Separazione breve: i presupposti
Il del Decreto Legge 132 del 2014 convertito in Legge 162 del 2014, consente un’alternativa rispetto alla procedura tradizionale in Tribunale: si tratta di un’alternativa rapida ed economica per i coniugi uniti precedentemente in matrimonio, che possono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio, consentendo lo scioglimento o la definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio (ciò non vale per gli obblighi che derivano dal matrimonio religioso, quest’ultimi possono cessare solamente con procedimento dinnanzi alla Sacra Rota) davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile e con la negoziazione assistita.
Conosciuta anche come separazione veloce, la separazione breve consente, qualora sussistano determinate circostanze (i coniugi dovranno essere in comune accordo e ciascun coniuge dovrà essere assistito da un avvocato), di sospendere gli obblighi matrimoniali e di permettere alle parti di velocizzare considerevolmente l’iter burocratico e nonché di risparmiare, sia in termini di costi che in termini di tempo che appunto è più breve.
La procedura per la separazione breve potrà essere attivata nei soli casi in cui la separazione sia consensuale, ovvero vi siano dei precedenti accordi tra le parti su determinati e fondamentali aspetti: i diritti patrimoniali, quindi l’ambito del regime patrimoniale tra i coniugi, e l’eventuale assegno di mantenimento.
Trattandosi di una procedura molto più semplificata, la separazione breve potrebbe consentire costi più ridotti rispetto al caso in cui i coniugi, non essendo in intesa tra loro, debbano ricorrere obbligatoriamente alla separazione giudiziale.
La separazione breve tramite la negoziazione assistita
L’art. 6 del Decreto Legge 132 del 2014 convertito in Legge 162 del 2014 ha introdotto nel nostro ordinamento la negoziazione assistita per le controversie relative alla separazione, al divorzio e alle modifiche di condizioni di separazione o divorzio.
Questa procedura di negoziazione per la separazione breve potrà essere utilizzata solo in caso di accordo tra coniugi riguardo l’affidamento e all’assegno di mantenimento dei figli qualora ve ne siano. Per procedere con la separazione breve tramite negoziazione assistita è necessario che entrambi i coniugi siano difesi da almeno un avvocato ciascuno, e sarà obbligo inderogabile degli avvocati di parte provare la conciliazione tra i coniugi, pertanto solo in caso di conciliazione negativa si aprirà la vera e propria soluzione negoziale della negoziazione assistita.
I coniugi, qualora non vi siano conflitti, si incontreranno una prima volta, ciascuno con i propri legali per sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita. Dovrà poi trascorrere un breve periodo (un mese) e, in caso di accordo, si incontreranno una seconda volta per sottoscrivere l’intesa raggiunta. Infine entro dieci giorni da quest’ultima gli avvocati invieranno l’accordo raggiunto con la negoziazione assistita al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente per ottenere il nullaosta.
Andiamo ora ad analizzare queste fasi nel dettaglio.
In primis la legge prevede che le parti sottoscrivano un accordo con il quale i coniugi si impegnano a procedere con la negoziazione assistita in buona fede e con lealtà per la risoluzione della separazione breve tramite l’assistenza dei due legali e convengono un termine non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, questo termine può essere in realtà prorogato per trenta giorni solo nell’ipotesi in cui entrambe le parti siano d’accordo.
Ricordiamo che prima che il D.L. 132 del 2014 venisse convertito nella Legge 162 del 2014 era obbligatoria solo la presenza di un unico avvocato, quindi entrambe le parti potevano farsi assistere da un unico legale: ciò è stato poi modificato nella stesura della Legge in quanto poteva risultare un vero e proprio conflitto di interessi. Chiaramente questo aspetto può incidere sui costi complessivi della separazione breve con negoziazione assistita: non è detto che questa procedura sia più economica rispetto a quella da proporsi in via consensuale in Tribunale, dove il difensore può essere anche uno soltanto per entrambe le parti.
Successivamente a questa fase, i coniugi concordano tutte le condizioni e infine sottoscrivono la vera e propria intesa per l’ottenimento della separazione breve che costituisce titolo esecutivo, dal momento che la negoziazione assistita da avvocati produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale.
