Eredi legittimi: chi sono e quando ereditano
Per stabilire chi riceve il patrimonio di una persona deceduta bisogna partire da due verifiche: quando si è aperta la successione e se esiste un testamento. Ai sensi dell’art. 456 c.c., la successione si apre al momento della morte. L’art. 457 c.c. stabilisce poi che l’eredità si devolve per legge o per testamento e che la successione legittima interviene quando quella testamentaria manca, in tutto o in parte. Le due forme di successione possono quindi coesistere: se il testamento regola soltanto una parte del patrimonio, per quanto rimane privo di una disposizione testamentaria possono operare le regole previste dalla legge.
L’art. 565 c.c. individua le categorie dei successibili: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti e Stato. Sono le norme successive a stabilire l’ordine, i possibili concorsi e, per gli altri parenti, il limite del sesto grado. Alla parte superstite dell’unione civile si applica la disciplina successoria prevista per il coniuge in forza dell’art. 1, comma 21, legge n. 76/2016.
Bisogna però distinguere la chiamata dall’acquisto dell’eredità. Alla morte del defunto, il familiare individuato dalla legge è normalmente un chiamato all’eredità e non è ancora, per questo solo fatto, erede. L’acquisto avviene con l’accettazione, che può essere espressa o tacita. La distinzione ha conseguenze concrete, anche rispetto ai debiti ereditari e agli atti che il chiamato può compiere prima di decidere se accettare.
Il momento della morte è rilevante per individuare la disciplina applicabile e i successibili. Cass. civ., Sez. II, ord., 13 giugno 2026, n. 19685 ha inoltre esaminato il rapporto tra delazione testamentaria e delazione legittima, chiarendo che la presenza, per la stessa persona, di titoli successori diversi non comporta necessariamente due autonome delazioni.
Prima di calcolare una quota occorre quindi ricostruire la situazione familiare e testamentaria esistente all’apertura della successione. È questo il passaggio preliminare per evitare di attribuire diritti ereditari sulla base del solo rapporto di parentela, senza considerare la presenza di altri successibili o le eventuali disposizioni lasciate dal defunto.
Come viene stabilito l’ordine della successione
L’ordine previsto dalla legge non può essere rappresentato come una fila nella quale la presenza del primo familiare elimina necessariamente tutti quelli successivi. Il criterio della prossimità del grado è infatti accompagnato da specifiche regole di concorso e dalla disciplina particolare riconosciuta ad alcune categorie. Il coniuge ne è l’esempio più evidente: può concorrere con i figli e, se mancano discendenti, può partecipare alla successione insieme ad ascendenti, fratelli e sorelle.Per stabilire chi sia chiamato è quindi preferibile seguire un percorso di verifica:
- accertare la presenza del coniuge o della parte dell’unione civile e di eventuali figli;
- in mancanza di discendenti, individuare genitori, ulteriori ascendenti, fratelli e sorelle;
- verificare se ricorrano i presupposti della rappresentazione;
- in assenza delle categorie precedenti, individuare gli ulteriori parenti ammessi alla successione entro il limite stabilito dalla legge;
- se mancano altri successibili, considerare la devoluzione dell’eredità allo Stato.
Eredi legittimi: schema e quote dell’eredità
Le percentuali previste dalla legge diventano abbastanza semplici una volta individuati correttamente i chiamati. Devono però essere applicate a un asse ereditario correttamente determinato, considerando attività e passività e tenendo conto delle eventuali situazioni particolari. Una quota astratta, inoltre, non indica necessariamente quale specifico bene verrà attribuito a ciascun coerede.
