Collocamento paritario e affidamento paritetico dei figli: cosa prevede la legge e cosa dice la Cassazione

11 luglio 2026

Che cos'è l' affidamento paritario? Si tratta della modalità con cui si organizza la vita dei figli dopo la separazione per garantire una presenza concreta ed equilibrata di entrambi i genitori. Nel linguaggio comune si parla anche di affidamento paritetico, mentre dal punto di vista tecnico è opportuno distinguere tra affidamento e collocamento. Non si tratta di un diritto automatico né coincide necessariamente con una perfetta divisione del tempo al 50%, ma può essere disposto quando risponde al superiore interesse del minore. In questa guida analizziamo quando è possibile ottenerlo, a che età, come incide sul mantenimento, quali differenze esistono rispetto al collocamento paritario e quali principi emergono dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

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Che cos'è l'affidamento paritario

L'espressione affidamento paritario è oggi una delle più utilizzate da genitori, professionisti e utenti dei motori di ricerca, anche se il codice civile non la definisce espressamente. Dal punto di vista tecnico, nella maggior parte dei casi sarebbe più corretto parlare di collocamento paritario, poiché l'affidamento condiviso riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale, mentre il collocamento disciplina la concreta ripartizione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Poiché la quasi totalità delle persone cerca informazioni utilizzando espressioni come affidamento paritario, affidamento paritetico o affido paritario, nel presente articolo useremo anche questa terminologia, precisando di volta in volta il significato giuridico dei diversi concetti.

Con questa espressione si indica, nella sostanza, una modalità organizzativa nella quale il figlio trascorre tempi sostanzialmente equilibrati con entrambi i genitori, consentendo a ciascuno di partecipare in maniera concreta alla sua crescita quotidiana. Non significa necessariamente che il tempo debba essere suddiviso in modo perfettamente identico, ma che entrambi mantengano una presenza stabile, continuativa e significativa nella vita del minore.

Nella pratica possono essere adottate diverse soluzioni organizzative, ad esempio:

  • settimane alterne;

  • alternanza di alcuni giorni durante la settimana;

  • calendari costruiti in funzione degli impegni scolastici e lavorativi;

  • ripartizione specifica di vacanze, festività e periodi estivi.

Non esiste un modello valido per tutte le famiglie. Il giudice deve individuare l'organizzazione che meglio realizza il principio di bigenitorialità, valutando le caratteristiche concrete del caso e perseguendo sempre il superiore interesse del minore.

Il principio di bigenitorialità dopo la separazione

Il fondamento dell'intera disciplina è rappresentato dal principio di bigenitorialità, oggi espressamente riconosciuto dall'art. 337-ter c.c., secondo cui il figlio ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche dopo la cessazione della convivenza.

Questa disposizione non tutela soltanto il diritto del padre o della madre a frequentare il figlio, ma protegge soprattutto il diritto del minore a continuare a ricevere cure, educazione, assistenza morale e presenza affettiva da entrambe le figure genitoriali. È questa la prospettiva che guida tutte le decisioni del giudice.

Ciò significa che ogni provvedimento relativo ai figli deve essere costruito partendo dalle esigenze concrete del bambino e non dagli interessi contrapposti degli adulti. L'eventuale conflittualità tra i genitori, ad esempio, non comporta automaticamente l'esclusione di una gestione equilibrata dei tempi di permanenza, soprattutto quando entrambi hanno dimostrato nel tempo capacità educative adeguate.

Tra gli aspetti normalmente presi in considerazione dal tribunale rientrano:

  • il rapporto instaurato dal figlio con ciascun genitore;

  • la concreta disponibilità di tempo;

  • la vicinanza delle abitazioni;

  • l'organizzazione scolastica e sportiva;

  • la capacità dei genitori di collaborare sulle decisioni più importanti.

Nell'esperienza pratica emerge spesso un errore ricorrente: molti genitori ritengono che il principio della bigenitorialità garantisca automaticamente un tempo identico con ciascun genitore. In realtà la legge non impone una ripartizione matematica, ma richiede che il rapporto con entrambi sia realmente significativo e non ridotto a una semplice frequentazione occasionale.

Differenza tra collocamento e affido paritetico

Una delle principali fonti di equivoco deriva dall'utilizzo indistinto di termini che, sul piano tecnico, hanno un significato diverso. Chi cerca informazioni su affidamento paritetico, affido paritario o affido condiviso paritario fa normalmente riferimento alla ripartizione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, cioè al collocamento, e non alla titolarità delle decisioni riguardanti il minore, che invece attiene all'affidamento.