Nell’ipotesi in cui non si è in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto in breve tempo tramite la negoziazione assistita da un avvocato verrà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e, qualora non vi siano delle irregolarità, rilascerà agli avvocati delle parti il suo nullaosta. Nell’ipotesi invece in cui si è in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto con la negoziazione assistita da un avvocato, andrà trasmesso nel termini di 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che autorizzerà l’accordo, quando congruo all’interesse dei figli. Diversamente, nel termine di 5 giorni, il Procuratore trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti senza ritardo entro i successivi trenta giorni.
Una volta ottenuto il nullaosta da parte del Pubblico Ministero gli avvocati delle parti senza ritardo, nel termine dei successivi 10 giorni, dovranno inviare e comunicare la convenzione accordata e sottoscritta all’Ufficiale di Stato civile del comune dove l’atto di matrimonio è stato trascritto.
La procedura avanti all’Ufficiale dello Stato Civile
L’art. 12 del Decreto Legge 132 del 2014 convertito in Legge 162 del 2014 riconosce la possibilità per i coniugi di percorrere la strada della separazione breve, sciogliendo quindi il vincolo matrimoniale, tramite un semplice accordo dinnanzi al Sindaco, quale Ufficiale di stato civile, o un suo delegato, senza peraltro l’assistenza obbligatoria di un legale.
Per attivare questa procedura è necessario che i coniugi facciano richiesta nel Comune di residenza di una delle due parti, oppure in alternativa, nel luogo in cui l’atto di matrimonio è stato trascritto. Rispetto alla separazione consensuale o alla separazione giudiziale, la procedura di separazione breve dinnanzi ad un Ufficiale di Stato civile può essere esperita solamente dalle coppie che non abbiano figli minori o incapaci, figli maggiorenni con gravi handicap o non economicamente autosufficienti e in mancanza di patti di trasferimento patrimoniale (ossia quegli accordi traslativi della proprietà o di altri diritti per regolamentare i rapporti economici definitivamente e di trasferire la proprietà o altri diritti da uno all’altro, al posto di corrispondere un assegno periodico). In presenza di quest’ultimi infatti si dovrà necessariamente ricorrere ad un avvocato per poter realizzare l’intera pratica.
Il Sindaco, quale Ufficiale di stato civile, o un suo delegato, nel giorno concordato riceverà da ciascuna parte le dichiarazioni di volontà per la separazione e redigerà l’atto secondo le condizioni pattuite tra gli stessi. Inviterà poi i coniugi a comparire per la conferma dell’atto non prima però di trenta giorni dalla redazione dello stesso, per confermare quindi definitivamente l’accordo. Il secondo appuntamento potrà comunque essere rinviato tramite comunicazione sottoscritta e motivata da entrambe le parti e indirizzata all’Ufficiale di Stato Civile. Nella prassi la mancata comparizione dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile trascorsi i 30 giorni dalla redazione dell’atto viene intesa come un tacito rifiuto e quindi come mancata conferma dell’accordo. L’accordo a questo punto diverrà efficace e pertanto l’iter di separazione breve sarà concluso, solamente trascorsi i trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
Separazione breve: conclusioni
I coniugi che intendendo ricorrere alla separazione breve, sia tramite negoziazione assistita da un avvocato e sia tramite procedura dinnanzi all’Ufficiale di Stato civile, avranno dei vantaggi dal punto di vista del tempo, che è breve trattandosi di procedure potenzialmente molto veloci.
Dal profilo economico, mentre la separazione breve avanti all’Ufficiale dello Stato Civile può essere poco costosa, quella con la negoziazione assistita può avere costi uguali o anche superiori alla procedura consensuale in Tribunale. A differenza di questa ipotesi in Tribunale, che può essere seguita da un unico avvocato per entrambi i coniugi, la negoziazione assistita, certo è molto breve, ma impone la presenza di un difensore per ogni parte e, quindi, potenzialmente costi maggiori.