Assegno unico al genitore collocatario: quando può essere attribuito interamente

28 maggio 2026

L’assegno unico universale può essere attribuito integralmente al genitore collocatario anche se l’affidamento dei figli è condiviso. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito che il pagamento al 100% non contrasta con l’affidamento condiviso quando il figlio vive stabilmente con uno dei genitori e questa soluzione risponde all’interesse del minore. La divisione automatica al 50%, quindi, non rappresenta una regola assoluta. Occorre distinguere tra rapporti con l’INPS, mantenimento dei figli e concreta gestione delle spese quotidiane.

Assegno unico al genitore collocatario

La regola generale prevista dalla normativa sull’assegno unico

L’assegno unico universale è disciplinato dal D.Lgs. 29 dicembre 2021 n. 230, introdotto per riunificare le principali misure economiche a sostegno delle famiglie con figli. L’art. 2 individua i destinatari del beneficio, mentre l’art. 5 chiarisce che la misura può riguardare anche nuclei con genitori separati, divorziati o non conviventi.

La norma centrale nei casi di separazione è però l’art. 6, comma 4, del decreto legislativo. La disposizione stabilisce che l’assegno venga erogato al richiedente oppure, su domanda anche successiva, in misura ripartita tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. Solo nell’ipotesi di affidamento esclusivo, in assenza di accordo, il beneficio spetta al genitore affidatario.

Molti genitori leggono questa disposizione come se imponesse sempre la divisione al 50% in presenza di affidamento condiviso. In realtà la norma disciplina soprattutto il rapporto amministrativo con l’INPS e non impedisce al giudice di adottare soluzioni differenti quando la concreta organizzazione familiare lo richiede.

Questo aspetto è diventato centrale nelle controversie più recenti. Nella pratica quotidiana, infatti, il figlio vive spesso in modo prevalente con uno dei genitori, che sostiene gran parte delle spese immediate legate alla scuola, all’alimentazione, ai trasporti, alle attività sportive e alla gestione ordinaria della vita del minore. È proprio in queste situazioni che si pone il problema dell’attribuzione integrale dell’assegno unico al genitore collocatario.

Il collocamento prevalente incide sulla gestione concreta delle spese

L’affidamento condiviso non significa necessariamente che i figli trascorrano lo stesso tempo con entrambi i genitori né che le spese quotidiane vengano sostenute in misura identica. Nella maggior parte delle separazioni esiste un genitore presso il quale il minore vive stabilmente e che diventa il principale riferimento nella gestione ordinaria della vita del figlio.

Questo elemento assume rilievo anche sotto il profilo economico. L’art. 337-ter c.c. prevede infatti che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie risorse economiche, tenendo conto non solo del reddito, ma anche dei tempi di permanenza e dei compiti di cura concretamente svolti.

Nella realtà accade frequentemente che il genitore collocatario:

  • anticipi le spese scolastiche;

  • organizzi visite mediche e attività extrascolastiche;

  • sostenga costi quotidiani continui e spesso imprevedibili.

Si pensi al caso di una madre presso la quale il figlio vive stabilmente durante l’anno scolastico. Anche se il padre partecipa alle decisioni educative e versa regolarmente il mantenimento, è la madre a dover affrontare nell’immediato le spese della vita quotidiana: acquisti scolastici, farmaci, abbigliamento, trasporti o attività sportive. In un contesto simile il pagamento diretto dell’assegno unico al genitore convivente consente una gestione più semplice ed efficace delle risorse destinate al minore.

Il tema non riguarda quindi un vantaggio economico personale del genitore collocatario, ma la concreta organizzazione della vita familiare dopo la separazione.

Assegno unico al genitore collocatario: la svolta della Cassazione

Il principale arresto giurisprudenziale sul tema è rappresentato da Cass. civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672. La decisione ha affrontato il caso di un padre che chiedeva il riconoscimento del 50% dell’assegno unico nonostante il figlio fosse collocato stabilmente presso la madre.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila, ritenendo legittima l’attribuzione integrale dell’assegno alla madre collocataria. Secondo la Suprema Corte, l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 230/2021 regola i rapporti con l’INPS ma non limita il potere del giudice di attribuire il beneficio interamente al genitore presso il quale il minore vive in modo prevalente.