L'affidamento condiviso riguarda infatti l'esercizio della responsabilità genitoriale. Salvo casi eccezionali, entrambi i genitori continuano a prendere insieme le decisioni più importanti relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla crescita del figlio.

Il collocamento, invece, disciplina l'organizzazione concreta della quotidianità: stabilisce presso quale genitore il minore vive abitualmente e come vengono distribuiti i pernottamenti, i tempi di permanenza, le festività e le vacanze.

Quando, nel linguaggio comune, si parla di affidamento paritario, nella maggior parte dei casi ci si riferisce proprio a un collocamento paritario, cioè a una distribuzione sostanzialmente equilibrata del tempo trascorso con entrambi i genitori. Si tratta di una distinzione tecnica importante, ma che non impedisce di utilizzare le espressioni maggiormente diffuse nelle ricerche online, purché il loro significato sia correttamente chiarito.

In sintesi:

  • l'affidamento condiviso riguarda le decisioni sulla vita del figlio;

  • il collocamento paritario riguarda la distribuzione dei tempi di permanenza;

  • nel linguaggio comune e nelle ricerche online l'espressione affidamento paritario viene spesso utilizzata come sinonimo di collocamento paritario;

  • una ripartizione equilibrata dei tempi non comporta automaticamente l'eliminazione dell'assegno di mantenimento.

Comprendere questa distinzione aiuta a interpretare correttamente sia le decisioni dei tribunali sia il significato delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Cosa significa "paritetico"? Il termine paritetico significa "posto su un piano di parità" oppure "equamente distribuito". Nel diritto di famiglia viene utilizzato per descrivere una situazione nella quale il figlio trascorre tempi sostanzialmente equilibrati con entrambi i genitori. Non implica necessariamente una ripartizione matematica del 50% del tempo, ma una presenza effettiva e significativa di ciascun genitore nella vita quotidiana del minore. Per questo motivo, nelle ricerche online espressioni come affidamento paritario, affidamento paritetico, affido paritetico e collocamento paritario vengono spesso utilizzate per descrivere la medesima situazione di fatto, pur avendo, dal punto di vista tecnico, significati non del tutto coincidenti.

Cosa valuta realmente il giudice

Non esiste una regola secondo cui il collocamento paritario debba essere sempre disposto, né una presunzione contraria. Il giudice è chiamato a compiere una valutazione complessiva della situazione familiare, evitando decisioni fondate su automatismi o modelli astratti.

Tra gli elementi che assumono maggiore rilievo vi sono la capacità educativa dimostrata da ciascun genitore, il rapporto instaurato con il figlio prima della separazione, la distanza tra le abitazioni, la compatibilità degli orari di lavoro e la possibilità di garantire continuità scolastica e relazionale.

Nella pratica giudiziaria emerge chiaramente come il comportamento tenuto dai genitori durante la convivenza costituisca spesso uno degli indicatori più significativi. Un genitore che ha sempre partecipato attivamente alla crescita del figlio, accompagnandolo a scuola, seguendolo nelle attività sportive e occupandosi della quotidianità, dispone normalmente di elementi concreti per sostenere una richiesta di organizzazione più equilibrata dei tempi.

Al contrario, possono incidere negativamente situazioni quali:

  • elevata distanza geografica tra le abitazioni;

  • indisponibilità lavorativa incompatibile con la gestione quotidiana;

  • gravi difficoltà di comunicazione che compromettono le decisioni essenziali;

  • comportamenti che ostacolano il rapporto del figlio con l'altro genitore.

La giurisprudenza più recente mostra comunque una crescente attenzione nel superare vecchi schemi secondo i quali il minore, soprattutto se molto piccolo, doveva essere collocato prevalentemente presso uno solo dei genitori. Oggi l'orientamento prevalente richiede una valutazione concreta delle capacità genitoriali e dell'effettivo interesse del figlio, evitando di attribuire rilievo decisivo a criteri generici o a modelli familiari ormai superati.

Affidamento paritario a che età è possibile?

Tra le domande più frequenti rivolte agli avvocati e ai tribunali vi è sicuramente questa: a che età è possibile ottenere l'affidamento paritario? Per molto tempo si è ritenuto, soprattutto nella prassi, che i bambini molto piccoli dovessero trascorrere la maggior parte del tempo con la madre, limitando la presenza del padre a poche ore o a fine settimana alternati. Questo orientamento, tuttavia, non trova alcun fondamento in una disposizione di legge che stabilisca un'età minima per il collocamento paritetico.

L'art. 337-ter c.c. non individua infatti soglie anagrafiche. La norma impone esclusivamente di adottare la soluzione più conforme all'interesse del minore, valutando le caratteristiche della famiglia e le capacità genitoriali di ciascun genitore.

