Cos’è il mantenimento dei figli e quali sono le regole generali
Il mantenimento dei figli è uno dei pilastri del diritto di famiglia italiano. Non riguarda solo l’aspetto economico, ma l’intero dovere dei genitori di provvedere ai bisogni materiali, formativi e morali dei figli, così come sancito dall’articolo 30 della Costituzione e dagli articoli 315-bis e 316-bis del Codice civile. La legge non fa differenze tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio: entrambi hanno diritto a essere mantenuti, educati e sostenuti fino al raggiungimento dell’autonomia personale e professionale.
Il dovere di mantenimento non nasce da un accordo o da una sentenza, ma dall’essere genitori: è un obbligo naturale e giuridico che sorge con la nascita del figlio. L’intervento del giudice si rende necessario solo se i genitori si separano o divorziano, oppure se uno dei due non adempie ai propri doveri. In questi casi, l’obbligo viene quantificato in modo proporzionato alle capacità economiche di ciascun genitore e alle esigenze concrete del figlio.
Il mantenimento comprende non solo vitto, alloggio e vestiario, ma anche le spese per l’istruzione, la salute e la formazione culturale e professionale. È un dovere che si adatta nel tempo, seguendo l’evoluzione della vita del figlio: durante l’infanzia le esigenze sono diverse rispetto all’adolescenza o alla fase universitaria. Questo rende evidente come l’obbligo non possa essere rigido né legato a una mera soglia anagrafica.
In altri termini, il mantenimento non è un contributo “a tempo determinato”, ma uno strumento giuridico che accompagna la crescita del figlio fino al momento in cui egli diventa realmente autonomo.
I fattori che influenzano l’obbligo dei genitori
Stabilire se un genitore debba continuare a mantenere un figlio, e in quale misura, non è mai questione di automatismi. Il giudice deve sempre valutare un insieme di fattori concreti.
Il primo è naturalmente l’età del figlio, che incide sull’entità e sulla durata del sostegno economico. Un giovane di vent’anni che frequenta l’università o segue un percorso professionale non è nella stessa posizione di un trentenne che non ha mai cercato un lavoro. L’età, tuttavia, non basta: ciò che conta è la situazione personale e formativa del figlio.
Il secondo elemento è la condizione economica e professionale dei genitori. Il principio di proporzionalità, sancito dall’articolo 316-bis c.c., impone che il contributo sia stabilito in base alle risorse effettive di ciascuno, senza gravare in modo eccessivo su uno solo.
Accanto a questo si valutano il percorso di studi del figlio, le sue capacità, l’impegno dimostrato e la situazione del mercato del lavoro nel contesto in cui vive.
Un conto è vivere in una grande città con molte opportunità; altro è trovarsi in un territorio in cui il tasso di disoccupazione giovanile è elevato. La recente giurisprudenza, anche della Cassazione, ha iniziato a considerare questi aspetti territoriali come elementi significativi nella valutazione complessiva.
Infine, incide anche il comportamento del figlio. Se questi si impegna con costanza negli studi o nella ricerca di un impiego, il mantenimento può proseguire. Se invece mostra disinteresse, abbandona percorsi formativi o rifiuta lavori compatibili con la propria formazione, il giudice può ritenere cessato il diritto al contributo.
Questa impostazione, che verrà approfondita nei paragrafi successivi, si collega al cosiddetto principio di autoresponsabilità: un criterio oggi sempre più centrale nelle decisioni della Cassazione.
Mantenimento figli: nessun limite d’età prefissato
Una delle convinzioni più diffuse è che esista un'età oltre la quale il mantenimento cessi automaticamente. In realtà, né il Codice civile né la giurisprudenza individuano una soglia anagrafica oltre la quale il diritto venga meno in modo automatico.
L'obbligo trova il proprio fondamento nell'art. 30 della Costituzione e negli artt. 147 e 315-bis c.c., mentre l'art. 337-septies c.c. disciplina la possibilità che il giudice disponga un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente. La Cassazione ha recentemente ribadito che questa norma non costituisce la fonte dell'obbligo di mantenimento, ma regola soltanto le modalità con cui esso viene adempiuto nei casi di separazione o divorzio.
