Divorzio breve: cosa cambia dopo la legge n. 55 del 2015
L’espressione “divorzio breve” viene spesso utilizzata come se identificasse una forma particolare di divorzio. In realtà non esiste, nell’ordinamento italiano, un tipo autonomo di scioglimento del matrimonio con questo nome. Il termine indica semplicemente la riduzione del periodo di separazione necessario prima di poter presentare la domanda di divorzio.
La modifica è stata introdotta dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, che ha inciso sull’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della legge n. 898 del 1970. Prima della riforma era necessario attendere tre anni dalla comparizione dei coniugi nella procedura di separazione. Oggi, invece, il termine è:
- di sei mesi in caso di separazione consensuale;
- di dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
La riforma si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, come confermato da Cass. civ., sez. I, ord., 19 febbraio 2021, n. 4492. La Cassazione ha chiarito che il legislatore del 2015 non ha introdotto una nuova fattispecie di divorzio, ma ha soltanto ridotto il periodo di separazione richiesto per accedere allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Questo punto è importante anche nella pratica professionale. Molti clienti ritengono ancora che il “divorzio breve” permetta di evitare la separazione oppure di ottenere automaticamente il divorzio in pochi mesi. Non è così. La separazione continua a essere il presupposto necessario previsto dall’art. 3 L. n. 898/1970. È cambiata la durata dell’attesa, non la struttura del sistema.
La riduzione dei tempi ha però avuto effetti concreti rilevanti. Nei casi in cui la crisi familiare sia ormai irreversibile e i rapporti economici siano già definiti, il percorso verso il divorzio può oggi concludersi in tempi sensibilmente più contenuti rispetto al passato.
Perché la separazione continua a essere necessaria
Nel sistema italiano separazione e divorzio restano due momenti distinti, anche dopo la riforma del 2015. La separazione non scioglie il matrimonio: sospende alcuni obblighi coniugali, soprattutto quelli di convivenza e collaborazione, ma il vincolo matrimoniale continua a esistere fino alla sentenza di divorzio.
Questa impostazione deriva dalla struttura stessa della legge sul divorzio. L’ordinamento considera la separazione come una fase intermedia che consente ai coniugi di verificare se la crisi sia davvero irreversibile. Durante questo periodo vengono disciplinati aspetti molto concreti della vita familiare:
- affidamento dei figli;
- mantenimento;
- assegnazione della casa familiare;
- utilizzo dei beni comuni;
- eventuali contribuzioni economiche.
È proprio per questo motivo che il legislatore non ha eliminato la separazione nemmeno con il divorzio breve. La riduzione dei termini non ha cancellato la funzione della fase separativa, che continua a rappresentare il momento nel quale vengono stabiliti gli equilibri personali e patrimoniali successivi alla fine della convivenza.
Nella pratica giudiziaria, inoltre, la separazione consente spesso di comprendere se esistano margini per una soluzione consensuale oppure se il conflitto sia destinato a proseguire anche nella fase del divorzio. Quando i coniugi riescono già in sede di separazione a raggiungere accordi stabili, il procedimento successivo tende normalmente a essere più rapido.
Va poi ricordato che il divorzio produce effetti che la separazione non determina. Solo con la pronuncia definitiva vengono meno lo status coniugale e i diritti successori tra i coniugi. Cambia anche la disciplina dell’assegno, che nel divorzio assume una funzione diversa rispetto al mantenimento riconosciuto durante la separazione.
La distinzione tra le due fasi continua quindi ad avere conseguenze molto concrete, sia sotto il profilo personale sia sotto quello economico.
Tempi del divorzio breve nella separazione consensuale e giudiziale
La legge distingue chiaramente i termini necessari per chiedere il divorzio a seconda del tipo di separazione intervenuta tra i coniugi. Il riferimento normativo resta l’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge n. 55/2015.
Quando la separazione è consensuale, il divorzio può essere richiesto dopo sei mesi. Il termine ridotto si applica anche nei casi in cui la separazione sia iniziata come giudiziale e si sia poi trasformata in consensuale nel corso del procedimento.
