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Affidamento Eterofamiliare: Guida Completa alla Procedura e ai Requisiti

10 aprile 2025

L'affidamento eterofamiliare rappresenta una misura temporanea di protezione per i minori che, a causa di difficoltà nella famiglia d'origine, necessitano di un ambiente alternativo che possa garantire loro cure adeguate e supporto affettivo. Questo strumento giuridico, disciplinato dalla legge italiana, prevede l'inserimento del minore in una famiglia affidataria senza legami di parentela, con l'obiettivo di assicurare il suo benessere fino a quando la famiglia biologica non sia in grado di riprendere il proprio ruolo. In questo articolo, esploreremo in dettaglio la definizione, la procedura, i requisiti e le implicazioni legali dell'affidamento eterofamiliare, fornendo una guida completa per coloro che desiderano comprendere o intraprendere questo percorso.

Affidamento Eterofamiliare

Introduzione all'Affidamento Eterofamiliare​

L'affidamento eterofamiliare è un istituto giuridico che consente l'accoglienza temporanea di un minore presso una famiglia diversa da quella d'origine, quando quest'ultima si trova nell'impossibilità di garantire un ambiente adeguato alle sue necessità. Questo tipo di affidamento si distingue dall'affidamento intrafamiliare, nel quale il minore viene accolto da parenti fino al quarto grado. L'obiettivo principale dell'affidamento eterofamiliare è offrire al minore un ambiente sicuro e stabile, promuovendo nel contempo il recupero delle capacità genitoriali della famiglia biologica, al fine di favorire il rientro del minore nel proprio nucleo familiare una volta superate le difficoltà.​

La legge italiana, in particolare la Legge n. 184 del 4 maggio 1983, stabilisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tuttavia, quando ciò non è possibile, l'affidamento eterofamiliare rappresenta una soluzione temporanea volta a garantire il benessere del minore, mantenendo comunque l'obiettivo del reinserimento nella famiglia d'origine.​Presidenza del Consiglio dei Ministri+1Normattiva+1

Quadro Normativo dell'Affidamento Eterofamiliare

In Italia, l'affidamento eterofamiliare è regolamentato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, successivamente modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001. Queste normative stabiliscono che l'affidamento familiare è una misura temporanea di assistenza per i minori che si trovano in situazioni di difficoltà, con l'obiettivo di garantire loro un ambiente familiare idoneo. La legge prevede che l'affidamento possa essere disposto sia con il consenso dei genitori o del tutore legale (affidamento consensuale), sia senza il loro consenso, attraverso un provvedimento del Tribunale per i Minorenni (affidamento giudiziale), quando ciò sia ritenuto necessario per la tutela del minore.​

La normativa sottolinea l'importanza della temporaneità dell'affidamento, fissando una durata massima di 24 mesi, prorogabile solo nel caso in cui la sospensione dell'affidamento possa arrecare pregiudizio al minore. Inoltre, viene ribadito il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con la famiglia d'origine, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria.​

Procedura per l'Attivazione di tale affidamento​

L'attivazione dell'affidamento eterofamiliare segue una procedura articolata, che coinvolge diversi attori e fasi. Inizialmente, i servizi sociali territoriali effettuano una valutazione approfondita della situazione del minore e della sua famiglia d'origine, al fine di accertare l'incapacità temporanea di quest'ultima nel garantire le cure necessarie. Se viene ritenuto opportuno procedere con l'affidamento, i servizi sociali individuano una famiglia affidataria idonea, tenendo conto delle esigenze specifiche del minore.​

Nel caso di affidamento consensuale, l'accordo tra i genitori o il tutore e i servizi sociali viene formalizzato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Nel caso di affidamento giudiziale, invece, è il Tribunale per i Minorenni a emettere il provvedimento di affidamento, prescindendo dal consenso dei genitori, ma sempre nell'interesse superiore del minore.​

Durante tutto il periodo di affidamento, i servizi sociali mantengono un ruolo attivo nel monitorare l'andamento dell'affidamento, supportando sia la famiglia affidataria che quella d'origine, con l'obiettivo di favorire il reinserimento del minore nella sua famiglia biologica non appena le condizioni lo permettano.

Requisiti e Selezione delle Famiglie Affidatarie

Per diventare famiglia affidataria non sono previsti requisiti rigidi in termini di età, stato civile o reddito. Possono candidarsi coppie sposate o conviventi, con o senza figli, nonché persone singole. Ciò che viene valutato dai servizi sociali è la capacità di offrire un ambiente stabile, affettuoso e adeguato alle esigenze del minore. Il processo di selezione prevede colloqui conoscitivi, visite domiciliari e percorsi formativi, finalizzati a preparare la famiglia affidataria al compito che andrà a svolgere.

