Spese straordinarie e titolo esecutivo

7 luglio 2026

Cos'è il precetto per spese straordinarie figli? È l'atto con cui il genitore che ha anticipato determinate spese può intimare all'altro il pagamento delle somme dovute quando il provvedimento di separazione, divorzio o affidamento costituisce già titolo esecutivo. Tuttavia, non tutte le spese possono essere recuperate immediatamente: per alcune è sufficiente il titolo originario, mentre per altre è necessario ottenere un nuovo accertamento giudiziale, spesso mediante decreto ingiuntivo. La distinzione tra spese prevedibili e spese realmente straordinarie è oggi il criterio seguito dalla Corte di Cassazione e rappresenta il punto di partenza per scegliere lo strumento corretto di recupero.

Spese straordinarie titolo esecutivo

Precetto spese straordinarie figli: quando si può procedere subito

Quando un genitore sostiene integralmente una spesa nell'interesse del figlio e l'altro non rimborsa la propria quota, la prima domanda è sempre la stessa: è possibile notificare immediatamente il precetto oppure occorre ottenere un nuovo titolo esecutivo?

La risposta non dipende semplicemente dal fatto che la spesa venga definita "straordinaria", ma dal contenuto del provvedimento di separazione, divorzio o affidamento e dalla concreta natura dell'esborso.

L'art. 474 c.p.c. richiede infatti che il credito posto in esecuzione sia certo, liquido ed esigibile. In materia familiare, tuttavia, questi requisiti devono essere letti alla luce delle peculiarità dell'obbligo di mantenimento dei figli disciplinato dagli artt. 147, 316-bis e 337-ter c.c., norme che impongono ai genitori di contribuire proporzionalmente alle rispettive capacità economiche non soltanto all'assegno periodico, ma anche alle ulteriori spese previste dal provvedimento giudiziale.

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha progressivamente chiarito che il decreto di separazione o la sentenza di divorzio possono costituire titolo esecutivo anche per somme non ancora quantificate, purché il giudice abbia già individuato la categoria di spesa e la percentuale di riparto tra i genitori.

In questa prospettiva, il precetto non crea un nuovo diritto di credito, ma consente semplicemente di dare esecuzione a un'obbligazione già accertata dal giudice.

Nella pratica professionale, gli errori nascono spesso dall'equivalenza, solo apparente, tra "spesa straordinaria" e "necessità di un nuovo giudizio". La Cassazione ha invece precisato che molte spese tradizionalmente considerate straordinarie presentano caratteristiche tali da poter essere recuperate direttamente in via esecutiva.

Tra gli elementi che consentono di procedere immediatamente rientrano, ad esempio:

  • la presenza nel provvedimento di una clausola che individua le categorie di spesa;

  • l'indicazione della quota di partecipazione di ciascun genitore;

  • la possibilità di determinare l'importo mediante un semplice calcolo matematico;

  • la disponibilità della documentazione che dimostra l'effettivo pagamento.

Il ruolo del provvedimento di separazione o divorzio

Per stabilire se sia possibile procedere direttamente con il precetto è necessario esaminare innanzitutto il provvedimento che disciplina il mantenimento dei figli. È infatti il contenuto del titolo giudiziale a determinare se il credito possa essere azionato immediatamente oppure richieda un ulteriore accertamento.

I provvedimenti emessi dal giudice nei procedimenti relativi ai figli costituiscono normalmente titolo esecutivo. Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), i procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023 sono disciplinati dal rito unificato delle persone, dei minorenni e delle famiglie e i provvedimenti temporanei sono adottati ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.. Per i giudizi iniziati anteriormente continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, con la conseguenza che nella pratica convivono ancora titoli esecutivi formati secondo regole processuali differenti.

Ciò che assume rilievo, però, non è tanto il rito con cui il provvedimento è stato emesso, quanto il suo contenuto.

Se il giudice ha previsto che uno dei genitori contribuisca, ad esempio, nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche o sanitarie individuate dal provvedimento, il diritto al rimborso è già stato accertato nei suoi elementi essenziali. La successiva documentazione delle singole spese non modifica il contenuto della decisione, ma consente semplicemente di determinare l'importo concretamente dovuto.

