Modifica condizioni divorzio: quali sono i presupposti e i giustificato motivi?
Gli ex coniugi che decidono di agire per la modifica delle condizioni di divorzio, potranno farlo solamente qualora esistano dei giustificati motivi sopravvenuti.
Nel caso in cui vi sia un sopravvenuto squilibrio nel rapporto tra ex coniugi e i figli o nel caso in cui i figli abbiano nuove e diverse esigenze rispetto alle condizioni raggiunte con la sentenza di divorzio, quest’ultime potranno sempre essere modificate tenendo in considerazione l’interesse e la tutela dei figli.
Per quanto riguarda l’affidamento dei figli, uno dei due coniugi potrà chiedere di modificare le disposizioni presenti nella sentenza di divorzio pretendendo l’affidamento esclusivo dei figli affidati all’altro coniuge o l’affidamento condiviso, sempre e solo in presenza di sopravvenuti motivi. Può anche essere chiesta la revoca della disposizione sull’affidamento dei figli qualora il genitore affidatario contragga grave malattia e pertanto non possa accudire il figlio oppure nell’ipotesi in cui vi sono dei comportamenti dannosi per il figlio da parte del genitore affidatario.
Invece con riferimento all’assegno divorzile o di mantenimento, qualora vi sia un mutamento delle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi quali un incremento di stipendio rispetto a quanto giovato durante il matrimonio o se uno dei due coniugi ha perso il lavoro, o ancora nell’ipotesi di dimissioni e pensionamento o cessazione di un’attività, l’assegno di divorzile o di mantenimento potrà essere rivalutato.
I diversi procedimenti per la modifica delle condizioni di divorzio: Tribunale, negoziazione assistita, ecc.
La procedura per la modifica delle condizioni di divorzio, analogamente alla modifica delle condizioni a seguito di omologazione o sentenza di separazione, potrà seguire la via classica e, pertanto, potrà essere proposta una domanda congiunta dagli ex coniugi al Tribunale competente, oppure, nell’ipotesi in cui gli ex coniugi non sono d’accordo nel modificare o addirittura revocare determinate disposizioni contenute nella sentenza, il coniuge interessato potrà, anche contro la volontà dell’altro, proporre domanda dinnanzi al Tribunale.
Alternativamente alla procedura giudiziale, i coniugi potranno modificare le condizioni di divorzio tramite la negoziazione assistita da un avvocato o tramite dichiarazioni separate dei coniugi rese dinnanzi ad un Ufficiale di stato civile.
Andiamo ora ad analizzare singolarmente le tre diverse procedure per la modifica delle condizioni di divorzio.
Modifica condizioni divorzio: procedura in Tribunale
Con il procedimento in Tribunale gli ex coniugi in accordo tra loro dovranno depositare una domanda congiunta contenente le richieste di modifica alla precedente sentenza oppure, qualora gli ex coniugi siano in disaccordo, la parte interessata alla modifica delle condizioni di divorzio depositerà in autonomia la domanda con l’assistenza necessaria di un avvocato.
Il Giudice dovrà sentire entrambe le parti e potrà disporre l’assunzione di mezzi di prova per provare la sussistenza dei presupposti necessari alla modifica: si potrà quindi ricorrere alla CTU (Consulenza tecnica d’Ufficio), alla prova per testimoni, alle indagini patrimoniali e a tutti quegli accertamenti che il Giudice riterrà come necessari per provare le ragioni delle parti.
Il Giudice prenderà la decisione sulla domanda presentata dalle parti congiuntamente o su istanza di parte in Camera di Consiglio tramite decreto che avrà la natura di sentenza e, pertanto, potrà essere impugnato con le modalità previste dal nostro ordinamento dinnanzi alla Corte d’Appello.
Il Giudice deciderà, qualora le modifiche delle condizioni di divorzio riguardino solamente i figli, non solo con pronuncia in Camera di Consiglio, ma anche alla presenza obbligatoria del Pubblico Ministero.
Negoziazione assistita per la modifica delle condizioni di divorzio
La modifica delle condizioni di divorzio può avvenire anche tramite procedimento di natura stragiudiziale: la negoziazione assistita da un avvocato. Con questo procedimento le parti possono modificare le condizioni di divorzio senza passare per il Tribunale, con l’assistenza dei rispettivi legali, avendo la stessa efficacia del provvedimento giudiziario.
Se non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto tramite la negoziazione assistita verrà trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente. Qualora non vi siano delle irregolarità, rilascerà agli avvocati delle parti il suo nullaosta (il nostro ordinamento non prevede un termine entro il quale il nullaosta deve essere richiesto).
Se invece i coniugi hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, l’accordo raggiunto con la negoziazione assistita da un avvocato, andrà trasmesso nel termini di 10 giorni dalla sua conclusione al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente che autorizzerà la modifica delle condizioni di divorzio, quando l’accordo tuteli l’interesse dei figli; diversamente, nel termine di 5 giorni, il Pubblico Ministero trasmetterà l’accordo al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti senza ritardo entro i successivi trenta giorni.
Modifica condizioni divorzio tramite Ufficiale di Stato Civile del Comune
Infine l’ultima procedura alternativa per la modifica delle condizioni di divorzio si ha quando gli ormai ex coniugi si rivolgono al Sindaco quale ufficiale di Stato civile, senza l’obbligo di assistenza da parte di un avvocato (questa procedura non è possibile quando vi siano patti di trasferimento patrimoniale o figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o non economicamente autosufficienti). Se gli ex coniugi decidono per questa strada dovranno rivolgersi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza di uno dei due ex coniugi o di quello presso il quale è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. Rese le dichiarazioni l’accordo verrà stilato dall’Ufficiale di stato civile e avrà lo stesso effetto del provvedimento giudiziale.