La pronuncia richiama espressamente la circolare INPS n. 23 del 2022, che consente il pagamento al 100% al genitore collocatario anche in presenza di affidamento condiviso. La Cassazione considera questa interpretazione coerente con la funzione dell’assegno unico, nato per sostenere la genitorialità e semplificare gli interventi economici a favore dei figli.

Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza riguarda la qualificazione dell’attribuzione al collocatario come “mandato ex lege, seppure tacito”, finalizzato all’utilizzo dell’intera somma nell’esclusivo interesse della prole. La Corte chiarisce quindi che il genitore che percepisce l’assegno non ne diventa proprietario in senso personale, ma lo gestisce nell’interesse del figlio.

La decisione ha avuto grande impatto nella giurisprudenza successiva perché ha consolidato un orientamento già presente nei tribunali di merito ma ancora discusso nella pratica.

Le istruzioni INPS e il pagamento dell’assegno al 100%

La circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 ha avuto un ruolo importante nell’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale. Le istruzioni operative prevedono infatti che, in presenza di affidamento condiviso, il pagamento dell’assegno possa avvenire integralmente a favore del genitore collocatario quando il minore sia collocato stabilmente presso il richiedente.

Questo passaggio viene spesso trascurato nelle contestazioni tra genitori separati. La disciplina amministrativa dell’INPS non impone infatti una rigida divisione matematica del beneficio, ma consente una gestione più aderente alla situazione concreta del nucleo familiare.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 4672/2025, ha ritenuto tali istruzioni coerenti con la ratio dell’assegno unico. La Corte collega il pagamento integrale al collocatario:

  • all’esigenza di semplificazione;

  • alla funzione di sostegno alla genitorialità;

  • alla tutela effettiva delle esigenze quotidiane del minore.

Nella pratica giudiziaria questa impostazione viene utilizzata soprattutto nei casi in cui il figlio trascorra la maggior parte del tempo con uno dei genitori e le spese ordinarie siano sostenute prevalentemente da quest’ultimo. In queste situazioni la divisione formale dell’assegno rischia di creare ulteriore conflittualità senza produrre un reale beneficio per il minore.

Diversi tribunali avevano già adottato questo orientamento prima dell’intervento della Cassazione. Tra i precedenti più citati vi è la sentenza del Tribunale di Lanciano del 27 aprile 2023, poi confermata nei successivi gradi di giudizio.

Il principio dell’interesse del minore nelle decisioni economiche

Il criterio centrale nelle decisioni che riguardano i figli resta sempre l’interesse del minore. Gli artt. 337-ter e 337-quater c.c. impongono infatti al giudice di adottare le soluzioni più adeguate alla tutela concreta della prole, anche sotto il profilo economico.

L’assegno unico viene oggi interpretato alla luce di questo principio. La Cassazione ha chiarito che la concentrazione del pagamento nelle mani del genitore collocatario può risultare più funzionale quando il figlio vive stabilmente con uno dei genitori e quest’ultimo sostiene nell’immediato le spese quotidiane.

Questo approccio emerge soprattutto nelle separazioni ad alta conflittualità. Non è raro che ogni spesa ordinaria diventi motivo di discussione tra i genitori: mensa scolastica, libri, farmaci, attività sportive o semplici acquisti quotidiani. In situazioni del genere il pagamento unitario dell’assegno al collocatario può ridurre le tensioni e rendere più rapida la gestione delle esigenze del minore.

La valutazione del giudice non si basa quindi su un criterio astratto o automatico. Occorre verificare:

  • dove il figlio viva prevalentemente;

  • chi sostenga concretamente le spese ordinarie;

  • quale soluzione garantisca maggiore stabilità nella gestione economica della vita del minore.

