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Protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine

14 gennaio 2022

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine. Il Tribunale di Udine, unitamente all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, ha predisposto un protocollo che coinvolge le spese straordinarie in sede di separazione e divorzio.

Molto spesso in queste procedure si discute su cosa è compreso nell’assegno di mantenimento e cosa è, invece, escluso costituendo una spesa straordinaria da dividere tra i coniugi.

Il Protocollo del Tribunale di Udine sulle spese ordinarie e straordinarie indica delle soluzioni a tali aspetti problematici.

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine
Protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine: introduzione

Il protocollo sulle somme straordinarie del Tribunale di Udine non fornisce una definizione generale di spesa straordinaria e ordinaria, punto invece chiarito a volte in altri casi.

Viene invece indicato, in via di regola generale, come debba essere ripartito il costo delle spese generali: “le spese straordinarie necessarie per la prole devono essere ripartite al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra i genitori stessi, o salvo diverso provvedimento giudiziario” (Protocollo del Tribunale di Udine).

Protocollo del Tribunale di Udine su separazione e divorzio: spese straordinarie senza necessità di consenso dell’altro coniuge

Il Protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine individua, invece, anzitutto i costi straordinari che non necessitano del consenso dell’altro coniuge e che, dunque, ogni coniuge può compiere direttamente avendo poi diritto al rimborso pro quota.

Si indica, in particolare, nel Protocollo del Tribunale di Udine che rientrano in tale ipotesi le seguenti somme straordinarie:

“1a) Spese medico-specialistiche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e richieste dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento; in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci.

1b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi d'iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi, compresa la frequentazione di un corso universitario limitatamente alla durata integrale del corso universitario scelto dai figli. Libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, trasporto pubblico da e per la scuola (con scuolabus o altro mezzo pubblico) fino al completamento del percorso di studi, compreso quello universitario. Gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 300,00 per tutto l'anno scolastico. Lezioni private di sostegno scolastico consigliate dagli insegnanti di riferimento. Alloggio, utenze per la sede universitaria frequentata dalla prole, qualora la facoltà prescelta non sia presente nella Provincia di residenza del figlio e qualora la sede Universitaria disti più di 100 Km dal luogo di residenza di costui.

1c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite mensile di € 50,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è, invece, subordinata al preventivo accordo tra genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.

1d) Spese per la custodia della prole infra-dodicenne (baby sitting) se rese necessarie dagli impegni lavorativi cli entrambi i genitori, in caso cli malattia del minore e/o del genitore affidatario e in mancanza di strutture logistiche alternative grat,1ite (ad esempio: casi di impedimento del genitore non affidatario o di assenza di strutture pubbliche/scolastiche e/o di parenti disponibili alla custodia del minore o di altre figure di riferimento dei minori).

1e) Nel periodo delle vacanze estive in cui entrambi i genitori svolgano un'attività lavorativa, entrambi dovranno dividere le spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportive frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o di enti analoghi (colonie e luoghi assimilati)” (Protocollo uscite straordinarie del Tribunale di Udine).

Le spese straordinarie che per il protocollo del Tribunale di Udine necessitano del consenso dell’altro coniuge

Diverse da quelle ora ricordate sono le altre uscite straordinarie, categoria che si ricava per esclusione.

Il Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Udine indica, infatti, separatamente dalle altre le uscite sempre straordinarie che però sono subordinate al consenso dell’altro coniuge: “tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale” (Protocollo uscite straordinarie del Tribunale di Udine).

Termine e modalità di rimborso degli esborsi pagati da un solo coniuge

Il protocollo per le uscite straordinarie del Tribunale di Udine prevede anche alcune disposizioni sulla modalità concreta della richiesta e documentazione del rimborso: “il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo, a decorrere dalla richiesta scritta, comunque comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o mediante posta elettronica, richiesta che dovrà essere corredata da idonea documentazione (anche in copia semplice)” (Protocollo del Tribunale di Udine).

Protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine: detrazioni e assegni

Da ultimo, il protocollo spese straordinarie Tribunale di Udine detta una disciplina applicabile come regola generale per i rimborsi o sussidi ricevuti dai coniugi e per le detrazioni fiscali.

Quanto ai rimborsi o sussidi ricevuti dai coniugi si indica che “gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico, o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vam10 a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie” (Protocollo del Tribunale di Udine).

Invece, in relazione alle detrazioni fiscali il Protocollo del Tribunale di Udine prevede che “la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori” (Protocollo del Tribunale di Udine).