Particolarmente significativa è l'ordinanza Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2025, n. 12121, secondo cui il mantenimento non termina con il compimento della maggiore età ma soltanto quando il figlio abbia raggiunto l'autonomia economica oppure avrebbe potuto raggiungerla attraverso una condotta diligente e responsabile. La stessa pronuncia sottolinea che il sostegno familiare non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
A conferma di questo orientamento, Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2025, n. 9886 ha escluso espressamente la possibilità di individuare una soglia anagrafica valida in assoluto. Il giudice deve invece valutare caso per caso elementi quali età, percorso formativo, condizioni personali, contesto familiare e situazione del mercato del lavoro.
La domanda corretta, quindi, non è fino a quale età spetti il mantenimento, ma se il figlio abbia effettivamente raggiunto o possa ragionevolmente raggiungere una condizione di autosufficienza economica.
Fino a che età?
Una delle domande più ricorrenti tra i genitori è proprio questa: fino a che età devo mantenere mio figlio?
La risposta, anche nel 2026, resta la stessa degli anni precedenti: non esiste un limite d’età fisso. Tuttavia, l’età del figlio resta un elemento importante nella valutazione del giudice, perché incide sulla plausibilità e sulla durata dell’obbligo di mantenimento.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che il diritto del figlio non è illimitato nel tempo: deve essere rapportato alla fase della vita in cui si trova e alla sua concreta possibilità di essere indipendente. Un giovane che prosegue regolarmente gli studi universitari o segue un tirocinio post laurea può legittimamente continuare a ricevere il mantenimento; viceversa, se non frequenta alcun percorso formativo o rifiuta offerte di lavoro compatibili, il contributo può cessare anche prima dei 26 anni.
Nel 2026, i giudici tendono a distinguere tra figlio giovane-adulto (18–25 anni), che si sta costruendo un percorso professionale, e figlio adulto (oltre i 26–27 anni), che non può più invocare il mantenimento se non per cause oggettive come una disabilità o un periodo di transizione ragionevole verso la stabilità economica.
La tendenza è quindi verso un’applicazione più concreta e individuale, fondata sull’effettivo percorso del figlio e non su soglie anagrafiche.
In questo quadro, l’età assume un valore presuntivo: più il figlio è grande, più il giudice si aspetta che abbia raggiunto una forma di indipendenza economica. È un modo per tradurre in pratica il principio di autoresponsabilità, di cui parleremo più avanti, e che la Cassazione ha ormai elevato a criterio di equilibrio tra i diritti dei figli e i doveri dei genitori.
Mantenimento figli fino a 26 anni: mito o realtà giuridica?
Tra le ricerche più frequenti online compare quella relativa al mantenimento figli fino a 26 anni. Si tratta però di un riferimento che non trova alcun fondamento normativo.
La Cassazione ha chiarito più volte che il diritto al mantenimento non dipende dal compimento di una determinata età, ma dal concreto percorso di crescita e di inserimento lavorativo del figlio. L'ordinanza n. 9886 del 2025 afferma in modo esplicito che non è possibile individuare "una età valevole in assoluto e in forma avulsa dal singolo contesto". Ciò significa che il riferimento ai 26 anni non rappresenta né un limite massimo né una soglia garantita.
Può accadere che il mantenimento prosegua oltre tale età quando il figlio stia completando un percorso universitario particolarmente impegnativo, una specializzazione, un tirocinio professionalizzante o quando sussistano condizioni oggettive che ritardino l'ingresso nel mercato del lavoro. In queste situazioni il giudice valuta la coerenza e la serietà del progetto formativo, oltre all'effettivo impegno dimostrato.
Diversamente, il diritto può cessare anche prima dei 26 anni. La Cassazione, con l'ordinanza n. 16327 del 2023, ha ribadito che il figlio è tenuto ad attivarsi concretamente nella ricerca di un'occupazione, anche se inizialmente non perfettamente corrispondente alle proprie aspirazioni professionali. L'attesa dell'impiego ideale o il rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative possono costituire indice di inerzia colpevole.