È fondamentale che gli affidatari siano disponibili a collaborare con i servizi sociali e, ove previsto, a mantenere un contatto con la famiglia d’origine del minore, nel rispetto delle indicazioni fornite dal progetto educativo. L’affidatario deve inoltre essere in grado di accettare la temporaneità del proprio ruolo, sapendo che il minore potrà, quando possibile, tornare a vivere con i genitori biologici. Questo richiede una grande maturità emotiva e la capacità di instaurare un legame affettivo senza porre condizioni, né aspettative di adozione.

Ulteriore elemento considerato nella fase di selezione è la disponibilità della famiglia affidataria a essere affiancata da professionisti e a partecipare a incontri di supervisione. L’obiettivo non è solo garantire la sicurezza del minore, ma anche costruire un contesto familiare che possa accogliere e sostenere la sua crescita, pur nella consapevolezza delle difficoltà legate alla separazione dal nucleo d’origine. In questo contesto, la presenza di un avvocato specializzato può essere utile per chiarire i diritti e i doveri delle parti, e per affrontare eventuali dubbi sulla normativa o sulle implicazioni legali dell’affidamento.

Collaborazione tra famiglia affidataria e servizi sociali

La relazione tra la famiglia affidataria e i servizi sociali è un elemento essenziale per la buona riuscita dell’affidamento eterofamiliare. Una volta avviato il percorso, gli operatori incaricati restano costantemente in contatto con la famiglia affidataria per monitorare il benessere del minore e l’adeguatezza dell’ambiente in cui è inserito. La collaborazione non si esaurisce nella semplice verifica delle condizioni materiali o psicologiche del bambino o del ragazzo, ma si espande in una vera e propria azione di sostegno, ascolto e accompagnamento alla famiglia affidataria.

Il progetto di affidamento è definito insieme, e viene formalizzato in un documento contenente obiettivi, tempi e modalità di intervento, nonché le responsabilità delle parti coinvolte. In questa cornice, il supporto offerto dagli assistenti sociali può includere anche attività di mediazione nei rapporti tra la famiglia affidataria e quella d’origine, la facilitazione della comunicazione tra minore e genitori biologici (quando possibile e utile), e l’eventuale riorientamento del progetto educativo in base all’evoluzione della situazione familiare.

La famiglia affidataria deve accettare e condividere l’idea che il proprio ruolo è temporaneo, e che l’obiettivo primario resta sempre il reinserimento del minore nella famiglia di origine, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse. Questa consapevolezza è fondamentale, perché permette di sviluppare un atteggiamento equilibrato e non possessivo, pur nella naturale intensità del legame affettivo che si può creare con il minore.

I limiti dell'affidamento eterofamiliare e il ruolo dell’autorità giudiziaria

Pur essendo una misura efficace di protezione, l’affidamento eterofamiliare presenta alcuni limiti strutturali e operativi. In primo luogo, vi è la difficoltà a reperire un numero sufficiente di famiglie disposte a intraprendere questo percorso, soprattutto per minori con bisogni speciali o adolescenti. In secondo luogo, l’attuazione concreta dell’affidamento può incontrare ostacoli legati alla complessità delle relazioni tra il minore, la famiglia d’origine, la famiglia affidataria e i servizi sociali.

In tale contesto, assume un ruolo centrale l’autorità giudiziaria, in particolare il Tribunale per i Minorenni, che non solo dispone l’affidamento giudiziale quando necessario, ma esercita anche una funzione di controllo e indirizzo sull’intero percorso. Ogni decisione relativa al minore, come la proroga dell’affidamento, la sua cessazione anticipata o la regolamentazione delle visite con i genitori biologici, è assunta tenendo conto dell’interesse preminente del minore, principio cardine della normativa in materia minorile.

Il Tribunale si avvale delle relazioni predisposte dai servizi sociali, dalle comunità educative o dagli altri soggetti coinvolti nella cura del minore. Tali relazioni sono fondamentali per comprendere la situazione effettiva e per adottare decisioni proporzionate, sempre nel rispetto della dignità, della stabilità affettiva e del diritto alla continuità delle relazioni del minore.

Il reinserimento nella famiglia d’origine e l’eventuale adozione

Una delle fasi più delicate del percorso di affidamento eterofamiliare è rappresentata dal momento in cui si valuta il possibile rientro del minore nella sua famiglia biologica. Questa fase non è improvvisa né automatica, ma viene attentamente preparata e accompagnata dai servizi sociali, che monitorano l’evoluzione delle capacità genitoriali e le condizioni ambientali. Il reinserimento è possibile solo quando è chiaro che la famiglia d’origine ha superato le difficoltà che avevano reso necessario l’allontanamento del minore.

