Cos'è la rivalutazione dell'assegno di mantenimento
La rivalutazione dell'assegno di mantenimento consiste nell'aggiornamento periodico dell'importo dovuto affinché il contributo conservi nel tempo il medesimo potere d'acquisto. Non si tratta di un aumento concesso perché cambiano le condizioni economiche delle parti, ma di un meccanismo tecnico che evita che l'inflazione riduca progressivamente il valore reale della somma stabilita dal giudice o concordata negli accordi omologati.
È importante distinguere la rivalutazione dalla revisione dell'assegno. La prima dipende esclusivamente dalla variazione del costo della vita; la seconda presuppone invece il sopravvenire di fatti nuovi, come una significativa diminuzione del reddito dell'obbligato, un miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario oppure mutate esigenze dei figli. Confondere questi due istituti è uno degli errori più frequenti nella pratica.
Per l'assegno tra ex coniugi il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 5, commi 6 e 7, della legge n. 898/1970, che impone al giudice di prevedere un criterio di adeguamento automatico almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, salvo che ciò risulti manifestamente iniquo. Per la separazione personale trova invece applicazione l'art. 156 c.c., mentre il mantenimento dei figli è disciplinato dall'art. 337-ter c.c., che prevede l'adeguamento agli indici ISTAT quando il provvedimento non stabilisca un diverso parametro.
La funzione dell'assegno divorzile è stata profondamente chiarita dalla Cass., Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287, che gli ha riconosciuto una natura non soltanto assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, valorizzando il contributo dato dal coniuge alla vita familiare e gli eventuali sacrifici professionali sostenuti durante il matrimonio. Proprio perché l'assegno è destinato a svolgere questa funzione anche negli anni successivi alla separazione o al divorzio, il suo valore economico deve poter rimanere stabile nel tempo.
Tra gli aspetti pratici da verificare sin dall'inizio vi sono:
- la presenza della clausola di adeguamento nel provvedimento;
- la data dalla quale decorre la rivalutazione;
- l'indice ISTAT richiamato dal titolo;
- l'eventuale previsione di criteri diversi concordati dalle parti.
Perché il valore dell'assegno cambia nel tempo
Il denaro non mantiene sempre lo stesso valore. L'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi determina una progressiva riduzione del potere d'acquisto, con la conseguenza che una somma ritenuta adeguata al momento della separazione può risultare insufficiente dopo alcuni anni. È proprio questa la ragione economica che giustifica il ricorso ai meccanismi di indicizzazione previsti dalla legge.
L'ISTAT pubblica mensilmente diversi indici dei prezzi al consumo. Nella prassi giudiziaria, il parametro normalmente utilizzato è l'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), generalmente al netto dei tabacchi, perché rappresenta il riferimento tradizionalmente impiegato per la rivalutazione delle obbligazioni periodiche. Attraverso questo indice è possibile misurare la variazione del costo della vita e adeguare conseguentemente l'importo dell'assegno.
L'adeguamento non attribuisce alcun vantaggio economico aggiuntivo al beneficiario. Se, ad esempio, negli anni i prezzi aumentano del 15%, anche un assegno rimasto invariato perde circa il 15% del proprio valore reale. La rivalutazione serve semplicemente a conservare l'equilibrio economico originariamente individuato dal giudice o concordato tra le parti.
Nella pratica professionale capita spesso di riscontrare situazioni nelle quali l'assegno non viene aggiornato per molti anni, soprattutto quando i rapporti tra gli ex coniugi rimangono collaborativi. Il problema emerge solo nel momento in cui uno dei due verifica che l'importo percepito non corrisponde più a quello effettivamente dovuto. In tali casi diventa necessario ricostruire anno per anno gli adeguamenti maturati e verificare se alcune differenze siano ormai prescritte.
Per evitare contestazioni è opportuno:
- verificare annualmente la variazione dell'indice ISTAT applicabile;
- conservare i conteggi effettuati;
- mantenere traccia dei pagamenti eseguiti;
- controllare che l'importo versato coincida con quello risultante dall'aggiornamento.