Diversa è la situazione in cui il provvedimento si limiti ad affermare che le spese straordinarie saranno sostenute "previo accordo tra i genitori", senza specificarne le categorie oppure subordinandone il rimborso al consenso di entrambi. In questi casi il titolo potrebbe non essere sufficiente per procedere direttamente in via esecutiva.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze 2 luglio 2012, nn. 11066 e 11067) hanno chiarito che il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato anche alla luce degli atti del procedimento nel quale è stato formato. Tale interpretazione, tuttavia, non può spingersi fino a creare un'obbligazione che il giudice non abbia già individuato nei suoi elementi essenziali, dovendo restare sempre garantiti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Prima di avviare l'esecuzione è quindi opportuno verificare con attenzione:

  • quali categorie di spese siano espressamente previste dal provvedimento;

  • quale sia la quota di contribuzione posta a carico di ciascun genitore;

  • se il rimborso sia subordinato al previo accordo;

  • se il credito possa essere determinato con un semplice calcolo sulla base della documentazione disponibile.

Una verifica preventiva del titolo consente spesso di evitare opposizioni all'esecuzione e di scegliere correttamente tra precetto e nuovo giudizio di cognizione.

Spese straordinarie precetto o decreto ingiuntivo: come scegliere

La scelta tra precetto e decreto ingiuntivo rappresenta uno degli aspetti più delicati nella gestione del recupero delle spese sostenute per i figli.

Per lungo tempo parte della giurisprudenza riteneva necessario ottenere un nuovo titolo esecutivo ogni volta che la sentenza di separazione non indicava l'importo preciso delle spese straordinarie. Questo orientamento è stato progressivamente superato da una lettura più aderente alla funzione del mantenimento.

La svolta è stata avviata da Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n. 11316, secondo cui il provvedimento di separazione può costituire titolo esecutivo anche per spese mediche e scolastiche non ancora quantificate, purché il genitore creditore documenti gli esborsi sostenuti e il credito sia determinabile attraverso una semplice operazione aritmetica.

Lo stesso principio è stato successivamente sviluppato da Cass. n. 3835/2021, da Cass. n. 19532/2023 e dalle recenti Cass. nn. 34458 e 34848 del 2025, che distinguono tra spese prevedibili e spese realmente eccezionali.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo non rappresenta più il passaggio obbligato ogni volta che si richiede il rimborso di spese straordinarie.

Anzi, quando il titolo originario è già sufficiente a fondare l'esecuzione, promuovere un autonomo procedimento monitorio può rivelarsi inutile. La stessa Cassazione ha ricordato che l'azione giudiziale richiede sempre un concreto interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e che la duplicazione dei titoli esecutivi non può trasformarsi in un uso distorto del processo.

Nella pratica è normalmente possibile procedere direttamente con il precetto quando:

  • il provvedimento disciplina chiaramente la categoria delle spese;

  • la quota di partecipazione è già stabilita;

  • gli importi risultano documentati;

  • il credito può essere calcolato senza nuovi accertamenti del giudice.

Quando invece il titolo è generico, la spesa è contestata oppure richiede valutazioni sulla sua stessa debenza, il ricorso al decreto ingiuntivo o al giudizio ordinario diventa spesso inevitabile.

Costi prevedibili, importi variabili e bisogni del minore

Il criterio oggi seguito dalla Corte di Cassazione non coincide con una semplice distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie. L'elemento decisivo è verificare se la spesa, pur variabile nel suo importo, sia prevedibile nel suo ricorrere e possa essere determinata sulla base del titolo esecutivo senza la necessità di un nuovo accertamento giudiziale.

Con l'ordinanza n. 19532 del 10 luglio 2023, poi ripresa dalle ordinanze nn. 34458 e 34848 del 2025, la Corte distingue tra spese che accompagnano normalmente il percorso di crescita del figlio e spese che, per la loro eccezionalità, interrompono il collegamento con il contributo di mantenimento già disciplinato dal provvedimento.