Se invece la separazione è giudiziale, occorre attendere dodici mesi. In questa ipotesi il legislatore ha mantenuto un periodo più lungo perché il conflitto tra le parti rende normalmente più complessa la definizione dei rapporti familiari ed economici.
Un aspetto importante riguarda la decorrenza concreta del termine. Non si parte dalla cessazione della convivenza né dalla decisione privata dei coniugi di vivere separati. Il termine decorre:
- dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale;
- oppure dalla data certificata nell’accordo di negoziazione assistita;
- oppure dalla data dell’atto davanti all’Ufficiale di stato civile.
La giurisprudenza più recente si muove in modo coerente su questo punto. Trib. Cagliari, sez. I, 10 aprile 2025, n. 537, ha precisato che, ai fini del divorzio, è sufficiente dimostrare la separazione legale e il decorso del periodo previsto dalla legge, presumendosi la continuità della separazione in assenza di contestazioni. Nello stesso senso anche Trib. Cagliari, sez. I, 10 aprile 2025, n. 560.
Nella pratica, uno degli errori più frequenti consiste nel calcolare i termini dalla semplice uscita dalla casa familiare oppure dalla firma di accordi privati non formalizzati. Questo equivoco porta spesso a presentare la domanda di divorzio troppo presto, con conseguente necessità di rinnovare il procedimento.
Quando la crisi coniugale non basta ancora
Molte coppie interrompono la convivenza per mesi o anni senza avviare immediatamente una procedura di separazione. Dal punto di vista personale la relazione può essere già conclusa, ma ciò non significa che siano maturati i presupposti richiesti dalla legge per il divorzio.
La semplice separazione di fatto non è sufficiente per ottenere il divorzio breve. L’art. 3 L. n. 898/1970 richiede infatti una separazione formalizzata secondo le modalità previste dall’ordinamento: separazione giudiziale, consensuale omologata, negoziazione assistita oppure accordo davanti all’Ufficiale di stato civile.
La Cassazione ha ribadito questo principio con la sentenza Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727. La Corte ha chiarito che il decorso del termine previsto per il divorzio presuppone una fattispecie complessa composta da due elementi:
- una separazione legalmente accertata;
- il decorso ininterrotto del termine di legge.
La convivenza cessata di fatto non produce quindi automaticamente effetti utili ai fini del divorzio. Questo aspetto crea spesso problemi concreti. Non è raro che i coniugi vivano separati da molto tempo senza avere mai formalizzato la crisi matrimoniale. In questi casi i sei mesi o i dodici mesi non iniziano a decorrere fino all’avvio di una procedura riconosciuta dalla legge.
La formalizzazione della separazione ha anche una funzione probatoria. Consente di individuare con precisione:
- la data iniziale del decorso del termine;
- le condizioni economiche applicabili;
- le regole relative ai figli;
- gli eventuali obblighi di mantenimento.
Senza questo passaggio, possono sorgere contestazioni difficili da ricostruire a distanza di anni. Proprio per questo motivo, anche nelle situazioni apparentemente tranquille, è opportuno regolare la crisi familiare con strumenti formalmente validi, evitando accordi soltanto verbali o intese informali difficili da dimostrare successivamente.
Come funziona il conteggio dei sei mesi o dell’anno
Uno degli aspetti che crea più dubbi nella pratica riguarda la decorrenza del termine necessario per chiedere il divorzio. Molti coniugi ritengono che i sei mesi o l’anno inizino dalla cessazione della convivenza oppure dalla firma di accordi privati. In realtà il sistema previsto dall’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 collega il decorso del termine a momenti formali ben precisi.
Nella separazione consensuale, il termine di sei mesi decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale. Lo stesso termine si applica anche quando una separazione inizialmente giudiziale viene successivamente trasformata in consensuale.