Adeguamento ISTAT assegno mantenimento automatico: quando opera
L'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento automatico è spesso oggetto di equivoci. L'automatismo non significa che l'importo venga aggiornato materialmente senza alcun intervento delle parti, ma che il diritto alla rivalutazione nasce direttamente dalla legge o dal provvedimento del giudice, senza la necessità di richiedere ogni anno una nuova decisione giudiziale.
Per l'assegno divorzile il principale riferimento normativo è rappresentato dall'art. 5, comma 7, della legge n. 898/1970, secondo cui la sentenza deve prevedere un criterio di adeguamento automatico almeno con riferimento agli indici della svalutazione monetaria, salvo che il tribunale ne escluda l'applicazione con motivazione per ragioni di manifesta iniquità.
Per il mantenimento dei figli trova invece applicazione l'art. 337-ter c.c., che attribuisce particolare rilievo all'adeguamento periodico del contributo economico affinché continui a soddisfare le esigenze della prole nonostante l'aumento del costo della vita. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la rivalutazione monetaria costituisce un meccanismo ordinario di tutela dell'interesse del minore e può operare anche quando il provvedimento non contenga un'espressa clausola di adeguamento, purché non sia stato previsto un diverso criterio di aggiornamento (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16568).
La prassi giudiziaria conferma tale impostazione. La Cass. civ., sez. I, ord. 10 luglio 2025, n. 18954, richiama espressamente l'adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, mentre la Cass. civ., sez. I, ord. 9 febbraio 2026, n. 2917, evidenzia come la clausola di rivalutazione costituisca ormai una previsione ordinaria nei provvedimenti che disciplinano assegni divorzili e contributi al mantenimento.
Ciò non significa, però, che il beneficiario possa disinteressarsi dell'aggiornamento. Se l'obbligato continua a corrispondere l'importo originario senza applicare la rivalutazione, è opportuno inviare una richiesta formale, preferibilmente tramite PEC o raccomandata A/R, indicando il nuovo importo dovuto e il criterio di calcolo utilizzato. Un intervento tempestivo consente spesso di evitare contestazioni e di limitare il rischio di maturazione della prescrizione sugli arretrati.
È consigliabile verificare in particolare:
- la data di decorrenza dell'adeguamento prevista dal titolo;
- l'indice ISTAT applicabile;
- l'importo effettivamente versato ogni anno;
- l'eventuale presenza di un diverso criterio di aggiornamento stabilito dal giudice.
Quando serve chiedere la revisione dell'importo
L'adeguamento ISTAT e la revisione dell'assegno rispondono a esigenze completamente diverse. L'aggiornamento annuale mantiene invariato il valore economico della prestazione, mentre la revisione modifica l'importo perché sono cambiate le condizioni sulle quali era stata fondata la decisione originaria. Si tratta quindi di due strumenti distinti, che non possono essere utilizzati l'uno al posto dell'altro.
La revisione può rendersi necessaria, ad esempio, quando uno dei coniugi perde il lavoro, subisce una rilevante riduzione del reddito, consegue un importante incremento patrimoniale oppure quando mutano in modo significativo le esigenze dei figli. In tutte queste situazioni non è sufficiente applicare la variazione ISTAT: occorre un nuovo provvedimento del giudice che accerti l'esistenza delle sopravvenienze e ridetermini l'importo dell'assegno.
Questo principio è oggi espressamente recepito anche dal nuovo rito della famiglia, in particolare dall'art. 473-bis.29 c.p.c., richiamato dalla Cass. civ., sez. I, ord. 27 novembre 2024, n. 30545. La Corte ha chiarito che i provvedimenti economici adottati in materia familiare sono pronunciati rebus sic stantibus: possono quindi essere modificati solo quando intervengano fatti nuovi, ma non possono essere utilizzati per correggere retroattivamente valutazioni già compiute dal giudice.
Nella pratica questa distinzione evita numerosi equivoci. Accade spesso che chi versa l'assegno ritenga di poter sospendere autonomamente gli aggiornamenti ISTAT perché la propria situazione economica è peggiorata. Una simile scelta espone però al rischio di maturazione di arretrati, interessi e successive azioni esecutive. La strada corretta consiste invece nel chiedere tempestivamente la revisione giudiziale, continuando nel frattempo a rispettare quanto previsto dal titolo esecutivo.