Nei casi più ricorrenti lo schema può essere riassunto così:
- coniuge e un figlio: metà dell’eredità al coniuge e metà al figlio;
- coniuge e due o più figli: un terzo al coniuge e due terzi complessivamente ai figli, in parti uguali;
- solo figli: l’intera eredità viene divisa tra loro in parti uguali;
- coniuge e fratelli, senza figli: al coniuge spettano due terzi; il terzo residuo viene devoluto ai fratelli secondo le regole applicabili;
- coniuge e ascendenti, con o senza fratelli: al coniuge spettano due terzi; sul terzo residuo trovano applicazione le norme sul concorso, fermo il diritto degli ascendenti a conseguire complessivamente almeno un quarto dell’eredità;
- genitori e fratelli, senza coniuge e figli: concorrono secondo l’art. 571 c.c.; ai genitori, o all’unico genitore superstite, è garantita una quota complessivamente non inferiore alla metà dell’intera eredità;
- solo fratelli e sorelle: succedono secondo l’art. 570 c.c.; i fratelli unilaterali conseguono la metà della quota spettante ai germani;
- assenza delle categorie più prossime: sono chiamati gli ulteriori parenti secondo l’art. 572 c.c., senza successione oltre il sesto grado.
Facciamo un esempio su un asse ereditario netto di 240.000 euro. Con coniuge e un figlio spettano 120.000 euro ciascuno. Con coniuge e tre figli, invece, 80.000 euro spettano al coniuge e 160.000 euro complessivamente ai figli, quindi circa 53.333 euro per ciascun figlio.
Queste cifre rappresentano quote di valore e non necessariamente porzioni materiali dei singoli beni. Se l’eredità comprende un immobile, questo può rimanere in comunione oppure, in sede di divisione, essere attribuito a uno dei coeredi con eventuali conguagli in denaro.
Cosa accade quando il defunto lascia coniuge e figli
Quando concorrono coniuge e figli, l’art. 581 c.c. distingue due situazioni. Con un solo figlio, coniuge e figlio ricevono metà dell’eredità ciascuno. Se i figli sono due o più, al coniuge spetta un terzo, mentre i due terzi residui sono attribuiti complessivamente ai figli e divisi tra loro in parti uguali. In assenza del coniuge o della parte superstite dell’unione civile, invece, i figli succedono all’intera eredità in parti uguali.
Il calcolo delle percentuali non esaurisce però sempre la posizione del coniuge superstite. Quando ricorrono i presupposti dell’art. 540, comma 2, c.c., al coniuge spettano anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, purché i beni appartengano al defunto o siano comuni.
Nella successione legittima, Cass. civ., Sez. Unite, 27 febbraio 2013, n. 4847 ha chiarito che i diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge devono essere considerati separatamente rispetto alla quota ereditaria e prelevati prima della divisione dell’asse secondo le quote della successione legittima. Si tratta quindi di attribuzioni ulteriori rispetto alla quota di proprietà spettante al coniuge, che devono essere considerate prima di procedere alla ripartizione tra i coeredi.
Questa regola assume particolare importanza quando la casa familiare costituisce una parte consistente del patrimonio. In una successione composta prevalentemente dall’abitazione utilizzata dalla famiglia, limitarsi a calcolare un terzo o la metà dell’eredità può infatti fornire una rappresentazione incompleta della posizione del coniuge.
Per mantenere distinto il piano della successione legittima da quello della successione necessaria, eliminerei invece il precedente riferimento a Cass. n. 4008/2023. La pronuncia riguarda anche il calcolo della posizione complessiva del coniuge in relazione ai diritti di abitazione e uso, ma introduce il diverso tema della quota di riserva e non è necessaria per spiegare la regola affrontata in questo paragrafo.
Nella pratica, conoscere le percentuali non basta quindi per sapere come verrà materialmente ripartito il patrimonio. L’immobile può rimanere in comunione oppure, in sede di divisione, essere attribuito a uno dei coeredi con eventuale conguaglio, fermo restando che i diritti spettanti al coniuge sulla casa familiare devono essere considerati autonomamente.
Chi sono gli eredi legittimi se non si hanno figli
L’assenza di figli non significa che il coniuge riceva automaticamente tutto il patrimonio. Occorre verificare se siano presenti ascendenti, fratelli o sorelle, perché la legge prevede specifiche ipotesi di concorso. Se il defunto lascia il coniuge e uno o più di questi familiari, l’art. 582 c.c. attribuisce al coniuge due terzi dell’eredità; il terzo restante viene devoluto agli altri chiamati secondo le regole applicabili. Quando sono presenti ascendenti, deve essere loro assicurata complessivamente una quota non inferiore a un quarto dell’eredità.