La giurisprudenza più recente interpreta il mantenimento come uno strumento finalizzato all'emancipazione e non come una forma di assistenza permanente. Per questo motivo il cosiddetto limite dei 26 anni rappresenta soltanto un dato statistico o sociale, ma non una regola giuridica.
Mantenimento figli maggiorenni: obblighi e limiti secondo la Cassazione
Il tema del mantenimento dei figli maggiorenni è oggi regolato da una giurisprudenza molto articolata, che ha definito negli ultimi anni criteri precisi.
L’obbligo di mantenimento non si estingue automaticamente con la maggiore età, ma prosegue finché il figlio non raggiunge un’effettiva autonomia economica, intesa come la capacità di provvedere stabilmente ai propri bisogni con un reddito adeguato.
Tuttavia, tale diritto è subordinato all’impegno concreto del figlio nel conseguirla.
Secondo la Corte di Cassazione, il genitore non può essere costretto a mantenere un figlio adulto che rimane inerte o rifiuta opportunità lavorative idonee.
La sentenza n. 26875 del 2023 ha affermato che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne presuppone una condotta diligente nella formazione e nella ricerca di un impiego.
Lo stesso principio è stato confermato da numerosi provvedimenti successivi, che richiedono una valutazione rigorosa e individuale del comportamento del figlio, del contesto territoriale e del mercato del lavoro.
Nel 2025, la Corte di Cassazione ha consolidato questo orientamento, richiamando il principio costituzionale di solidarietà familiare (art. 2 Cost.) ma anche il dovere di ciascun individuo di contribuire alla propria autosufficienza.
L’obbligo dei genitori, quindi, non è infinito: termina quando il figlio diventa indipendente o avrebbe dovuto esserlo secondo una condotta ragionevolmente diligente.
Un aspetto rilevante è che, una volta maggiorenne, il figlio deve attivarsi personalmente se intende chiedere il mantenimento, oppure può farlo il genitore convivente per suo conto.
In ogni caso, il giudice verifica la reale esigenza del sostegno, tenendo conto di studi, esperienze professionali, redditi percepiti e perfino della durata dell’inattività.
Come vedremo nei paragrafi successivi, questo principio è stato approfondito nella Cassazione n. 12121/2025, che ha dato un’impostazione ancora più equilibrata tra il dovere dei genitori e l’autoresponsabilità dei figli.
Il principio di autoresponsabilità
Negli ultimi anni, il concetto di autoresponsabilità è diventato un cardine nell’interpretazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.
Non si tratta di un termine formale introdotto dal legislatore, ma di un principio elaborato dalla giurisprudenza, soprattutto della Corte di Cassazione, per bilanciare i diritti dei figli con i doveri dei genitori.
In sintesi, il figlio ha diritto a essere sostenuto finché prosegue un percorso di formazione o di inserimento professionale coerente, ma ha anche il dovere di impegnarsi attivamente per costruire la propria autonomia.
La Cassazione ha chiarito che l’obbligo genitoriale si giustifica solo all’interno di un progetto educativo e di crescita: il mantenimento non può diventare un reddito sostitutivo né una garanzia illimitata.
Già con la sentenza n. 5088/2018 e poi con la n. 26875/2023, la Suprema Corte ha sottolineato che il figlio adulto non può attendere passivamente “l’occasione ideale” ma deve adattarsi al mercato del lavoro, accettando anche impieghi iniziali o non perfettamente corrispondenti alle proprie ambizioni.
Questo principio, oggi consolidato, trova conferma nella recente ordinanza n. 12121 dell’8 maggio 2025, che ha ribadito come il dovere dei genitori duri fino al momento in cui il figlio “si inserisce (o avrebbe dovuto farlo secondo i parametri di una condotta diligente) in modo indipendente nella società”.
Il concetto di “ragionevolezza del tempo” diventa qui decisivo: il mantenimento prosegue finché l’impegno del figlio è serio e coerente, ma si interrompe se il suo comportamento mostra disinteresse, abbandono degli studi o rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative.
L’autoresponsabilità, dunque, non cancella il principio di solidarietà familiare, ma lo rimodula in chiave moderna: i genitori devono aiutare, non sostituirsi; i figli devono collaborare, non dipendere.