Prima di valutare un ricorso è utile verificare:
- se il cambiamento delle condizioni sia effettivamente stabile e documentabile;
- quando tale mutamento si sia verificato;
- quali prove reddituali e patrimoniali siano disponibili;
- se il problema riguardi una semplice rivalutazione oppure una reale modifica dei presupposti dell'assegno.
Come si calcola la rivalutazione dell'assegno di mantenimento
Sapere come si calcola la rivalutazione dell'assegno di mantenimento è essenziale sia per chi deve versare l'importo sia per chi lo riceve. Il criterio normalmente adottato consiste nell'applicare la variazione percentuale dell'indice ISTAT FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) all'importo dell'assegno in vigore al momento dell'aggiornamento. Salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento o nell'accordo omologato, il calcolo viene effettuato annualmente prendendo come riferimento la data indicata nel titolo esecutivo.
È importante ricordare che la rivalutazione opera in modo progressivo. Ciò significa che ogni anno la percentuale ISTAT deve essere applicata all'importo già rivalutato e non alla somma originariamente fissata dal giudice. Questo metodo consente di mantenere costante il potere d'acquisto dell'assegno nel corso degli anni e riflette la funzione attribuita all'indicizzazione dalla legge.
Un semplice esempio aiuta a comprendere il meccanismo. Se il giudice stabilisce un assegno di 800 euro e, dopo dodici mesi, l'indice FOI registra un aumento del 2%, il nuovo importo sarà pari a 816 euro. Se l'anno successivo l'indice aumenta dell'1,5%, la percentuale non andrà applicata agli 800 euro originari, ma agli 816 euro già rivalutati. Il nuovo assegno ammonterà quindi a 828,24 euro. È proprio questo calcolo progressivo che viene più frequentemente trascurato nella pratica.
La Cass. civ., sez. I, ord. 10 luglio 2025, n. 18954 conferma come la clausola di adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT costituisca ormai un elemento ordinario dei provvedimenti in materia di assegni familiari. Il meccanismo dell'indicizzazione, tuttavia, non modifica il titolo né attribuisce un nuovo diritto: conserva semplicemente il valore economico della prestazione già riconosciuta.
Per effettuare correttamente il calcolo è opportuno:
- verificare la data di decorrenza indicata nel provvedimento;
- individuare l'indice FOI applicabile al periodo di riferimento;
- applicare la variazione percentuale all'importo già aggiornato;
- conservare il prospetto dei conteggi eseguiti, utile in caso di contestazioni.
Gli errori più frequenti nel calcolo degli aumenti
Molte contestazioni tra ex coniugi non dipendono dall'esistenza del diritto alla rivalutazione, ma da errori commessi nel calcolo dell'importo dovuto. Anche una differenza apparentemente modesta, ripetuta per diversi anni, può determinare uno scostamento significativo tra quanto corrisposto e quanto effettivamente spettante.
Uno degli sbagli più comuni consiste nell'applicare ogni anno la variazione ISTAT all'importo originario anziché a quello già rivalutato. Si tratta di un errore che produce un aggiornamento inferiore rispetto a quello corretto e che, nel tempo, può generare differenze economiche rilevanti. Altrettanto frequente è l'utilizzo dell'indice relativo a un periodo diverso da quello previsto nel provvedimento oppure il riferimento a una decorrenza non coincidente con quella fissata dal giudice.
Nella pratica professionale si incontrano spesso anche situazioni nelle quali le parti sospendono spontaneamente gli aggiornamenti ritenendo che l'aumento del reddito del beneficiario o la diminuzione delle disponibilità dell'obbligato giustifichino il mantenimento dell'importo originario. In realtà tali circostanze possono rilevare solo nell'ambito di un procedimento di revisione e non autorizzano a disapplicare unilateralmente il meccanismo di rivalutazione previsto dal titolo.
Un altro errore riguarda la documentazione. In caso di contestazione diventa fondamentale poter dimostrare come sono stati effettuati i conteggi e quali somme siano state effettivamente versate. Conservare ricevute, bonifici, prospetti di calcolo e comunicazioni inviate all'altra parte semplifica notevolmente l'eventuale attività di ricostruzione contabile.