L'età del bambino rimane certamente un elemento da considerare, ma non può essere trasformata in un criterio automatico. Un bambino molto piccolo potrebbe aver sviluppato un forte legame con entrambi i genitori, essere già abituato a trascorrere periodi significativi con ciascuno di essi e vivere serenamente una permanenza equilibrata nelle due abitazioni. In altri casi, invece, potrebbero emergere esigenze differenti che suggeriscono una diversa organizzazione dei tempi.

Normalmente il giudice prende in esame numerosi fattori, tra cui:

  • il grado di autonomia del bambino;

  • il rapporto affettivo costruito con ciascun genitore;

  • la continuità delle abitudini quotidiane;

  • la vicinanza tra le abitazioni;

  • la possibilità di evitare continui spostamenti che possano creare disagio.

Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che esista una regola secondo cui sotto una determinata età il collocamento paritario sarebbe vietato. In realtà, la valutazione resta sempre individuale. Ciò significa che anche bambini in età prescolare possono beneficiare di una presenza equilibrata di entrambi i genitori quando le circostanze concrete lo consentono.

Gli errori che possono compromettere la richiesta

Molti genitori ritengono che sia sufficiente chiedere un'organizzazione dei tempi al cinquanta per cento perché il giudice accolga la domanda. Nella pratica non è così. Le richieste vengono valutate anche sulla base della concreta capacità organizzativa del genitore e della credibilità del progetto proposto.

Un primo errore consiste nel formulare richieste puramente teoriche, senza dimostrare come il figlio possa mantenere la propria stabilità scolastica, relazionale e affettiva. I tribunali guardano con particolare attenzione agli aspetti pratici della vita quotidiana, perché una soluzione apparentemente equa potrebbe rivelarsi poco sostenibile.

Anche la conflittualità assume rilievo, ma deve essere valutata con equilibrio. Non ogni contrasto tra ex coniugi impedisce una gestione condivisa dei tempi. Diversamente, basterebbe mantenere elevato il conflitto per impedire qualsiasi forma di collaborazione genitoriale, con un risultato contrario all'interesse del minore.

Nell'esperienza giudiziaria risultano particolarmente problematiche situazioni quali:

  • ostacolare sistematicamente i rapporti con l'altro genitore;

  • modificare unilateralmente gli accordi sui tempi di permanenza;

  • coinvolgere il figlio nelle controversie tra gli adulti;

  • utilizzare il mantenimento come strumento di pressione;

  • rifiutare ogni forma di dialogo sulle decisioni riguardanti il minore.

Dal punto di vista processuale assume notevole importanza anche la documentazione prodotta. Calendari di presenza già sperimentati, messaggi che dimostrino la partecipazione alla vita del figlio, documentazione scolastica e ogni elemento idoneo a dimostrare il concreto esercizio della funzione genitoriale possono incidere significativamente sulla valutazione del giudice. È proprio l'analisi della realtà familiare, e non l'affermazione di principi astratti, a orientare oggi le decisioni dei tribunali.

Affidamento paritetico e mantenimento: chi paga?

Tra le ricerche più frequenti compare affidamento paritario e mantenimento, segno che molti genitori associano automaticamente la permanenza equilibrata dei figli all'eliminazione dell'assegno periodico. In realtà il rapporto tra collocamento e mantenimento è molto più articolato.

Il tempo trascorso con ciascun genitore rappresenta soltanto uno dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c.. Il giudice deve considerare anche le risorse economiche delle parti, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza, i compiti di cura concretamente svolti e le esigenze di crescita del minore.

Può quindi accadere che, pur in presenza di un affidamento paritario, venga comunque disposto un assegno di mantenimento quando esiste una significativa differenza reddituale tra i genitori. L'obiettivo non è favorire uno dei due, ma garantire al figlio condizioni di vita il più possibile omogenee in entrambe le abitazioni.

Nella pratica possono verificarsi diverse situazioni:

  • ciascun genitore sostiene direttamente le spese ordinarie durante i propri periodi di permanenza;

  • viene previsto un assegno di importo ridotto per compensare differenze economiche;

  • le spese straordinarie vengono ripartite secondo percentuali stabilite dal giudice o concordate tra i genitori;

  • il contributo economico viene modulato in base all'effettiva capacità contributiva di ciascuno.

È quindi errato ritenere che il collocamento paritario elimini automaticamente ogni obbligo economico. La funzione del mantenimento rimane quella di assicurare il benessere del figlio e non quella di compensare il diverso numero di giorni trascorsi con ciascun genitore. Per questa ragione ogni decisione deve essere calibrata sulla situazione concreta della famiglia.

