

Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835, in tema di spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio, evidenzia che “quanto alle cdd. "spese straordinarie" intese come categoria residuale ed onnicomprensiva (così: Cass. n. 11316 cit., ibidem), che non condivide delle precedenti il carattere di prevedibilità, questa Corte di cassazione ha poi chiarito che, tali devono intendersi quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita azione.

La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell'ammontare dell'assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall'art. 337-ter c.c., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" (nel regime definito dall'art. 155 c.c., in tal senso: Cass. 08/06/2012 n. 9372; Cass. 23/01/2020 n. 1562)” (Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835 in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio).

Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835: il caso di specie in tema di richiesta delle spese straordinarie per i figli

Il caso esaminato da Cass. 15 febbraio 2021 n. 3835, in tema di Spese straordinarie titolo esecutivo e sentenza di separazione o di divorzio, è il seguente: “la fattispecie in esame nella quale la ricorrente ha ottenuto, come pacificamente emerge agli atti, condanna dell'ex coniuge in sede divorzile per il pagamento del contributo alle spese scolastiche e mediche, rientra pienamente nel descritto paradigma normativo, legittimando il genitore anticipatario a precettare le spese, quale preannuncio di esecuzione, senza necessità di passare per un nuovo accertamento”.

Alla luce di quanto evidenziato, si può quindi concludere che “le spese scolastiche e mediche "straordinarie", salvo diverso accordo tra le parti, si aggiungono all'assegno periodico là dove si tratti di esborsi che si presentino secondo ordinari e prevedibili intervalli temporali e la cui soddisfazione esprima il generale dovere di mantenimento dei figli da parte dei genitori.

13. L'esito siffatta qualificazione è che l'esborso di quelle spese, autonomo rispetto all'assegno periodico, ma di natura condivisa, ben può intervenire in forza di elencazione portata in precetto ed allegazione all'originario titolo di previsione da parte del genitore anticipatario, senza necessità, quindi, di un ulteriore e distinto titolo di accertamento”

Dunque, il coniuge che sostiene tali spese può agire senza necessità di un nuovo titolo esecutivo.

Se, invece, contro tale principio, agisce munendosi di un nuovo titolo come ad esempio un’ingiunzione di pagamento, compie una attività non necessaria che può anche essere contestata, non avendo tale soggetto interesse alla richiesta di un nuovo titolo esecutivo. La sentenza in commento si esprime in questi termini (“può affermarsi il difetto di interesse in capo alla ricorrente ad azionare autonoma pretesa al fine di portare ad esecuzione le spese anticipate per la figlia”), anche se la conclusione potrebbe anche essere che la richiesta è inammissibile (perché diretta ad ottenere un titolo che non serve) anche con possibili conseguenze in ordine alle spese di lite.