Nel caso della separazione giudiziale, invece, il termine di dodici mesi decorre dall’udienza presidenziale anche se il procedimento di separazione è ancora pendente. Non è quindi necessario attendere la sentenza definitiva di separazione perché inizi a maturare il periodo richiesto dalla legge per proporre la domanda di divorzio.
Quando la separazione avviene tramite negoziazione assistita, il termine decorre dal momento in cui l’accordo acquista efficacia con il nullaosta o l’autorizzazione del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 132/2014. Nel caso dell’accordo davanti all’Ufficiale di stato civile, invece, il riferimento è la data dell’atto contenente l’accordo.
La scelta del legislatore di individuare momenti formali precisi serve a evitare contestazioni sulla decorrenza del termine. La Cassazione, con ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4492, ha ribadito che la riduzione dei termini introdotta dalla L. n. 55/2015 opera attraverso criteri temporali chiaramente individuabili.
Nella pratica professionale, gli errori più frequenti riguardano proprio il calcolo dei termini. Capita spesso che i coniugi ritengano sufficiente una separazione di fatto protratta per anni oppure facciano decorrere il termine dalla semplice uscita dalla casa familiare. In assenza di una separazione formalizzata secondo le modalità previste dalla legge, però, il periodo necessario per il divorzio non inizia a decorrere.
Gli effetti della riconciliazione sul decorso del termine
Il periodo di separazione richiesto per ottenere il divorzio deve protrarsi in modo ininterrotto. Non basta quindi il semplice trascorrere del tempo: occorre che la crisi coniugale permanga senza una reale ripresa della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il riferimento normativo si trova nello stesso art. 3 L. n. 898/1970, che richiede espressamente una separazione protratta “ininterrottamente”. A questo si aggiungono gli artt. 154 e 157 c.c., che disciplinano gli effetti della riconciliazione.
L’art. 157 c.c. stabilisce che la riconciliazione tra i coniugi fa cessare gli effetti della separazione anche senza un provvedimento formale del giudice. L’art. 154 c.c., invece, prevede che la riconciliazione comporti l’abbandono della domanda di separazione eventualmente proposta.
Nella pratica, però, non ogni riavvicinamento occasionale costituisce una vera riconciliazione. La giurisprudenza tende a richiedere il ripristino stabile della comunione familiare. Una semplice frequentazione temporanea, un tentativo di recuperare il rapporto oppure una coabitazione limitata nel tempo non sempre interrompono automaticamente il decorso del termine.
Le contestazioni sorgono soprattutto quando uno dei coniugi sostiene che la relazione sia ripresa, mentre l’altro ritiene che si sia trattato soltanto di un tentativo fallito di riavvicinamento. In situazioni simili possono assumere rilievo:
- il ritorno alla stabile convivenza;
- la ripresa della gestione comune della vita familiare;
- comportamenti compatibili con la volontà di ricostruire il rapporto coniugale.
Anche sotto questo profilo, una gestione chiara della fase successiva alla separazione evita contestazioni che rischiano di complicare inutilmente il procedimento.
Divorzio breve consensuale e ricorso congiunto
Quando i coniugi riescono a trovare un accordo sulle principali conseguenze della crisi matrimoniale, il percorso verso il divorzio tende a essere più rapido e meno conflittuale. In questi casi è possibile procedere con domanda congiunta, evitando un contenzioso pieno davanti al Tribunale.
Il divorzio consensuale presuppone che le parti abbiano già definito gli aspetti essenziali del rapporto successivo alla fine del matrimonio. L’accordo riguarda normalmente:
- eventuale assegno divorzile;
- regolazione dei rapporti patrimoniali;
- assegnazione della casa familiare;
- mantenimento e collocamento dei figli;
- ripartizione delle spese straordinarie.
Nella pratica professionale, molti procedimenti consensuali si complicano non tanto sulla volontà di separarsi o divorziare, quanto su aspetti economici apparentemente secondari. Accade spesso, ad esempio, che i coniugi raggiungano rapidamente un’intesa sulla fine del matrimonio ma restino distanti:
- sulla durata dell’assegno;
- sulla gestione dell’immobile familiare;
- sulle spese universitarie dei figli;
- sulle modalità di mantenimento.