Nella prima categoria rientrano le spese straordinarie che, pur variabili nell'importo, sono prevedibili nel loro ricorrere e risultano già disciplinate dal titolo o dai criteri in esso richiamati. In tali casi il diritto al rimborso è già stato accertato dal giudice e la successiva documentazione serve esclusivamente a determinare il quantum dovuto.

Rientrano frequentemente in questa categoria, quando così previste dal titolo o dai protocolli adottati dai tribunali:

  • contributi scolastici periodici;

  • libri di testo;

  • mensa e servizi scolastici accessori;

  • visite specialistiche ricorrenti o altre spese sanitarie straordinarie prevedibili;

  • ulteriori attività stabilmente inserite nel percorso educativo del figlio.

Diversa è invece la situazione delle spese caratterizzate da rilevanza economica, imprevedibilità e imponderabilità, come un intervento sanitario particolarmente oneroso, un percorso universitario con costi eccezionali o altre scelte che incidono significativamente sull'equilibrio economico delle parti. Per tali esborsi la Cassazione ritiene normalmente necessario un autonomo accertamento giudiziale prima di poter procedere all'esecuzione forzata.

Questa impostazione, condivisa anche dalla dottrina, consente di conciliare due esigenze: da un lato assicurare un recupero rapido delle somme normalmente destinate al mantenimento dei figli e, dall'altro, garantire il diritto di difesa del genitore chiamato a contribuire quando la natura della spesa richieda valutazioni ulteriori.

Decreto ingiuntivo spese straordinarie figli: quando diventa necessario

Non tutte le spese sostenute nell'interesse dei figli possono essere recuperate notificando direttamente un precetto. Esistono infatti situazioni nelle quali il provvedimento di separazione o divorzio non è sufficiente, perché manca uno degli elementi richiesti dall'art. 474 c.p.c. per procedere all'esecuzione forzata: la certezza, la liquidità o l'esigibilità del credito.

È proprio in queste ipotesi che il decreto ingiuntivo conserva una funzione importante. Il ricorso monitorio permette infatti di ottenere un nuovo titolo esecutivo dopo che il giudice ha verificato la debenza della spesa e il diritto al rimborso.

La necessità di un autonomo accertamento emerge soprattutto quando la controversia non riguarda il semplice importo della spesa, ma la sua stessa riconducibilità all'obbligo di mantenimento oppure la mancanza dei presupposti previsti dal titolo.

Le recenti ordinanze Cass. civ., Sez. I, nn. 19532/2023, 34458/2025 e 34848/2025 ribadiscono che occorre distinguere tra spese prevedibili e spese caratterizzate da rilevanza economica, imprevedibilità e imponderabilità. Queste ultime interrompono il collegamento con il normale mantenimento e non possono essere trasformate automaticamente in un credito esecutivo.

Si pensi, ad esempio, alla scelta di un'università privata fuori sede con costi elevati, comprensivi di canone di locazione, trasporti e altre spese accessorie. Oppure a un costoso percorso terapeutico non programmabile, a un intervento sanitario particolarmente oneroso o a un progetto formativo eccezionale. In situazioni di questo tipo il giudice dovrà verificare diversi aspetti prima di riconoscere il diritto al rimborso:

  • la reale necessità della spesa;

  • la conformità all'interesse del figlio;

  • la proporzione rispetto alle condizioni economiche dei genitori;

  • l'eventuale obbligo di acquisire il preventivo consenso dell'altro genitore.

Anche quando il provvedimento utilizza formule molto generiche, senza individuare le categorie di spese rimborsabili o senza stabilire criteri di riparto sufficientemente determinati, il decreto ingiuntivo può rappresentare lo strumento corretto per ottenere un titolo esecutivo pienamente utilizzabile.

Occorre inoltre ricordare che la Cassazione, con l'ordinanza n. 34848/2025, ha precisato che la possibilità astratta di ottenere un secondo titolo esecutivo non significa che il decreto ingiuntivo debba essere richiesto in ogni caso. Se il titolo originario è già autosufficiente, promuovere un autonomo procedimento monitorio può essere privo di interesse concreto e comportare un inutile aggravio di costi e tempi processuali.