Il passaggio può essere graduale, prevedendo inizialmente visite più frequenti, permanenze temporanee e solo in un secondo momento il rientro definitivo. Anche dopo il rientro, può essere mantenuto un supporto educativo per assicurare la stabilità della nuova situazione. Qualora, invece, si ritenga che il rientro non sia possibile o sia contrario all’interesse del minore, si possono esplorare soluzioni alternative, tra cui l’adozione.

Tuttavia, l’adozione non è una prosecuzione automatica dell’affidamento. L’affidamento familiare ha infatti una natura temporanea e non è finalizzato all’adozione, salvo che intervengano elementi tali da giustificare una valutazione in tal senso da parte del Tribunale. Anche in questi casi, la decisione deve essere presa con estrema cautela, considerando il vissuto del minore, i legami affettivi già instaurati e le prospettive di stabilità futura.

Conclusione

L’affidamento eterofamiliare rappresenta uno degli strumenti più nobili e complessi che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione per la tutela dell’infanzia in situazioni di fragilità. La sua efficacia dipende dalla capacità di lavorare in rete tra istituzioni, servizi sociali, autorità giudiziaria e famiglie, unite dal comune obiettivo di offrire al minore un ambiente sereno, sicuro e stimolante durante un periodo di difficoltà familiare. È fondamentale comprendere che non si tratta di una “sostituzione” della famiglia d’origine, ma di una soluzione temporanea, orientata al reinserimento, laddove possibile, oppure al consolidamento di alternative stabili nel superiore interesse del minore.

Per chi intenda intraprendere questo percorso, è importante sapere che si tratta di un’esperienza coinvolgente sotto il profilo umano e relazionale, ma anche delicata e impegnativa. La famiglia affidataria non è mai sola: riceve il sostegno degli operatori, partecipa a percorsi formativi e viene accompagnata in ogni fase del progetto. In questo contesto, rivolgersi a un avvocato esperto in diritto minorile può essere di grande utilità, non solo per comprendere il quadro normativo di riferimento, ma anche per affrontare eventuali criticità e tutelare al meglio i diritti del minore.

In un Paese in cui ancora troppo spesso si fa ricorso alle comunità per l’accoglienza dei minori, promuovere e sostenere l’affidamento eterofamiliare significa investire in una società più inclusiva, più attenta e più solidale. È un compito che coinvolge tutti: cittadini, professionisti, operatori e istituzioni.

FAQ sull'affidamento eterofamiliare

1. Chi può diventare affidatario in un affidamento eterofamiliare?

Possono diventare affidatari persone singole, coppie sposate o conviventi, con o senza figli. Non sono previsti requisiti rigidi in termini di età o situazione economica, ma è fondamentale dimostrare capacità affettiva, stabilità e disponibilità a collaborare con i servizi sociali.

2. Quanto dura l'affidamento eterofamiliare?

La durata dell'affidamento è normalmente di 24 mesi, ma può essere prorogata se il rientro nella famiglia d'origine comporterebbe un rischio per il minore. Ogni situazione viene valutata caso per caso dalle autorità competenti.

3. L’affidamento eterofamiliare può trasformarsi in adozione?

Non automaticamente. L'affidamento ha una funzione temporanea e non prelude all'adozione. Tuttavia, se la famiglia d'origine si rivela definitivamente inadatta e il legame con la famiglia affidataria è consolidato, il Tribunale può valutare la possibilità di un’adozione.

4. Cosa prevede la legge italiana sull'affidamento eterofamiliare?

La normativa di riferimento è la Legge n. 184 del 1983, modificata dalla Legge n. 149 del 2001. Essa regola le condizioni, le modalità e le finalità dell’affidamento, ponendo al centro il diritto del minore a crescere in un ambiente familiare idoneo.

5. Qual è il ruolo dei servizi sociali nell’affidamento?

I servizi sociali hanno un ruolo di valutazione, sostegno e monitoraggio. Sono loro a proporre l’affidamento, a seguire la famiglia affidataria e a mantenere rapporti con la famiglia d’origine del minore, garantendo la coerenza del progetto educativo.

6. È necessario rivolgersi a un avvocato per attivare un affidamento eterofamiliare?

Non è obbligatorio, ma può essere fortemente consigliato, soprattutto nei casi in cui l’affidamento avviene in forma giudiziale o quando sorgono controversie tra le parti. Un avvocato esperto può tutelare i diritti di tutte le persone coinvolte, con particolare attenzione al minore.

7. I genitori naturali perdono i loro diritti durante l’affidamento?

No, l’affidamento non comporta la perdita della potestà genitoriale. I genitori mantengono i loro diritti, salvo diverse disposizioni del giudice, e vengono coinvolti nel percorso di recupero delle loro competenze genitoriali.