Modifica condizioni separazione: i presupposti
Per procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra coniugi è necessario che vi siano dei giustificati motivi e, nella sostanza, che vi sia un mutamento della situazione esistente al momento della separazione giudiziale o consensuale.
Questo mutamento dovrà aver prodotto un divario nei rapporti tra i coniugi: ciò avviene, ad esempio, se uno dei due coniugi ha un incremento di stipendio rispetto al momento della separazione oppure se uno dei due coniugi ha perso il lavoro o, ancora, nell’ipotesi di pensionamento o cessazione di un’attività magari per fallimento. In definitiva, il problema si pone tutte le volte in cui vi è un peggioramento oppure un miglioramento delle condizioni economiche: in questa ipotesi l’assegno di mantenimento potrà venire aumentato o diminuito per adeguarla al diverso contesto.
Tala variazione potrà esservi anche nel caso di squilibrio nel rapporto tra coniugi e i figli e nel caso in cui i figli abbiano nuove e diverse esigenze rispetto alle condizioni presenti durante la separazione: quest’ultime potranno essere modificate tenendo sempre in considerazione l’interesse primario della prole.
Non solo.
Potranno anche essere variazione degli accordi o della pregressa decisione del giudice qualora vi sia una convivenza more uxorio o qualora vi sia l’insorgere l’aggravarsi di una malattia di uno dei due coniugi.
La possibilità di modifica delle condizioni di separazione è stabilita espressamente dalla legge: perciò la rinuncia alla modifica delle condizioni non ha efficacia o rilevanza.
Modifica condizioni separazione: 3 differenti procedure
La modifica delle condizioni di separazione può essere domandata da uno o entrambi i coniugi dinnanzi al Tribunale competente con l’introduzione di un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. diretto ad ottenere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi ed i figli e ciò sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di separazione giudiziale.
L’aspetto fondamentale è che vi sia la presenza di fatti nuovi che incidano realmente sugli accordi decisi dalle parti o dal Giudice.
In questo caso, qualora sussistano i presupposti, il Giudice emanerà un provvedimento modificando le condizioni di separazione. La modifica potrà essere raggiunta anche tramite la negoziazione assistita da un avvocato oppure tramite dichiarazioni separate dei coniugi rese dinnanzi ad un Ufficiale di stato civile, alternativamente alla procedura giudiziale.
La decisone sulla modifica delle condizioni di separazione, sia essa giudiziale o stragiudiziale, avrà effetto dal giorno in cui è stata presentata l’istanza congiuntamente dai coniugi o separatamente dal coniuge, pertanto avrà efficacia retroattiva.
La modifica delle condizioni di separazione: procedura in Tribunale
Andiamo ora ad analizzare singolarmente le tre diverse procedure per la modifica delle condizioni di separazione.
Con il procedimento in Tribunale i coniugi dovranno depositare un ricorso congiunto contenente le nuove condizioni di separazione oppure, qualora i coniugi siano in disaccordo, il coniuge interessato alla modifica delle condizioni di separazione depositerà in autonomia il ricorso con l’assistenza necessaria di un avvocato. Il Giudice dovrà sentire entrambe le parti e potrà disporre l’assunzione di mezzi di prova per verificare se sussistono le condizioni dettate dalla legge per la modifica delle condizioni di separazione, la decisione sarà poi assunta in Camera di Consiglio, tramite decreto che avrà la natura di sentenza e pertanto potrà essere impugnata con le modalità previste dal nostro ordinamento.
Modifica condizioni della separazione: con negoziazione assistita
La modifica delle condizioni di separazione può avvenire anche tramite un procedimento di natura stragiudiziale: la negoziazione assistita da un avvocato. Con questo procedimento le parti possono modificare le condizioni di separazione in modo amichevole, con un avvocato per parte, avendo la stessa efficacia del provvedimento giudiziario.
Se non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto tramite la negoziazione assistita verrà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente: qualora non vi siano delle irregolarità, rilascerà agli avvocati delle parti il suo nullaosta.
Se invece i coniugi hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto con la negoziazione assistita da un avvocato, andrà trasmesso nel termini di 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che autorizzerà l’accordo, quando congruo all’interesse dei figli. In caso contrario, nel termine di 5 giorni il Procuratore trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti senza ritardo entro i successivi trenta giorni.
La procedura dinnanzi ad un Ufficiale di stato civile
Infine, l’ultima procedura alternativa per la modifica delle condizioni di separazione consiste nelle dichiarazioni separate dei coniugi rese dinnanzi ad un Ufficiale di Stato Civile, senza l’obbligo di assistenza da parte di un avvocato (questa procedura non è possibile quando vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti). Rese le dichiarazioni l’accordo verrà stilato dall’Ufficiale di stato civile e avrà lo stesso effetto del provvedimento giudiziale.