Le spese che non possono essere recuperate automaticamente

Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che qualsiasi esborso sostenuto per il figlio possa essere inserito nel precetto semplicemente allegando le relative ricevute.

In realtà, la documentazione della spesa non basta. Occorre verificare che essa rientri effettivamente nelle categorie previste dal titolo esecutivo e che non richieda ulteriori valutazioni da parte del giudice.

La distinzione elaborata dalla Cassazione è ormai consolidata.

Le spese straordinarie "routinarie", pur variando nel loro importo, sono normalmente prevedibili e accompagnano la crescita del figlio. Diverso è il caso delle spese realmente eccezionali, che modificano in maniera significativa l'equilibrio economico dell'obbligo di mantenimento.

In questa seconda categoria possono rientrare, a seconda del contenuto del provvedimento e delle circostanze concrete:

  • corsi universitari particolarmente costosi;

  • master e percorsi di alta formazione;

  • soggiorni di studio all'estero di rilevante valore economico;

  • interventi sanitari complessi non programmabili;

  • terapie altamente specialistiche;

  • altre spese non riconducibili alle ordinarie esigenze di crescita del minore.

La stessa attenzione deve essere riservata alle clausole che subordinano il rimborso al preventivo accordo tra i genitori.

La Cass. civ., Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 40992 ha infatti affermato che il verbale di separazione non costituisce titolo esecutivo per il recupero di spese scolastiche sostenute unilateralmente quando il rimborso era espressamente subordinato al previo consenso dell'altro genitore.

Nella pratica questo significa che il genitore che anticipa una spesa senza rispettare la procedura prevista nel provvedimento rischia di non poter procedere immediatamente con l'esecuzione forzata.

Prima di sostenere esborsi rilevanti è quindi opportuno verificare attentamente il contenuto del titolo giudiziale e, quando richiesto, documentare il consenso dell'altro genitore attraverso strumenti che possano essere successivamente prodotti in giudizio.

Atto di precetto per recupero spese straordinarie figli: quale documentazione è utile predisporre

Quando il provvedimento di separazione, divorzio o affidamento costituisce già titolo esecutivo, il recupero delle spese straordinarie dipende in larga misura dalla possibilità di dimostrare che gli importi richiesti rientrano effettivamente nelle previsioni del titolo.

Il precetto, infatti, non richiede di regola l'allegazione della documentazione giustificativa delle singole spese. Sarà invece in caso di opposizione all'esecuzione che il genitore creditore dovrà dimostrare la fondatezza della propria pretesa, producendo la documentazione idonea a comprovare sia l'effettivo sostenimento degli esborsi sia la loro riconducibilità alle categorie previste dal provvedimento giudiziale.

Per questa ragione è opportuno conservare con particolare attenzione tutta la documentazione relativa alle somme anticipate.

In concreto, risultano normalmente utili:

  • copia del provvedimento che costituisce titolo esecutivo;

  • fatture, ricevute, quietanze o altra documentazione attestante l'effettivo pagamento;

  • un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con l'indicazione della quota spettante all'altro genitore secondo quanto previsto dal titolo;

  • eventuale documentazione scolastica o sanitaria che dimostri la natura della spesa;

  • la prova del consenso dell'altro genitore, quando il provvedimento subordina il rimborso al previo accordo.

Questa documentazione assume particolare rilievo qualora il debitore proponga opposizione, contestando che la spesa rientri tra quelle previste dal titolo oppure eccependo l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità o esigibilità del credito.

Come osserva A. Nascosi, le allegazioni documentali non modificano il contenuto del titolo esecutivo, ma consentono di dimostrare che le somme richieste costituiscono applicazione concreta dell'obbligo già accertato dal giudice. Una raccolta ordinata dei documenti permette quindi di affrontare con maggiore efficacia un'eventuale fase contenziosa e riduce il rischio di contestazioni fondate.

Errori frequenti nella richiesta di rimborso

L'esperienza giudiziaria mostra che molte controversie non nascono dall'inesistenza del credito, ma da errori commessi nella fase che precede l'esecuzione.

