Modificabilità e impugnabilità dei provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione: introduzione
Cassazione 11 gennaio 2022, n. 614 evidenzia come “i provvedimenti in tema di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con i genitori hanno carattere decisorio e definitivo e sono, pertanto, ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 24265 del 2004, n. 11218 del 2013, n. 12018 del 2019)” (Cassazione 11 gennaio 2022, n. 614 su Decreto modifica condizioni separazione ricorribile in Cassazione ex art 111 Costituzione).
La medesima sentenza, però, sottolinea che “a diversa conclusione deve pervenirsi quando la statuizione impugnata abbia ad oggetto le sole modalità del collocamento dei figli, dei quali, come nella specie, non sia contestato l'affidamento condiviso ai genitori: in tal caso non è possibile riconoscere alla relativa statuizione i caratteri della decisorietà e definitività, ai fini della proponibilità del mezzo di ricorso ex art. 111 Cost., che è, quindi, da escludere” (Cassazione 11 gennaio 2022, n. 614 su Decreto modifica condizioni separazione ricorribile in Cassazione ex art 111 Costituzione).
Tale diversa conclusione deriva dalla diversa disciplina applicabile alle due ipotesi.
La sentenza, per giustificare la decisione, richiama alcuni precedenti che si erano espressi in casi simili: “ad analoga conclusione è pervenuta questa Corte quando ha escluso tale mezzo rispetto a provvedimenti disciplinanti il regime di frequentazione padre-figlio "al pari (dei provvedimenti) che si pronunciano sulle modalità concrete del mero collocamento del figlio presso uno dei genitori affidatari", essendo questi "privi di attitudine al giudicato in quanto modificabili in ogni momento a prescindere dalla sopravvenienza di fatti nuovi, quindi, non sono (...) decisori nè definitivi" (cfr. Cass. n. 33609 del 2021, figlio minore in quel caso affidato ai servizi sociali). Nella stessa direzione si colloca un precedente che ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (cfr. Cass. 28724 del 2020, in fattispecie in cui il tribunale aveva autorizzava i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio)” (Cassazione 11 gennaio 2022, n. 614 su Decreto modifica condizioni separazione ricorribile in Cassazione ex art 111 Costituzione).
Decreto modifica condizioni separazione ricorribile in Cassazione ex art 111 Costituzione: la diversa disciplina dei due casi
Cassazione 11 gennaio 2022, n. 614 giustifica la diversa disciplina relativa alla impugnabilità ex art 111 Costituzione in relazione al diverso regime applicabile alle due ipotesi.
Evidenzia che “in effetti, "all'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito", il quale "determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore" (art. 337-ter c.c., comma 2); per altro verso, "i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamenti dei figli" (art. 337-quinquies c.c., comma 1)” (Cassazione 11 gennaio 2022, n. 614 su Decreto modifica condizioni separazione ricorribile in Cassazione ex art 111 Costituzione).
Il fatto è quindi che “diversamente dai provvedimenti modificabili solo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi che, integrando giudicato "rebus sic stantibus", sono sottoposti al controllo straordinario per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32359 del 2018), quelli meramente attuativi dell'affidamento, riguardando i tempi e le modalità del collocamento dei figli e il regime delle frequentazioni con i genitori, possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti, sulla base di diverse valutazioni riservate al giudice di merito per la migliore realizzazione dell'interesse dei figli stessi” (Cassazione 11 gennaio 2022, n. 614 su Decreto modifica condizioni separazione ricorribile in Cassazione ex art 111 Costituzione).