Pensione reversibilità coniuge: concorso tra divorziato e superstite
Cass. 30 dicembre 2021, n. 41960 si sofferma sulla pensione di reversibilità: cosa accade se, oltre al consorte superstite vi ne è anche un divorziato?
La sentenza in commento, in merito a tale pensione, indica che “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass., 28 aprile 2020, n. 8263)”.
In merito a tale pensione, non vi è quindi un automatismo per il quale il concorso va ponderato in relazione alla sola durata del matrimonio.
Infatti, Cass. 30 dicembre 2021, n. 41960, che si esprime appunto sulla pensione di reversibilità e il concorso tra divorziato e superstite, evidenzia che “la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale" (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, nè individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391)” (Cass. 30 dicembre 2021, n. 41960 sulla pensione di reversibilità e concorso tra divorziato e superstite).
Pensione di reversibilità coniuge superstite e coniuge divorziato: conclusioni
Dunque, i criteri da utilizzare -al fine di stabilire come debba avvenire il concorso per la pensione di reversibilità- sono plurimi e spetta al giudice di merito effettuare una valutazione che tenga conto di tali plurimi aspetti.
L’indicazione conclusiva di Cass. 30 dicembre 2021, n. 41960 è dunque che il giudice di merito “deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare - ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonchè alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali; non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere nè essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Corte Cass., 30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399)” (Cass. 30 dicembre 2021, n. 41960 su pensione reversibilità e concorso tra divorziato e superstite).