Il primo consiste nell'utilizzare come titolo esecutivo un provvedimento che contiene soltanto una presa d'atto degli accordi tra i genitori, senza una vera statuizione di condanna o senza indicare criteri sufficientemente determinati per individuare le spese rimborsabili.

Un secondo errore riguarda la mancata considerazione delle clausole che prevedono il preventivo accordo tra i genitori. Procedere direttamente con il precetto senza poter dimostrare tale consenso può rendere fondata l'opposizione del debitore, come confermato dalla Cass. n. 40992/2021.

Altre criticità ricorrenti riguardano la scelta dello strumento processuale.

Accade frequentemente che venga richiesto un decreto ingiuntivo anche quando il provvedimento di separazione è già sufficiente per agire esecutivamente. Al contrario, in altre situazioni si tenta di notificare un precetto relativo a spese che richiederebbero invece un autonomo accertamento giudiziale.

Anche la documentazione incompleta costituisce una causa frequente di contestazione. La semplice indicazione di un importo complessivo, senza allegare le ricevute o senza spiegare come sia stata applicata la percentuale di riparto prevista dal titolo, rende più difficile dimostrare la certezza del credito.

Per limitare il rischio di opposizioni è opportuno seguire alcune regole operative:

  • verificare preliminarmente se il titolo è realmente autosufficiente;

  • distinguere le spese prevedibili da quelle realmente eccezionali;

  • conservare tutta la documentazione relativa agli esborsi;

  • predisporre un prospetto analitico dei conteggi;

  • rispettare le eventuali clausole sul preventivo consenso.

Queste cautele, oltre a rafforzare la posizione del creditore, consentono spesso di evitare un contenzioso successivo e favoriscono una soluzione più rapida della controversia, in linea con l'interesse del figlio a vedere soddisfatte senza ritardi le proprie esigenze di mantenimento.

Come difendersi da un precetto non conforme al titolo esecutivo

Ricevere un precetto per il rimborso delle spese sostenute in favore dei figli non significa che il credito sia automaticamente dovuto. Anche in materia familiare il debitore conserva il diritto di contestare la legittimità dell'esecuzione quando ritiene che il titolo non consenta il recupero delle somme richieste oppure che il credito sia stato quantificato in modo errato.

Lo strumento normalmente utilizzato è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., attraverso la quale possono essere sollevate contestazioni relative all'esistenza del diritto di procedere esecutivamente. Restano inoltre possibili, nei casi previsti dalla legge, le opposizioni riguardanti la regolarità formale degli atti esecutivi.

Le eccezioni più frequenti riguardano proprio il rapporto tra il titolo giudiziale e le spese inserite nel precetto.

Può essere contestato, ad esempio, che il provvedimento di separazione:

  • contenga una clausola troppo generica sulle spese straordinarie;

  • subordini il rimborso al preventivo accordo tra i genitori, senza che tale accordo sia stato raggiunto o documentato;

  • non individui la categoria di spesa oggetto della richiesta;

  • non preveda la percentuale di ripartizione necessaria per determinare il credito.

Un'altra linea difensiva consiste nel sostenere che la spesa richiesta non rientra tra quelle prevedibili e periodiche, ma costituisce una spesa effettivamente straordinaria, caratterizzata da rilevanza economica e imprevedibilità. In questo caso il debitore può richiamare i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 3835/2021, n. 19532/2023, n. 34458/2025 e n. 34848/2025, evidenziando come il credito avrebbe richiesto un autonomo accertamento giudiziale prima dell'avvio dell'esecuzione.

Non meno rilevante è la contestazione della documentazione prodotta dal creditore. L'assenza di fatture, ricevute o prospetti di calcolo, così come eventuali incongruenze tra le somme documentate e quelle richieste nel precetto, possono incidere sulla dimostrazione della liquidità e dell'esigibilità del credito.

La giurisprudenza, a partire da Cass. n. 11316/2011, riconosce infatti al debitore la possibilità di contestare sia l'an sia il quantum della pretesa esecutiva, senza mettere in discussione il principio secondo cui il provvedimento di separazione può costituire titolo esecutivo per determinate categorie di spese.