La situazione può essere sintetizzata distinguendo alcuni casi:
- coniuge e fratelli o sorelle, senza ascendenti: due terzi spettano al coniuge e il terzo residuo ai fratelli e alle sorelle;
- coniuge e ascendenti, eventualmente insieme a fratelli e sorelle: il coniuge riceve due terzi e sul restante terzo operano le regole di concorso, con la tutela prevista per gli ascendenti;
- assenza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle e loro discendenti: il coniuge consegue l’intera eredità, ai sensi dell’art. 583 c.c.
Nella pratica è quindi rischioso utilizzare uno schema che riporti semplicemente “senza figli = tutto al coniuge”. Si pensi a una persona che muore lasciando il coniuge, la madre e un fratello: il coniuge riceverà i due terzi, mentre per il terzo residuo dovranno essere applicate le norme sul concorso tra gli altri chiamati.
Va inoltre ricordato che fratelli e sorelle non sono legittimari. Possono essere chiamati dalla legge nelle situazioni appena descritte, ma un testamento può incidere sulla loro posizione in modo diverso rispetto a quanto accade per coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti.
La successione di una persona non sposata
Per stabilire chi eredita da una persona non sposata occorre anzitutto precisare la sua situazione familiare. Ai fini successori non basta verificare l’assenza di un matrimonio: bisogna accertare che il defunto non fosse né coniugato né parte di un’unione civile. Alla parte superstite dell’unione civile, infatti, si applica la disciplina successoria prevista per il coniuge e la sua posizione è quindi diversa da quella del convivente di fatto.
Se una persona non coniugata e non parte di un’unione civile lascia dei figli, la regola è chiara: i figli succedono all’intera eredità in parti uguali, secondo quanto previsto dall’art. 566 c.c. In questa situazione genitori, ascendenti, fratelli, sorelle e altri parenti non concorrono con i figli. Se invece mancano i figli, occorre verificare progressivamente la presenza delle altre categorie individuate dalla legge.
Possono quindi venire in considerazione:
- genitori e ulteriori ascendenti;
- fratelli e sorelle, secondo le rispettive regole e gli eventuali concorsi;
- i soggetti che possono subentrare per rappresentazione nei casi previsti dagli artt. 467 e seguenti c.c.;
- gli ulteriori parenti entro il limite stabilito dall’art. 572 c.c.;
- in mancanza di altri successibili, lo Stato.
Si pensi a una persona che viva da molti anni con il proprio partner e muoia senza figli, lasciando un genitore e un fratello. Se non esiste un testamento, la durata della convivenza non attribuisce al partner una quota dell’eredità. Per destinargli una parte del patrimonio può quindi assumere particolare importanza la predisposizione di un testamento, fermo il rispetto dei diritti spettanti agli eventuali legittimari.
Fratelli, nipoti ed eredi nella successione
La posizione di fratelli e nipoti richiede attenzione perché termini apparentemente semplici possono indicare rapporti successori differenti. I fratelli e le sorelle possono essere chiamati in assenza di discendenti e, a seconda della situazione familiare, possono concorrere con il coniuge oppure con genitori e ascendenti. Non hanno invece una quota riservata: sono successibili nella successione legittima, ma non legittimari.
Anche tra fratelli occorre distinguere. I germani hanno entrambi i genitori in comune con il defunto, mentre gli unilaterali condividono un solo genitore. In linea generale, ai fratelli unilaterali spetta la metà della quota attribuita ai germani; quando concorrono anche genitori o ascendenti, il calcolo deve essere coordinato con l’art. 571 c.c. e con la quota minima riconosciuta ai genitori.
Particolarmente importante è il significato della parola “nipote”, che nel linguaggio comune può indicare:
- il figlio di un figlio del defunto, appartenente alla linea retta;
- il figlio di un fratello o di una sorella del defunto, appartenente alla linea collaterale.
Il carattere tassativo di queste ipotesi è stato ribadito da Cass. civ., Sez. II, ord., 26 marzo 2024, n. 8191. Non è quindi sufficiente constatare l'esistenza di un “nipote” per concludere che questi possa automaticamente subentrare per rappresentazione.