Il diritto di famiglia moderno tende infatti a privilegiare la concreta organizzazione familiare rispetto a schemi puramente formali.

La natura dell’assegno unico secondo Cassazione e dottrina

La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’assegno unico non costituisce un reddito personale del genitore che lo percepisce. Questo principio è stato ribadito da Cass. civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2025, n. 25624, secondo cui l’AUU rappresenta un sostegno economico pubblico destinato alla famiglia con figli.

La Corte precisa che il beneficio:

  • ha natura assistenziale;

  • resta vincolato ai bisogni della prole;

  • non sostituisce gli obblighi di mantenimento dei genitori.

Si tratta di un chiarimento importante perché nelle cause di separazione capita spesso che il genitore non collocatario sostenga che l’altro tragga un vantaggio economico personale dal pagamento integrale dell’assegno. La Cassazione respinge questa impostazione e sottolinea che le somme devono essere utilizzate nell’interesse del figlio.

Anche la dottrina si è espressa nello stesso senso. V. Filì, nel contributo “Assegno unico e universale e tutela del carico familiare: i figli non sono tutti uguali”, pubblicato su “Il lavoro nella giurisprudenza” nel 2023, qualifica l’assegno unico come prestazione assistenziale a vocazione universalistica destinata al sostegno delle famiglie con figli.

F.A. Genovese, commentando Cass. 4672/2025 su “Giurisprudenza Italiana”, evidenzia invece come la funzione dell’assegno unico debba essere letta in collegamento con le finalità di sostegno alla genitorialità e alla natalità previste dalla legge delega n. 46/2021.

Quando l’altro genitore può contestare l’attribuzione integrale

L’attribuzione dell’assegno unico al genitore collocatario non impedisce all’altro genitore di contestarne l’utilizzo quando emergano elementi concreti che facciano dubitare del rispetto del vincolo di destinazione delle somme.

La Cassazione, nell’ordinanza n. 4672/2025, precisa che l’altro genitore può chiedere conto dell’utilizzo dell’assegno sotto controllo giudiziale. Non basta però una contestazione generica fondata sul semplice affidamento condiviso.

Una richiesta di modifica può assumere rilievo solo in presenza di situazioni specifiche, ad esempio quando:

  • il minore venga privato di spese essenziali;

  • le somme siano utilizzate per finalità estranee ai bisogni del figlio;

  • emerga una gestione gravemente inadeguata delle risorse destinate alla prole.

Nella pratica, tuttavia, non è semplice dimostrare un utilizzo scorretto dell’assegno unico. Il giudice tende a valutare l’intera organizzazione familiare e non singoli episodi isolati.

Si immagini il caso di un padre che contesti il pagamento integrale alla madre sostenendo genericamente di non sapere come vengano utilizzate le somme. Una contestazione di questo tipo difficilmente sarebbe sufficiente. Diverso sarebbe invece il caso in cui emerga una sistematica omissione delle spese scolastiche o sanitarie del minore nonostante la percezione dell’assegno unico.

Affidamento condiviso e assegno unico non coincidono

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel sovrapporre affidamento condiviso e gestione economica dell’assegno unico. I due piani, però, non coincidono.

L’affidamento condiviso riguarda principalmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio: istruzione, salute, educazione e scelte fondamentali della crescita. L’assegno unico svolge invece una funzione pratica di sostegno economico immediato.

La Cassazione ha chiarito che non esiste incompatibilità tra affidamento condiviso e attribuzione integrale dell’assegno al genitore collocatario. Questo principio è stato ribadito anche da Cass. civ., Sez. I, ord. 30 aprile 2026, n. 11946, relativa a un caso in cui il beneficio era stato riconosciuto al genitore assegnatario della casa familiare presso cui i figli avevano la residenza abituale.

Nella vita quotidiana molte famiglie separate funzionano proprio secondo questo schema:

  • decisioni educative condivise tra entrambi i genitori;

  • collocamento prevalente presso uno di essi;

  • gestione operativa ed economica concentrata sul genitore convivente.