È questa la linea che guida ormai le decisioni dei tribunali nel 2025.
Nuova legge sul mantenimento dei figli: cosa prevede
Molti parlano di “nuova legge” sul mantenimento dei figli, ma occorre chiarire che non si tratta di un testo normativo introdotto ex novo dal Parlamento.
Piuttosto, il riferimento è al nuovo assetto interpretativo e applicativo delle norme già esistenti – in particolare gli articoli 315-bis, 316-bis e 337-septies del Codice civile – consolidato dalle pronunce più recenti della Corte di Cassazione e recepito nei tribunali di merito.
Nel 2026, il quadro giuridico si può riassumere in alcuni punti fermi:
Nessun limite d’età prestabilito: il mantenimento non cessa a 18 o 26 anni, ma solo con l’indipendenza economica.
Dovere condizionato all’impegno del figlio: il contributo spetta solo se il figlio dimostra di perseguire un percorso formativo o lavorativo coerente e diligente.
Valutazione concreta e proporzionata: il giudice deve considerare età, mercato del lavoro, contesto territoriale e risorse di entrambi i genitori.
Possibilità di revoca o riduzione: se il figlio è negligente o se cambiano le condizioni economiche dei genitori, l’assegno può essere modificato o revocato.
La novità del 2026 è, dunque, più sostanziale che formale: la giurisprudenza interpreta il mantenimento come un rapporto dinamico e proporzionale, fondato su una responsabilità condivisa.
Questo orientamento riflette una sensibilità diversa rispetto al passato, meno assistenziale e più attenta alla reciprocità: non solo il diritto del figlio a essere sostenuto, ma anche il diritto dei genitori a non essere gravati oltre misura quando il figlio non collabora o quando la loro situazione economica peggiora.
Questa impostazione trova piena conferma nelle due ordinanze del 2025 che, pur diverse, convergono nel riaffermare un principio di equilibrio: da un lato, la n. 12121 sulla autoresponsabilità del figlio; dall’altro, la n. 19288 sul principio di proporzionalità tra i genitori, di cui parleremo nel paragrafo successivo.
Ultime sentenze mantenimento figli maggiorenni: gli orientamenti più recenti della Cassazione
Le ultime sentenze sul mantenimento dei figli maggiorenni confermano un orientamento ormai consolidato: il diritto al mantenimento non dipende dall'età anagrafica, ma dall'effettiva mancanza di autonomia economica e dalla condotta tenuta dal figlio nel percorso verso l'indipendenza.
Tra le decisioni più significative vi è l'ordinanza della Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2025, n. 12121, che ha ribadito come l'obbligo dei genitori non cessi automaticamente con la maggiore età, ma venga meno quando il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica oppure avrebbe potuto conseguirla attraverso una condotta diligente. La Corte ha precisato che il sostegno familiare non può protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, richiamando il principio di autoresponsabilità già affermato dalla giurisprudenza precedente.
Pochi giorni prima, con l'ordinanza 15 aprile 2025, n. 9886, la Cassazione aveva escluso ancora una volta l'esistenza di un limite fisso, chiarendo che non è possibile individuare un'età valida in assoluto per la cessazione del mantenimento. Il giudice deve invece valutare il singolo caso considerando il percorso di studi, le condizioni personali del figlio, il contesto familiare e le concrete opportunità offerte dal mercato del lavoro.
Particolarmente rilevanti sono poi le decisioni sull'onere della prova. L'ordinanza n. 11502 del 1° maggio 2025 ha confermato che, quando si discute della permanenza del diritto al mantenimento, il figlio maggiorenne deve dimostrare le circostanze che giustificano il mancato raggiungimento dell'autonomia economica. Al contrario, il genitore che chiede la revoca dell'assegno può utilizzare anche presunzioni, come l'età avanzata, il completamento degli studi o la prolungata inattività lavorativa.