Lo stesso vale quando un chiamato rinuncia. Se, per esempio, un figlio o un fratello del defunto non vuole accettare, occorre verificare innanzitutto l’eventuale rappresentazione; se questa non opera, devono essere esaminate, a seconda della fattispecie, le regole sull’accrescimento o sulla devoluzione agli ulteriori chiamati. Per questo rinunce e rapporti familiari su più generazioni richiedono una ricostruzione dell’albero genealogico prima di stabilire a chi spetti una determinata quota.
Eredi legittimi e legittimari: qual è la differenza
“Erede legittimo” e “legittimario” non indicano la stessa posizione. La prima espressione riguarda la successione che opera per legge quando manca, totalmente o parzialmente, una disposizione testamentaria. La seconda riguarda invece la tutela riservata ad alcuni familiari anche rispetto alla volontà espressa dal defunto attraverso il testamento e alle donazioni rilevanti effettuate in vita.
L’art. 536 c.c. individua come legittimari il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti. Sono inoltre tutelati, nei casi previsti, i discendenti dei figli che subentrano per rappresentazione. Alla parte dell’unione civile si applicano le disposizioni successorie riferite al coniuge.
La differenza emerge chiaramente confrontando alcune situazioni:
- un figlio può essere contemporaneamente successibile per legge e legittimario;
- anche il coniuge può rivestire entrambe le posizioni;
- gli ascendenti sono legittimari soltanto in mancanza di figli;
- fratelli e sorelle possono essere chiamati nella successione legittima, ma non hanno una quota di riserva.
Merita attenzione anche l’art. 553 c.c. Quando nella successione legittima vi è concorso tra legittimari e altri successibili, le porzioni spettanti ai successibili che non sono legittimari possono essere ridotte proporzionalmente nei limiti necessari a integrare la quota riservata. La distinzione tra i due sistemi non significa quindi che essi non possano interagire nella medesima vicenda.
Sul piano dottrinale, la differenza tra i due titoli di vocazione è approfondita, tra gli altri, da Cattaneo, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, vol. 5, tomo I, 2ª ed., Torino, 1997. Per il singolo interessato, il punto pratico resta capire prima a quale titolo sia chiamato e, soltanto dopo, quali diritti e quale quota gli spettino concretamente.
Come verificare chi ha realmente diritto all’eredità
Stabilire chi debba ricevere un’eredità non significa semplicemente individuare il familiare con il grado di parentela più vicino. Occorre ricostruire la situazione esistente al momento della morte, verificare se vi siano un coniuge o una parte dell’unione civile, figli e altri parenti e accertare l’eventuale presenza di un testamento. Solo dopo questa verifica è possibile determinare chi sia chiamato all’eredità e quale quota gli spetti.
La ricostruzione richiede maggiore attenzione quando intervengono elementi che modificano lo schema ordinario. È il caso, ad esempio, della rinuncia di uno dei chiamati: la sua quota non passa necessariamente agli altri soggetti già individuati. Può operare la rappresentazione nei casi previsti dagli artt. 467-469 c.c.; se non ne ricorrono i presupposti, occorre verificare le ulteriori regole sull’accrescimento o sulla devoluzione. Analogamente, quando vi sono fratelli, nipoti o più generazioni di parenti, è necessario ricostruire correttamente i rapporti familiari prima di effettuare la ripartizione.
Prima dell’accettazione è opportuno considerare anche la consistenza patrimoniale dell’eredità. Ai beni possono infatti accompagnarsi debiti e altre passività, mentre determinati comportamenti del chiamato possono assumere rilievo ai fini dell’accettazione. La scelta non dovrebbe quindi essere compiuta basandosi soltanto sul valore apparente degli immobili o degli altri beni lasciati dal defunto.
Un'ulteriore verifica è necessaria quando esistono disposizioni testamentarie o precedenti donazioni. In queste situazioni occorre distinguere la parte eventualmente devoluta secondo la successione legittima dalla diversa tutela riconosciuta ai legittimari. Confondere i due piani può portare a utilizzare quote e criteri di calcolo non pertinenti.