La giurisprudenza più recente tende quindi a valorizzare la concreta organizzazione familiare piuttosto che applicare rigidamente criteri formali che rischiano di non riflettere le reali esigenze del minore.

Il rapporto tra assegno unico e assegno di mantenimento

L’assegno unico universale non sostituisce l’assegno di mantenimento eventualmente disposto dal giudice. I due strumenti hanno natura e funzione differenti e possono convivere senza sovrapporsi.

L’assegno unico costituisce una misura pubblica di sostegno economico alle famiglie con figli, mentre il mantenimento deriva direttamente dagli obblighi genitoriali previsti dall’art. 337-ter c.c. Anche dopo l’introduzione dell’AUU, ciascun genitore continua quindi a dover contribuire in proporzione alle proprie capacità economiche.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25624/2025, ha ribadito che il sostegno pubblico garantito dall’assegno unico non esonera i genitori dai loro obblighi di mantenimento. Questo significa che il genitore non collocatario può essere tenuto:

  • a versare un assegno periodico;

  • a contribuire alle spese straordinarie;

  • a partecipare alle spese scolastiche, mediche o sportive.

Può quindi verificarsi che il genitore collocatario:

  • riceva integralmente l’assegno unico;

  • percepisca anche l’assegno di mantenimento;

  • continui comunque ad anticipare numerose spese quotidiane non immediatamente rimborsate.

La valutazione economica deve essere effettuata considerando l’intero assetto familiare e non il solo pagamento dell’assegno unico.

Conclusione

L’attribuzione dell’assegno unico al genitore collocatario rappresenta oggi una soluzione pienamente riconosciuta dalla giurisprudenza quando risulti coerente con l’interesse del minore e con la concreta organizzazione della vita familiare.

Le più recenti decisioni della Corte di Cassazione hanno chiarito che la divisione automatica al 50% non costituisce una regola inderogabile. Il giudice può attribuire il beneficio integralmente al genitore presso il quale il figlio vive stabilmente, soprattutto quando quest’ultimo sostiene in via immediata la maggior parte delle spese quotidiane.

La questione deve però essere valutata caso per caso. Non esiste un diritto automatico del collocatario a percepire il 100% dell’assegno unico, così come non basta richiamare l’affidamento condiviso per pretendere necessariamente la ripartizione paritaria del beneficio.

L’elemento centrale resta sempre la tutela concreta del minore, insieme alla necessità di garantire una gestione efficace delle risorse economiche destinate ai figli.

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Articolo redatto da Avv. Patrizia Barchi del Foro di Padova - Partner Studio Ticozzi Sicchiero & Partners, esperta in Diritto di Famiglia

FAQ su assegno unico genitore collocatario

L’assegno unico deve essere sempre diviso al 50%?

No. La Cassazione ha chiarito che il giudice può attribuire l’assegno integralmente al genitore collocatario anche in presenza di affidamento condiviso.

Il genitore collocatario ha diritto automatico al 100% dell’assegno unico?

No. L’attribuzione integrale non è automatica ma dipende dalla concreta organizzazione familiare e dall’interesse del minore.

L’affidamento condiviso impedisce il pagamento integrale a un solo genitore?

No. Secondo la Cassazione, affidamento condiviso e pagamento integrale al collocatario possono coesistere.

L’assegno unico sostituisce il mantenimento?

No. L’assegno unico è un sostegno pubblico alla genitorialità e non elimina l’obbligo dei genitori di mantenere i figli.

L’altro genitore può contestare l’attribuzione al collocatario?

Sì, ma deve dimostrare elementi concreti che facciano dubitare del corretto utilizzo delle somme nell’interesse del figlio.

Cosa succede se il figlio vive prevalentemente con un genitore?

In questi casi il giudice può ritenere più adeguato attribuire l’assegno unico al genitore convivente che sostiene la maggior parte delle spese quotidiane.