L'indirizzo è stato ulteriormente confermato nel 2026. Con l'ordinanza 11 maggio 2026, n. 13681, la Cassazione ha ribadito che per il cosiddetto "figlio adulto" la prova richiesta è particolarmente rigorosa e deve riguardare circostanze oggettive che abbiano concretamente impedito il raggiungimento dell'indipendenza economica. Nello stesso senso si pone l'ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1673, secondo cui chi ha ormai superato da tempo la maggiore età non può fare affidamento indefinitamente sul mantenimento familiare in assenza di un reale percorso di inserimento lavorativo.
Da queste pronunce emerge una linea interpretativa chiara: il mantenimento dei figli maggiorenni continua a svolgere una funzione educativa ed emancipativa, ma non può trasformarsi in una forma di assistenza permanente. I tribunali sono sempre più orientati a verificare in concreto l'impegno del figlio nello studio, nella formazione e nella ricerca di un'occupazione, bilanciando il principio di solidarietà familiare con quello di autoresponsabilità sancito dagli artt. 2 Cost. e 315-bis c.c. e valorizzato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.
Onere della prova nelle cause tra chi paga il mantenimento e chi lo riceve
Uno degli aspetti più importanti emersi dalle ultime sentenze sul mantenimento dei figli maggiorenni riguarda l'onere della prova.
L'orientamento consolidatosi tra il 2023 e il 2026 ha chiarito che il diritto al mantenimento non può essere presunto. Chi chiede il riconoscimento o la prosecuzione dell'assegno deve dimostrare l'esistenza dei presupposti che lo giustificano.
La pronuncia che ha segnato questo passaggio è Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2023, n. 26875. La Corte ha distinto tra il figlio neomaggiorenne che prosegue regolarmente gli studi e il cosiddetto "figlio adulto". Nel primo caso la prosecuzione del percorso formativo rappresenta normalmente un elemento sufficiente a giustificare il mantenimento. Nel secondo caso, invece, la prova richiesta diventa molto più rigorosa e deve riguardare circostanze concrete e oggettive che spieghino il mancato raggiungimento dell'autonomia economica.
Lo stesso principio è stato confermato da Cass. n. 35945/2023, Cass. n. 24391/2024, Cass. n. 11502/2025 e, da ultimo, Cass. n. 13681/2026, che hanno consolidato una distinzione oggi centrale nella pratica giudiziaria.
Se è il genitore obbligato a chiedere la revoca dell'assegno, dovrà allegare e dimostrare, anche attraverso presunzioni, che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica oppure che il mancato raggiungimento dipenda da inerzia o rifiuto ingiustificato di occasioni lavorative. L'età, il conseguimento di titoli di studio, la conclusione del percorso universitario o la prolungata inattività possono assumere rilevanza come elementi presuntivi.
La recente ordinanza Cass. n. 12121/2025 ha inoltre precisato che l'onere probatorio grava sempre sulla parte che invoca la persistenza o la cessazione del diritto, con possibilità di utilizzare presunzioni semplici. Si tratta di un orientamento ormai stabile, confermato anche da Cass. n. 13681/2026, e destinato a incidere in modo significativo sulle future controversie in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.
Questa evoluzione giurisprudenziale rappresenta probabilmente la vera novità degli ultimi anni: non una nuova legge sul mantenimento dei figli, ma un criterio più rigoroso nella verifica dell'effettiva necessità dell'assegno e dell'impegno concreto del figlio verso l'autonomia economica.
Conclusione
Il mantenimento dei figli nel 2026 non ha un limite d’età rigido, ma si fonda su un principio di equilibrio tra sostegno e responsabilità.
La Cassazione, con le sentenze più recenti (n. 5177/2024, n. 12121/2025, n. 19288/2025), ha ribadito che il diritto del figlio – e quindi il dovere del genitore – si giustifica solo se esiste un progetto educativo o formativo effettivo, perseguito con impegno e in modo coerente con le proprie capacità.
Non è sufficiente non lavorare: serve dimostrare di essersi realmente attivati per diventare autonomi.
Dall’altra parte, i genitori che chiedono la revoca dell’obbligo devono offrire elementi concreti che facciano presumere la fine del percorso formativo o il mancato impegno del figlio.
Le ultime sentenze sul mantenimento dei figli maggiorenni mostrano un orientamento sempre più chiaro: il mantenimento non è eterno, ma dura solo quanto serve per completare un percorso realistico di crescita e inserimento sociale.