La Cassazione cambia prospettiva: l'ordinanza n. 1486/2025

Un passaggio particolarmente significativo nell'evoluzione della giurisprudenza è rappresentato dall'ordinanza della Corte di Cassazione 21 gennaio 2025, n. 1486, che ha affrontato il tema del collocamento paritario di una bambina in età prescolare.

La Corte ha censurato la decisione della Corte d'Appello che aveva modificato il precedente regime di permanenza equilibrata, attribuendo una prevalenza presso la madre sulla base della sola tenera età della minore. Secondo la Cassazione, una motivazione di questo tipo non è sufficiente, perché si fonda su una valutazione astratta e non sulla concreta situazione familiare.

L'ordinanza ribadisce un principio destinato ad incidere su numerose controversie: le decisioni in materia di affidamento, collocamento e frequentazione devono essere motivate attraverso un esame specifico del singolo caso, evitando automatismi fondati sull'età del bambino o su modelli tradizionali di ripartizione dei ruoli genitoriali.

In particolare, la Corte afferma che il giudice deve verificare:

  • le effettive capacità genitoriali di entrambi;

  • il rapporto già instaurato con il figlio;

  • l'organizzazione concreta della vita familiare;

  • le ragioni che rendano eventualmente necessario limitare la presenza di uno dei genitori.

La portata dell'ordinanza va oltre il singolo caso esaminato. La Cassazione non ha stabilito che il collocamento paritario debba diventare una regola assoluta, ma ha chiarito che ogni deroga a una presenza equilibrata dei genitori richiede una motivazione concreta, specifica e strettamente collegata all'interesse del minore. Si tratta di un orientamento destinato a rafforzare il principio di bigenitorialità effettiva, valorizzando la qualità della relazione con entrambi i genitori piuttosto che criteri generici o presunzioni legate all'età del figlio.

Articolo redatto da Avv. Patrizia Barchi del Foro di Padova - Partner Studio Ticozzi Sicchiero & Partners, esperta in Diritto di Famiglia. Se desideri una consulenza legale contatta l'avvocato divorzista del nostro team più vicino a te.

Collocamento paritario dei figli: quando può non essere la soluzione migliore

Il fatto che la giurisprudenza valorizzi sempre più il collocamento paritario non significa che questa soluzione sia automaticamente la migliore in ogni separazione. Il principio che continua a guidare il giudice è sempre uno solo: il superiore interesse del minore. Per questo motivo esistono situazioni nelle quali una distribuzione sostanzialmente paritaria dei tempi potrebbe non garantire al figlio quella stabilità affettiva e organizzativa di cui ha bisogno.

Tra le circostanze che possono giustificare una diversa organizzazione vi sono, ad esempio, la notevole distanza tra le abitazioni dei genitori, tale da rendere difficoltosa la frequenza scolastica o le attività extrascolastiche, oppure la presenza di turni lavorativi incompatibili con una gestione quotidiana del minore. Anche eventuali situazioni di grave conflittualità possono assumere rilievo quando incidono concretamente sul benessere del figlio, così come eventuali problemi di salute o particolari esigenze educative che richiedano un'organizzazione diversa.

Occorre però evitare un equivoco. La semplice esistenza di tensioni tra gli ex partner non può trasformarsi in un motivo automatico per escludere una presenza equilibrata di entrambi i genitori. Diversamente si finirebbe per premiare il comportamento del genitore meno collaborativo, con il rischio di compromettere proprio quel rapporto con entrambi i genitori che la legge intende tutelare.

Nella pratica il tribunale verifica, tra gli altri, i seguenti aspetti:

  • la capacità di ciascun genitore di rispettare gli accordi;

  • la disponibilità a favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore;

  • la stabilità abitativa e organizzativa;

  • le esigenze scolastiche, sportive e sociali del minore;

  • l'eventuale ascolto del minore, quando previsto dalla legge e compatibile con la sua età e maturità.

Proprio perché ogni vicenda familiare presenta caratteristiche proprie, non esistono modelli validi per tutti. L'organizzazione dei tempi deve essere costruita sulla concreta realtà della famiglia e può anche essere modificata nel tempo se cambiano le esigenze del figlio o le condizioni dei genitori.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato

Le controversie sull'affidamento paritario, sul collocamento paritario e sul mantenimento richiedono spesso una valutazione molto più articolata di quanto possa apparire. Le decisioni assunte durante una separazione incidono infatti sull'organizzazione della vita familiare per molti anni e possono essere difficili da modificare se non intervengono circostanze nuove.