Gli errori da evitare sono principalmente:
- utilizzare un indice ISTAT diverso da quello previsto nel titolo;
- effettuare il calcolo sempre sull'importo iniziale;
- trascurare la corretta decorrenza dell'aggiornamento;
- interrompere unilateralmente la rivalutazione senza ottenere una modifica del provvedimento.
Aggiornamento ISTAT assegno mantenimento: arretrati e prescrizione
Quando l'aggiornamento ISTAT dell'assegno di mantenimento non viene applicato per uno o più anni, il beneficiario può chiedere il pagamento delle differenze maturate. Tale diritto, tuttavia, incontra il limite della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., applicabile alle prestazioni periodiche e, secondo l'orientamento prevalente, anche ai singoli incrementi derivanti dalla rivalutazione monetaria.
Occorre distinguere il diritto a percepire gli aggiornamenti futuri dal recupero degli arretrati. L'adeguamento continua infatti a operare secondo quanto previsto dal titolo, ma le differenze riferite ai singoli ratei possono essere richieste soltanto entro il termine di prescrizione, salvo che questo sia stato validamente interrotto.
In questo contesto assume rilievo anche l'art. 2941, n. 1, c.c., che disciplina la sospensione della prescrizione tra coniugi. La Corte di Cassazione ha però chiarito che tale sospensione non opera durante la separazione personale, poiché con la separazione vengono meno quella comunione materiale e spirituale e quella particolare situazione di solidarietà che giustificano la deroga al normale decorso della prescrizione. Di conseguenza, dalla pronuncia di separazione il termine quinquennale decorre regolarmente anche per il recupero degli arretrati dell'assegno (Cass. civ., sez. I, ord. 7 settembre 2023, n. 25055).
La giurisprudenza più recente ha affrontato anche il diverso tema della ripetibilità delle somme corrisposte. La Cass. civ., sez. I, ord. 13 dicembre 2025, n. 32540, e la successiva Cass. civ., sez. I, ord. 29 gennaio 2026, n. 1999, hanno precisato che occorre distinguere l'ipotesi in cui venga accertata l'originaria insussistenza del diritto all'assegno da quella in cui intervenga una successiva revisione dell'importo. Nel primo caso può trovare applicazione la ripetizione dell'indebito; nel secondo, soprattutto quando le somme hanno natura assistenziale e sono già state destinate al sostentamento del beneficiario, trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di irripetibilità delle prestazioni alimentari.
Dal punto di vista pratico è opportuno verificare periodicamente l'esatta applicazione della rivalutazione, senza attendere il decorso di molti anni. Una ricostruzione tempestiva dei conteggi consente infatti di individuare con precisione gli importi ancora recuperabili e di limitare il rischio che parte del credito si prescriva.
Prima di richiedere gli arretrati è consigliabile:
- ricostruire anno per anno gli aggiornamenti ISTAT maturati;
- verificare la decorrenza della prescrizione quinquennale;
- controllare se siano intervenuti atti idonei a interrompere la prescrizione;
- predisporre un prospetto dettagliato delle differenze ancora dovute da allegare all'eventuale richiesta di pagamento.
Cosa fare se l'ex coniuge non applica gli aumenti
Quando il soggetto obbligato continua a corrispondere l'importo originario ignorando gli aggiornamenti ISTAT, è consigliabile intervenire senza attendere che le differenze si accumulino nel tempo. Nella maggior parte dei casi una comunicazione formale, corredata dal prospetto di calcolo della rivalutazione maturata, consente di chiarire l'entità delle somme dovute ed evitare un successivo contenzioso.
La richiesta può essere trasmessa mediante PEC o raccomandata A/R, indicando la decorrenza dell'adeguamento, l'indice ISTAT applicato e il nuovo importo dovuto. Oltre a costituire un utile tentativo di composizione della controversia, tale comunicazione assume rilievo anche sotto il profilo probatorio e può incidere sulla disciplina della prescrizione delle differenze maturate.
Se il debitore continua a non adempiere, il beneficiario può valutare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento. L'art. 156 c.c. consente al giudice di adottare misure di garanzia e, nei casi previsti, anche provvedimenti di sequestro. Qualora il credito risulti da una sentenza o da un accordo omologato munito di efficacia esecutiva, sarà inoltre possibile procedere con gli ordinari strumenti dell'esecuzione forzata, eventualmente anche nei confronti di terzi tenuti a corrispondere somme al debitore, nei casi consentiti dalla legge.