Va inoltre ricordato che gli accordi economici raggiunti in sede di crisi familiare possono avere effetti rilevanti anche sotto il profilo fiscale e patrimoniale. La recente Cass. civ., sez. V, ord., 5 febbraio 2026, n. 2433, ha ribadito che gli accordi conclusi nell’ambito della negoziazione complessiva della crisi coniugale possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 19 L. n. 74/1987, salvo finalità elusive.
Le procedure stragiudiziali previste dalla legge
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti che consentono di regolare separazione e divorzio anche fuori dal procedimento giudiziale tradizionale. L’obiettivo è stato quello di semplificare le procedure nei casi in cui il conflitto tra i coniugi sia limitato oppure del tutto assente.
Le principali modalità alternative sono:
- la negoziazione assistita;
- l’accordo davanti all’Ufficiale di stato civile.
- per il nullaosta, se non vi sono figli minori o non autosufficienti;
- per l’autorizzazione, quando occorre verificare la tutela dei figli.
Accanto a questo strumento esiste la possibilità di concludere accordi direttamente davanti all’Ufficiale di stato civile, prevista dall’art. 12 D.L. n. 132/2014. Si tratta però di una procedura utilizzabile solo in situazioni specifiche. Non è ammessa:
- in presenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti;
- quando l’accordo contiene patti di trasferimento patrimoniale.
La scelta dello strumento più adatto dipende però sempre dalla situazione concreta. Quando esistono forti tensioni economiche o conflitti sulla gestione dei figli, il procedimento giudiziale continua spesso a rappresentare il percorso più adeguato.
Divorzio senza tribunale: quando è davvero possibile
Quando si parla di “divorzio senza tribunale” si fa riferimento alle procedure che consentono ai coniugi di evitare un procedimento contenzioso davanti al giudice, purché siano presenti determinati requisiti previsti dalla legge. Non si tratta quindi di un divorzio privo di controlli, ma di modalità semplificate riservate alle situazioni meno conflittuali.
Gli strumenti principali sono:
- la negoziazione assistita disciplinata dall’art. 6 D.L. n. 132/2014;
- l’accordo davanti all’Ufficiale di stato civile previsto dall’art. 12 dello stesso decreto.
- se vi sono figli minori;
- se vi sono figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
- se l’accordo contiene patti di trasferimento patrimoniale.
Quando i coniugi intendono regolare anche aspetti patrimoniali più articolati, la soluzione normalmente utilizzata è la negoziazione assistita. In questo caso l’accordo viene raggiunto con l’assistenza degli avvocati e acquista efficacia dopo il nullaosta o l’autorizzazione del Pubblico Ministero.
La giurisprudenza più recente ha valorizzato l’autonomia negoziale dei coniugi nella gestione della crisi familiare. Cass. civ., sez. V, ord., 5 febbraio 2026, n. 2433, ha riconosciuto che gli accordi conclusi nell’ambito della regolazione complessiva dei rapporti derivanti dalla separazione o dal divorzio possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 19 L. n. 74/1987, salvo finalità elusive.
Anche nelle procedure semplificate resta comunque importante predisporre accordi chiari e sostenibili. Una regolamentazione superficiale dei rapporti economici o familiari rischia infatti di generare successive controversie, vanificando il vantaggio di una procedura più rapida.
Il controllo del Pubblico Ministero negli accordi familiari
Anche quando separazione o divorzio vengono definiti in modo consensuale, l’ordinamento prevede controlli specifici a tutela dei soggetti più vulnerabili, soprattutto dei figli. In questo contesto assume un ruolo centrale il Pubblico Ministero.
L’intervento del P.M. è disciplinato in particolare dall’art. 6 D.L. n. 132/2014 in materia di negoziazione assistita. Quando i coniugi raggiungono un accordo con l’assistenza dei rispettivi avvocati, il testo deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica competente.