Chi riceve il contributo deve poterlo giustificare con fatti verificabili; chi lo versa può chiederne la revisione se la situazione cambia o se l’obbligo si è protratto oltre misura.
In definitiva, la legge e la giurisprudenza attuali pongono al centro un principio di responsabilità reciproca: il genitore deve sostenere, il figlio deve collaborare.
Ogni caso, però, richiede una valutazione concreta e individuale: per questo è utile affidarsi a un avvocato esperto in diritto di famiglia, capace di valutare la documentazione e orientare la strategia più adatta.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti della sede più vicina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso
FAQ sul mantenimento dei figli nel 2025
1. Cosa prevede la nuova legge sul mantenimento dei figli nel 2026?
Nel 2026 non è stata introdotta una legge che stabilisca un’età limite per il mantenimento dei figli, ma la giurisprudenza più recente ha precisato che l’obbligo dei genitori termina quando il figlio raggiunge – o avrebbe potuto raggiungere con impegno – l’indipendenza economica. Le norme di riferimento restano gli articoli 315-bis, 316-bis e 337-septies del Codice civile, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità e autoresponsabilità.
2. Fino a che età i genitori devono versare il mantenimento dei figli?
Non esiste un’età fissa.
Il mantenimento dura finché il figlio non è economicamente autosufficiente, e quindi anche oltre i 18 o i 26 anni, se sta completando un percorso di studio o formazione coerente e dimostra di impegnarsi nella ricerca di un lavoro. Tuttavia, se il figlio non mostra un impegno reale o tiene un comportamento di inerzia, il giudice può disporre la revoca o riduzione dell’assegno.
3. Il mantenimento dei figli fino a 26 anni è un obbligo di legge?
No. Il limite dei 26 anni è spesso citato in modo improprio, ma non è previsto da alcuna norma. È solo un riferimento orientativo che la giurisprudenza considera in relazione al completamento degli studi universitari o di specializzazione. In ogni caso, il giudice valuta caso per caso, in base al percorso formativo, all’età e all’impegno effettivo del figlio.
4. Come funziona il mantenimento dei figli maggiorenni nel 2026?
Il mantenimento dei figli maggiorenni si fonda sugli stessi principi previsti per i minori, ma si adatta alla loro età e alla loro condizione. Resta dovuto se il figlio sta studiando o cercando lavoro con impegno, ma cessa se, pur potendo, non si attiva per rendersi autonomo. La Cassazione ha ribadito che il diritto si giustifica solo nell’ambito di un progetto formativo serio, non come forma di sostegno illimitato.
5. Cosa dicono le ultime sentenze sul mantenimento dei figli maggiorenni nel 2026?
Le più recenti decisioni – tra cui la Cass. 5177/2024, la 12121/2025 e la 19288/2025 – hanno chiarito tre punti fondamentali: il genitore che riceve il mantenimento deve provare che il figlio si impegna nello studio o nella ricerca di un lavoro; l’obbligo non può protrarsi oltre limiti di tempo e misura ragionevoli; l’importo va sempre adeguato alle reali risorse economiche dei genitori, in base al principio di proporzionalità dell’art. 337-ter c.c.
6. Chi deve provare che il figlio ha ancora diritto al mantenimento?
Secondo la Cassazione (sent. n. 5177/2024), l’onere della prova spetta al genitore che riceve il contributo. È lui che deve dimostrare che il figlio si trova ancora in una fase formativa o sta cercando lavoro con impegno. Il genitore che paga può invece limitarsi ad allegare elementi ragionevoli – come età, fine degli studi o inattività – per chiedere la revisione o la cessazione del mantenimento.
7. Cosa posso fare se credo che il mantenimento non sia più dovuto?
Il genitore può presentare ricorso al tribunale per chiedere la riduzione o la revoca dell’assegno, allegando prove o indizi che il figlio abbia raggiunto l’autonomia economica o non stia più proseguendo gli studi. Spetterà al giudice valutare le circostanze concrete e, se necessario, al figlio o al genitore convivente fornire le prove che giustificano il mantenimento.