Nella pratica, una valutazione preventiva da parte di un avvocato consente spesso di comprendere se l'opposizione presenti concrete possibilità di successo oppure se sia preferibile definire rapidamente la controversia evitando ulteriori costi processuali.

Conclusioni operative sul recupero delle spese dei figli

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente superato l'idea secondo cui ogni richiesta di rimborso delle spese straordinarie dovesse necessariamente passare attraverso un nuovo giudizio. L'orientamento oggi prevalente valorizza il contenuto del provvedimento di separazione o divorzio, distinguendo tra spese prevedibili, che possono essere recuperate direttamente mediante precetto, e spese realmente eccezionali, che richiedono invece un autonomo accertamento giudiziale.

Per il genitore che ha anticipato le somme ciò significa verificare, prima di iniziare l'esecuzione, alcuni aspetti essenziali:

  • il titolo individua chiaramente le categorie di spesa rimborsabili;

  • è stabilita la quota di partecipazione di ciascun genitore;

  • la spesa rientra tra quelle prevedibili secondo il provvedimento e la giurisprudenza;

  • tutta la documentazione è completa e consente di ricostruire con precisione il credito.

Seguire questo percorso permette di evitare iniziative processuali inutili e di scegliere lo strumento più efficace tra precetto e decreto ingiuntivo, riducendo il rischio di opposizioni e di contestazioni sulla debenza delle somme.

L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sostenuta anche dalla dottrina di Danovi, Nascosi e Dalfino, mira infatti a garantire una tutela più rapida ed effettiva dei crediti destinati al mantenimento dei figli, senza sacrificare le garanzie difensive del genitore obbligato quando la natura della spesa renda necessario un nuovo accertamento.

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Articolo redatto da Avv. Virna Maci – Partner Studio Ticozzi Sicchiero & Partners. Master di II livello in Diritto di Famiglia, esperta in Diritto di Famiglia e dei Minori.

FAQ su precetto spese straordinarie figli

È sempre possibile notificare il precetto per recuperare le spese straordinarie dei figli?

No. Il precetto è utilizzabile quando il provvedimento di separazione o divorzio costituisce già titolo esecutivo per quelle spese e il credito può essere determinato sulla base della documentazione prodotta. Se la spesa è imprevedibile o il titolo è troppo generico, può essere necessario un nuovo accertamento giudiziale.

Quando è necessario chiedere un decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è normalmente opportuno quando il titolo non consente di individuare con certezza il credito, quando la spesa è contestata oppure quando il rimborso dipende da valutazioni che il giudice non aveva già effettuato nel provvedimento di separazione o divorzio.

Quali documenti devono essere allegati all'atto di precetto?

È opportuno allegare il titolo esecutivo, le fatture o ricevute delle spese sostenute, un prospetto di calcolo della quota dovuta e, quando previsto dal titolo, la prova del preventivo accordo con l'altro genitore.

Le spese scolastiche possono essere recuperate direttamente con il precetto?

In molti casi sì. Se il provvedimento le comprende tra le spese da ripartire e si tratta di costi prevedibili e ricorrenti, la giurisprudenza ammette l'esecuzione diretta previa allegazione della documentazione necessaria.

Se il provvedimento richiede il consenso preventivo dell'altro genitore, posso chiedere comunque il rimborso?

La clausola deve essere rispettata. Se il titolo subordina il rimborso al previo accordo, l'assenza della prova del consenso può impedire di procedere direttamente in via esecutiva.

Il genitore che riceve il precetto può opporsi?

Sì. Può proporre opposizione quando ritiene che il titolo non giustifichi l'esecuzione, che la spesa non rientri tra quelle previste, che manchi il consenso richiesto oppure che l'importo sia stato determinato in modo non corretto.

Esiste un fac simile di atto di precetto per le spese straordinarie dei figli?

Non esiste un modello valido per ogni situazione. Il contenuto dell'atto deve essere adattato al titolo esecutivo, alle spese richieste e alla documentazione disponibile, perché ogni procedimento presenta caratteristiche specifiche.