Il controllo cambia a seconda della situazione familiare:
- se non vi sono figli minori o non autosufficienti, il Pubblico Ministero rilascia il nullaosta;
- se invece sono coinvolti figli che necessitano di tutela, è richiesta un’autorizzazione espressa.
- al mantenimento;
- ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
- alle spese straordinarie;
- all’equilibrio complessivo dell’accordo.
Nella pratica professionale, questo controllo rappresenta spesso un passaggio decisivo. Accordi costruiti in modo troppo generico oppure fortemente squilibrati rischiano di non superare la verifica della Procura, con conseguente allungamento dei tempi.
Anche per questo motivo la fase negoziale non dovrebbe essere affrontata come un semplice adempimento burocratico. Una regolamentazione poco chiara dei rapporti familiari può generare contenziosi successivi molto più onerosi rispetto a una definizione accurata delle condizioni fin dall’inizio.
La recente Cass. civ., sez. V, ord., 5 febbraio 2026, n. 2433, ha inoltre valorizzato il ruolo dell’autonomia negoziale dei coniugi nella definizione complessiva della crisi familiare, riconoscendo rilevanza agli accordi raggiunti anche fuori dal procedimento giudiziale tradizionale.
Ricorso cumulativo e riforma Cartabia: separazione e divorzio nello stesso processo
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma Cartabia riguarda la possibilità di proporre nello stesso procedimento sia la domanda di separazione sia quella di divorzio. Si tratta del cosiddetto ricorso cumulativo, oggi disciplinato dall’art. 473-bis.49 c.p.c.
Prima della riforma era necessario avviare due procedimenti distinti:
- il primo per ottenere la separazione;
- il secondo, decorso il termine previsto dalla legge, per il divorzio.
- nuovi atti;
- ulteriori costi;
- nuove udienze;
- ulteriore attività istruttoria.
La Cassazione, con sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727, ha confermato la compatibilità del nuovo sistema con la struttura tradizionale del diritto di famiglia italiano. La Corte ha chiarito che:
- le due domande restano autonome;
- il divorzio non può essere pronunciato prima del giudicato sulla separazione;
- resta necessario il decorso del termine di sei mesi o un anno.
Sul tema si è sviluppato un importante dibattito dottrinale. Tra i contributi più citati:
- Paladini, Il cumulo delle domande di separazione e divorzio, in Cecchella (a cura di), La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, 2022;
- Cecchella, Il nuovo processo di separazione e divorzio, 2024;
- Danovi, nei contributi dedicati ai rapporti tra separazione e divorzio dopo la L. n. 55/2015.
Cosa valutare prima di avviare la procedura
Quando si parla di divorzio breve, l’attenzione tende a concentrarsi soprattutto sui tempi. In realtà, nella pratica, la durata del procedimento dipende spesso dalla capacità dei coniugi di affrontare in modo chiaro le questioni economiche e familiari collegate alla fine del matrimonio.
Le criticità più frequenti riguardano:
- la quantificazione dell’assegno;
- la gestione della casa familiare;
- il mantenimento dei figli;
- la suddivisione delle spese straordinarie;
- i trasferimenti patrimoniali tra coniugi.
Anche la scelta della procedura richiede attenzione. Un accordo davanti all’Ufficiale di stato civile può essere adatto a situazioni semplici, ma non sempre rappresenta la soluzione migliore quando esistono patrimoni rilevanti oppure figli da tutelare. Allo stesso modo, la negoziazione assistita può funzionare bene solo se vi è una reale disponibilità al confronto.
La riduzione dei termini introdotta dal divorzio breve ha sicuramente accelerato il percorso verso lo scioglimento del matrimonio. Questo, però, non significa che la gestione della crisi familiare debba essere affrontata in modo superficiale o frettoloso.