L'esperienza dimostra che molte controversie nascono da conteggi incompleti o da interpretazioni differenti della clausola di rivalutazione. Prima di avviare un'esecuzione è quindi opportuno verificare attentamente la correttezza dei calcoli e la documentazione disponibile, così da evitare contestazioni che potrebbero rallentare il recupero del credito.
In presenza di un mancato adeguamento conviene:
- inviare una richiesta formale con il dettaglio dei conteggi;
- conservare copia delle comunicazioni e delle ricevute di invio;
- verificare l'effettiva portata della clausola contenuta nel titolo esecutivo;
- valutare con un avvocato la procedura più efficace per ottenere il pagamento delle differenze dovute.
Calcolo adeguamento ISTAT retroattivo
Il calcolo dell'adeguamento ISTAT retroattivo diventa necessario quando l'assegno di mantenimento non è stato rivalutato per uno o più anni. In queste situazioni occorre ricostruire, anno per anno, l'importo che avrebbe dovuto essere corrisposto applicando le variazioni dell'indice ISTAT previste dal titolo. Non è sufficiente sommare le percentuali di incremento: il calcolo deve essere effettuato in modo progressivo, rivalutando ogni anno l'importo già aggiornato e confrontandolo con quanto effettivamente versato.
Nella pratica professionale le ricostruzioni più complesse riguardano periodi di diversi anni, durante i quali possono essere intervenuti pagamenti irregolari, versamenti parziali oppure modifiche del provvedimento originario. In tali casi è opportuno predisporre un prospetto dettagliato che riporti, per ciascuna annualità, l'importo dovuto, la percentuale di rivalutazione applicata, la somma effettivamente corrisposta e la differenza residua. Questo documento rappresenta spesso il punto di partenza sia per una richiesta stragiudiziale sia per un'eventuale azione giudiziaria.
È fondamentale ricordare che il recupero degli arretrati incontra il limite della prescrizione quinquennale dei singoli ratei previsto dall'art. 2948 c.c.. Per questo motivo, prima di predisporre il calcolo, è necessario verificare quali annualità siano ancora esigibili e se vi siano stati atti idonei a interrompere o sospendere la prescrizione. Nei casi più delicati possono inoltre assumere rilievo i principi espressi dalla Cass. civ., sez. I, ord. 13 dicembre 2025, n. 32540, e dalla Cass. civ., sez. I, ord. 29 gennaio 2026, n. 1999, che affrontano il tema della ripetibilità delle somme corrisposte in esecuzione di provvedimenti successivamente modificati.
Affidarsi esclusivamente a calcolatori automatici reperibili online può essere sufficiente quando si tratta di un solo aggiornamento annuale. Se, invece, occorre ricostruire molti anni di rivalutazioni oppure verificare la decorrenza della prescrizione, è preferibile procedere con un controllo puntuale della documentazione e del titolo giudiziale.
Prima di richiedere gli arretrati è consigliabile:
- verificare il mese di decorrenza dell'assegno;
- ricostruire le variazioni ISTAT anno per anno;
- distinguere le somme ancora recuperabili da quelle eventualmente prescritte;
- allegare alla richiesta un prospetto di calcolo chiaro e verificabile.
Quando rivolgersi a un avvocato
La rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento appare, almeno in teoria, un meccanismo semplice. Nella pratica, però, le contestazioni riguardano spesso la decorrenza dell'adeguamento, l'individuazione dell'indice applicabile, la corretta ricostruzione degli arretrati oppure la distinzione tra rivalutazione automatica e revisione dell'assegno. Sono questioni che possono incidere in modo significativo sia sull'importo dovuto sia sulle eventuali azioni esecutive.
L'assistenza di un professionista diventa particolarmente utile quando l'assegno non viene aggiornato da molti anni, quando occorre verificare la prescrizione delle differenze maturate oppure quando il debitore sostiene che siano intervenute circostanze tali da giustificare una riduzione dell'importo. In queste situazioni è importante valutare se sia sufficiente richiedere il pagamento degli aggiornamenti ISTAT oppure se sia necessario promuovere un procedimento di revisione fondato su sopravvenienze rilevanti.
