Assegno mantenimento separazione durata matrimonio: il caso del divorzio
In sede di divorzio vi sono previsioni apposite che permettono di fare riferimento anche alla durata del matrimonio al fine di determinare il diritto e la misura dell’assegno di mantenimento.
Per tale ragione, è ricorrente in giurisprudenza il riferimento a tale durata del matriminio. Ad esempio Cass. 13 ottobre n. 27906 ha indicato che “nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio, dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale, delle effettive potenzialità professionali e reddituali, alla conclusione della relazione matrimoniale”.
E, invece, nel caso dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, ha rilievo o no la durata del matrimonio?
Per Cass. 31 dicembre 2021, n. 42146 non rileva la durata del matrimonio per l’assegno di mantenimento dovuto in sede di separazione
Come anticipato, nella separazione vale una regola diversa.
Nel caso esaminato da Cass. 31 dicembre 2021, n. 42146 con “il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in merito all'omessa valutazione della "brevissima" durata della convivenza coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno in favore del coniuge, avendo i coniugi contratto matrimonio il (OMISSIS) ed il ricorrente proposto domanda per la separazione personale davanti al tribunale il (OMISSIS)” (Cass. 31 dicembre 2021, n. 42146 sull’assegno di mantenimento in sede di separazione).
La sentenza, esclude come regola generale che la durata del matrimonio abbia un rilievo nella determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione: “in materia di separazione personale, il diritto al godimento di un assegno di mantenimento non è definito dalla durata della convivenza matrimoniale che resta, come tale, fuori dal parametro normativo, salvo che non venga in considerazione il caso, estremo, della inesistenza dell'affectio e tanto in ragione di un lasso di tempo, lungo il quale si è dispiegato il vincolo coniugale, così limitato da far dubitare della sua stessa costituzione.
La fattispecie in esame non è ascrivibile all'ipotesi estrema indicata, trattandosi di un legame matrimoniale durato cinque anni, o anche di più, in considerazione dell'epoca in cui è intervenuta la pronuncia di separazione personale.
La durata del vincolo coniugale, infondatamente invocata in ricorso come "brevissima", non consente pertanto di ascrivere la fattispecie in esame a quella dedotta.
Si è affermato in modo costante da questa Corte che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva assoluta del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, potendosi, al più, alla durata del matrimonio essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. 16/12/2004, n. 23378; Cass. 07/12/2007, n. 25618; Cass. 18/01/2017, n. 1162)” (Cass. 31 dicembre 2021, n. 42146 sull’assegno di mantenimento in sede di separazione).
Dunque, la regola generale è quella per la quale la durata del matrimonio non rileva nella determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, a differenza di ciò che avviene in sede di divorzio.
Questo vale con la sola eccezione del caso limite, vale a dire il caso estremo della inesistenza dell'affectio, situazione che può ricorrere in ipotesi di un lasso di tempo di matrimonio così breve da far dubitare della stessa costituzione del vincolo coniugale.