Una valutazione preventiva accurata consente spesso di evitare errori che possono incidere:
- sui tempi effettivi del procedimento;
- sui rapporti economici futuri;
- sulla stabilità degli accordi;
- sulla tutela dei figli.
Divorzio breve: tempi ridotti ma attenzione agli effetti economici e familiari
La riduzione dei termini introdotta dalla legge n. 55 del 2015 ha modificato in modo significativo la disciplina del divorzio in Italia. Oggi il passaggio dalla separazione allo scioglimento del matrimonio può avvenire molto più rapidamente rispetto al passato, soprattutto nei casi consensuali. Questo cambiamento ha reso il sistema più aderente alla realtà delle crisi familiari ormai definitive, evitando attese di diversi anni spesso prive di reale utilità.
Il divorzio breve, però, non coincide con un percorso automatico o privo di verifiche. Restano centrali:
- la formalizzazione della separazione;
- il corretto decorso dei termini;
- la tutela dei figli;
- la definizione degli accordi economici;
- la scelta della procedura più adatta.
Nella pratica professionale, molte difficoltà non derivano tanto dalla domanda di divorzio in sé, quanto dalla gestione degli aspetti patrimoniali e familiari collegati alla fine del matrimonio. Accordi poco chiari, valutazioni economiche superficiali o soluzioni adottate troppo rapidamente possono generare contenziosi successivi molto più complessi.
Per questo motivo è importante affrontare separazione e divorzio con una visione complessiva della vicenda familiare, valutando:
- le conseguenze economiche future;
- la sostenibilità degli accordi;
- la tutela dei figli;
- gli effetti fiscali e patrimoniali delle intese raggiunte.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.
Articolo redatto da avv. Marina Bonfiglio – Avvocato a Palermo, esperta in diritto della famiglia, della persona e dei minori.
FAQ su divorzio breve
Dopo quanto tempo si può chiedere il divorzio breve?
Il divorzio può essere richiesto dopo sei mesi dalla separazione consensuale oppure dopo dodici mesi dalla separazione giudiziale, secondo quanto previsto dall’art. 3 L. n. 898/1970 modificato dalla L. n. 55/2015.
Da quando decorrono i sei mesi o l’anno previsti dalla legge?
Il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella procedura di separazione, dalla data del nullaosta o dell’autorizzazione del Pubblico Ministero nell’ambito della negoziazione assistita oppure dalla data dell’accordo concluso davanti all’Ufficiale di stato civile.
La separazione di fatto è sufficiente per ottenere il divorzio breve?
No. La semplice interruzione della convivenza non basta. È necessaria una separazione formalizzata secondo le modalità previste dalla legge, come chiarito anche da Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727.
Si può ottenere il divorzio senza andare in Tribunale?
In alcuni casi sì. Quando vi è accordo tra i coniugi è possibile utilizzare la negoziazione assistita oppure l’accordo davanti all’Ufficiale di stato civile, purché siano rispettati i requisiti previsti dagli artt. 6 e 12 D.L. n. 132/2014.
Il divorzio davanti al Sindaco è possibile anche con figli?
No, la procedura davanti all’Ufficiale di stato civile non è ammessa in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
Cosa succede se i coniugi si riconciliano durante la separazione?
La riconciliazione interrompe il decorso del termine necessario per il divorzio. Gli artt. 154 e 157 c.c. prevedono infatti che la ripresa della comunione familiare faccia cessare gli effetti della separazione.
È possibile chiedere separazione e divorzio nello stesso procedimento?
Sì. Dopo la riforma Cartabia l’art. 473-bis.49 c.p.c. consente il ricorso cumulativo, cioè la proposizione contestuale delle domande di separazione e divorzio nello stesso processo.
Il Pubblico Ministero interviene sempre nella negoziazione assistita?
Sì, ma con funzioni diverse. Se non vi sono figli minori o non autosufficienti rilascia il nullaosta; se invece vi sono figli da tutelare è necessaria un’autorizzazione che verifica la conformità dell’accordo al loro interesse.