Anche la predisposizione della documentazione assume un ruolo decisivo. Un conteggio incompleto, una decorrenza errata o l'utilizzo di un indice diverso da quello previsto nel titolo possono compromettere l'esito della richiesta e rendere più complessa l'eventuale fase giudiziale. Per questo motivo è opportuno esaminare con attenzione la sentenza, il verbale di separazione o l'accordo omologato prima di procedere con qualsiasi iniziativa.
Un'assistenza tempestiva consente spesso di evitare il contenzioso oppure di affrontarlo con una documentazione già completa, riducendo tempi e incertezze.
Può essere opportuno rivolgersi a un avvocato quando:
- l'assegno non viene rivalutato da diversi anni;
- occorre ricostruire gli arretrati e verificare la prescrizione;
- si intende chiedere la revisione dell'importo per sopravvenienze;
- è necessario procedere al recupero coattivo delle somme dovute.
Conclusioni
La rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento rappresenta uno strumento essenziale per preservare nel tempo l'efficacia economica dell'assegno, evitando che l'inflazione ne riduca progressivamente il valore. Pur trattandosi di un meccanismo generalmente automatico, la sua concreta applicazione richiede attenzione alla decorrenza prevista dal titolo, all'individuazione dell'indice ISTAT corretto, al calcolo progressivo degli aggiornamenti e ai termini di prescrizione degli eventuali arretrati.
È altrettanto importante distinguere l'adeguamento automatico dalla revisione dell'assegno. Il primo serve esclusivamente a mantenere invariato il potere d'acquisto della prestazione; la seconda presuppone invece un cambiamento significativo delle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli e richiede un nuovo intervento del giudice.
Una verifica periodica degli importi versati e della corretta applicazione degli aggiornamenti consente spesso di prevenire contestazioni e di evitare l'accumulo di differenze difficili da ricostruire dopo molti anni.
Articolo redatto da Avv. Patrizia Barchi del Foro di Padova - Partner Studio Ticozzi Sicchiero & Partners, esperta in Diritto di Famiglia.
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FAQ su Rivalutazione assegno mantenimento
L'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento è sempre automatico?
Nella generalità dei casi sì. Se il provvedimento richiama il criterio previsto dalla legge, il diritto alla rivalutazione matura automaticamente, salvo che il giudice abbia escluso espressamente tale meccanismo nei casi consentiti.
Da quando decorre la rivalutazione ISTAT?
Di regola dalla data indicata nella sentenza o nell'accordo omologato che ha stabilito l'assegno. In mancanza di una diversa previsione, gli aggiornamenti vengono applicati annualmente prendendo come riferimento tale decorrenza.
Quale indice ISTAT viene normalmente utilizzato?
Nella prassi giudiziaria il parametro di riferimento è generalmente l'indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati), salvo che il titolo preveda un diverso criterio di aggiornamento.
Come si calcola la rivalutazione dell'assegno di mantenimento?
Si applica la variazione percentuale dell'indice ISTAT all'importo già rivalutato dell'anno precedente. Il calcolo è quindi progressivo e non deve essere effettuato ogni anno sulla somma originaria.
È possibile recuperare gli arretrati non rivalutati?
Sì, purché il diritto non sia prescritto. Occorre ricostruire gli aggiornamenti maturati e verificare quali differenze siano ancora esigibili.
Dopo quanto tempo si prescrivono le differenze ISTAT?
In linea generale si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche, ferma restando la necessità di valutare eventuali cause di sospensione o interruzione della prescrizione.
Serve inviare una diffida prima di chiedere il pagamento?
Non è sempre obbligatorio, ma una comunicazione tramite PEC o raccomandata è generalmente consigliabile perché consente di formalizzare la richiesta, documentare il credito e, nei casi previsti, produrre effetti anche sotto il profilo della prescrizione.
Quando è necessario chiedere la revisione dell'assegno invece della sola rivalutazione?
Quando intervengono fatti nuovi, come una significativa modifica delle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli. In tali ipotesi non è sufficiente l'adeguamento ISTAT, ma occorre rivolgersi al giudice per ottenere la revisione dell'importo.