Quando vi sono testamenti, rinunce, immobili, debiti o più rami familiari potenzialmente interessati, una verifica preventiva della posizione successoria può evitare atti incompatibili con le scelte che si intendono compiere e successive controversie tra gli interessati. In queste situazioni può essere utile l’assistenza di un avvocato esperto in successioni.
Articolo redatto da Avv. Patrizia Barchi del Foro di Padova - Partner Studio Ticozzi Sicchiero & Partners, esperta in Diritto di Famiglia. Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti della sede più vicina.
FAQ su eredi legittimi
Chi sono gli eredi legittimi?
Sono i soggetti individuati dalla legge come successibili quando manca, totalmente o parzialmente, una disposizione testamentaria. Possono essere chiamati, secondo la situazione familiare, coniuge o parte dell’unione civile, figli, ascendenti, fratelli e sorelle e altri parenti. Prima dell’accettazione è tecnicamente più corretto parlare di chiamati all’eredità; la qualità di erede si acquista normalmente con l’accettazione.
Chi sono gli eredi legittimi se non ci sono figli?
Se manca la prole, occorre verificare la presenza del coniuge e degli altri familiari. Il coniuge che concorre con ascendenti o fratelli e sorelle riceve due terzi dell’eredità, mentre il terzo residuo viene distribuito secondo le regole applicabili. Se non vi sono discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle né loro discendenti, il coniuge consegue l’intera eredità ai sensi dell’art. 583 c.c.
Chi eredita da una persona non sposata e senza figli?
Se il defunto non era coniugato né parte di un’unione civile e non aveva figli, occorre verificare la presenza di genitori, ulteriori ascendenti, fratelli e sorelle e degli altri parenti ammessi dalla legge. I discendenti di fratelli o sorelle possono subentrare per rappresentazione quando il fratello o la sorella del defunto non possa o non voglia accettare e ricorrano gli ulteriori presupposti di legge. Il convivente di fatto non diventa successibile per il solo fatto della convivenza.
Che differenza c’è tra eredi legittimi e legittimari?
I primi sono individuati dalle norme sulla successione legittima quando manca, in tutto o in parte, una diversa disposizione testamentaria. I legittimari sono invece i soggetti ai quali la legge riserva determinati diritti sul patrimonio: coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti, oltre ai discendenti dei figli nei casi previsti dalla rappresentazione. Fratelli e sorelle possono essere successibili per legge, ma non sono legittimari.
I nipoti sono eredi legittimi?
Dipende dal rapporto familiare e dalla presenza degli altri successibili. Il termine “nipote” può indicare il figlio di un figlio oppure il figlio di un fratello o di una sorella, e le due posizioni non sono equivalenti. La rappresentazione opera esclusivamente nelle ipotesi previste dagli artt. 467-469 c.c.; non basta quindi essere genericamente nipote del defunto per subentrare automaticamente nella posizione di un altro familiare.
Un fratello può ereditare se il defunto era sposato?
Sì, in determinate circostanze. Se non vi sono figli, il fratello può concorrere con il coniuge: a quest’ultimo spettano due terzi dell’eredità e sul terzo residuo trovano applicazione le regole previste per gli altri successibili presenti. Se vi sono figli, invece, fratelli e sorelle non concorrono con loro nella successione legittima.
Cosa succede se un chiamato rinuncia all’eredità?
La rinuncia non determina necessariamente l’aumento automatico delle quote degli altri chiamati. Occorre verificare innanzitutto se possa operare la rappresentazione secondo gli artt. 467-469 c.c.; quando questa non trova applicazione, bisogna esaminare, in relazione al caso concreto, l’eventuale accrescimento o la devoluzione agli ulteriori chiamati.
Può operare la successione legittima anche se esiste un testamento?
Sì. L’art. 457 c.c. prevede che la successione legittima possa intervenire anche quando quella testamentaria manca soltanto in parte. Se il testamento non dispone dell’intero patrimonio, quanto rimane fuori dalle disposizioni testamentarie può essere devoluto secondo la legge. Questa situazione va tenuta distinta dall’eventuale lesione dei diritti dei legittimari, che richiede una verifica diversa.