Un'assistenza legale qualificata non serve soltanto quando il conflitto è già esploso. Molte controversie possono essere evitate predisponendo fin dall'inizio un progetto genitoriale realistico, che tenga conto delle esigenze del figlio, degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle concrete modalità di ripartizione delle spese.

Nella pratica professionale risulta spesso utile analizzare preventivamente:

  • la sostenibilità di un calendario realmente equilibrato;

  • le modalità di gestione delle festività e delle vacanze;

  • la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie;

  • gli elementi probatori utili in caso di procedimento giudiziale.

La giurisprudenza più recente dimostra che i tribunali sono sempre meno orientati ad adottare soluzioni standardizzate e sempre più attenti alla concreta realtà familiare. Per questo motivo ogni richiesta dovrebbe essere costruita sulla base delle specifiche caratteristiche del caso, evitando sia pretese irrealistiche sia rinunce fondate su convinzioni ormai superate dalla più recente evoluzione giurisprudenziale.

Conclusioni

L'affidamento paritario non costituisce un diritto automatico né un modello rigido da applicare indistintamente a tutte le separazioni. Rappresenta però una soluzione che oggi riceve crescente attenzione da parte della giurisprudenza, nella misura in cui consente di realizzare concretamente il principio della bigenitorialità, garantendo al figlio una presenza significativa di entrambi i genitori.

La recente Cassazione n. 1486/2025 conferma che le decisioni non possono essere fondate su automatismi, come la sola età del bambino o il tradizionale ruolo del genitore prevalentemente accudente. Ogni scelta deve essere motivata attraverso una valutazione concreta delle esigenze del minore, delle capacità genitoriali e dell'organizzazione familiare.

Anche sotto il profilo economico, il collocamento paritario non comporta automaticamente l'eliminazione dell'assegno di mantenimento: la valutazione continua a dipendere dalle condizioni economiche dei genitori e dall'interesse del figlio a mantenere condizioni di vita adeguate presso entrambi.

Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti dello studio presenti nella pagina.

Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso l'Università Ca' Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso.

FAQ su affidamento paritario

Che cos'è l'affidamento paritario?

L'affidamento paritario indica una modalità di gestione dei figli nella quale entrambi i genitori partecipano in modo effettivo alla loro crescita, con tempi di permanenza sostanzialmente equilibrati. Dal punto di vista tecnico riguarda soprattutto l'organizzazione del collocamento del minore.

Affidamento paritario e affido condiviso sono la stessa cosa?

No. Nel linguaggio comune e nelle ricerche online queste espressioni vengono spesso utilizzate come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico indicano concetti diversi. L'affidamento condiviso riguarda la responsabilità genitoriale e le decisioni più importanti relative al figlio ed è la regola prevista dall'ordinamento italiano. Con l'espressione affidamento paritario, invece, si fa normalmente riferimento al collocamento paritario, cioè a una distribuzione sostanzialmente equilibrata dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.

Affidamento paritario a che età è possibile?

La legge non prevede un'età minima. Anche un bambino molto piccolo può essere inserito in un'organizzazione paritaria se il giudice ritiene che ciò risponda al suo interesse concreto e favorisca il mantenimento di un rapporto stabile con entrambi i genitori.

Il collocamento paritario significa che il figlio deve trascorrere esattamente metà del tempo con ciascun genitore?

Non necessariamente. L'obiettivo è garantire una presenza equilibrata di entrambi i genitori, senza imporre una divisione matematica perfetta dei giorni di permanenza.

Affidamento paritario e mantenimento: l'assegno viene eliminato?

No. Il mantenimento dipende anche dalle condizioni economiche dei genitori. Se esiste una significativa differenza di reddito, il giudice può prevedere un assegno anche in presenza di un collocamento sostanzialmente paritario.

Quando il giudice può negare il collocamento paritario?

Può farlo quando una diversa organizzazione risponde meglio all'interesse del minore, ad esempio per particolari esigenze organizzative, educative o relazionali. La decisione deve però essere adeguatamente motivata e fondata sulle specifiche circostanze del caso.

Cosa ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 1486/2025?

La Corte ha affermato che il giudice non può escludere il collocamento paritario facendo riferimento esclusivamente alla tenera età del bambino. È sempre necessaria una valutazione concreta della situazione familiare e delle capacità di entrambi i genitori.

Qual è la differenza tra collocamento paritario e collocamento prevalente?

Nel collocamento paritario il figlio trascorre tempi sostanzialmente equilibrati con entrambi i genitori. Nel collocamento prevalente, invece, il minore vive principalmente presso uno dei due, pur mantenendo il diritto a una frequentazione significativa con l'altro secondo le modalità stabilite dal giudice.