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Affidamento ai Servizi Sociali: Come Funziona e in Cosa Consiste?

23 novembre 2023

Affidamento ai Servizi Sociali: Come Funziona e in Cosa Consiste?

L'affidamento ai servizi sociali rappresenta un aspetto cruciale nel diritto di famiglia, mirato a salvaguardare il benessere dei minori in situazioni familiari complesse. Tale pratica, dettagliatamente disciplinata dalla normativa italiana e influenzata anche dalla giurisprudenza europea, interviene quando la famiglia d'origine non è in grado di garantire adeguatamente la crescita e il sostegno del minore.

Questa guida esplora i diversi aspetti dell'affidamento ai servizi sociali, evidenziando come funziona, quali sono le sue finalità e in che modo viene implementato, secondo quanto stabilito dalla Cassazione 21 novembre 2023, n. 32290. Si tratta di una sentenza di grande interesse perché ripercorre l’intera disciplina che coinvolge l’affidamento ai servizi sociali.

Affidamento ai Servizi Sociali
Affidamento ai Servizi Sociali: Come Funziona e in Cosa Consiste?

Affidamento ai Servizi Sociali: Come Funziona e in Cosa Consiste?

L'affidamento ai servizi sociali, come delineato nella sentenza della Cassazione del 21 novembre 2023, n. 32290, è un concetto evolutosi significativamente nel tempo, regolamentato in maniera specifica dalla legge italiana. Con l'introduzione della Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 5-bis, modificata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 28, comma 1, lettera d, in vigore dal 28 febbraio 2023, l'affidamento ai servizi sociali è stato riconosciuto come una forma particolare di affidamento a terzi. Questa modalità si distingue per le sue peculiarità, dovute alla natura e alle funzioni istituzionali dei servizi sociali, oltre che per le motivazioni che spingono il giudice a scegliere un ente pubblico piuttosto che una persona fisica all'interno della famiglia.

Il fulcro di tale processo di affidamento risiede nei diritti fondamentali del minore, tra cui spicca il diritto di crescere all'interno della propria famiglia, ricevendo dai genitori le necessarie cure, educazione e assistenza morale e materiale. Tuttavia, come stabilito dall'articolo 315 bis del Codice Civile e dalla Legge n. 184 del 1983, art. 1, nel caso i genitori risultino inadeguati, si rendono necessari interventi di sostegno esterni.

L'articolo 30 della Costituzione Italiana afferma che i genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, indipendentemente dalla loro nascita all'interno o fuori del matrimonio. In presenza di incapacità genitoriale, la legge interviene per garantire l'assolvimento di questi compiti essenziali. Secondo gli articoli 330 e 333 del Codice Civile, il giudice può prendere provvedimenti adeguati in situazioni dove i comportamenti dei genitori risultano dannosi per il minore, arrivando anche a disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare e, nelle circostanze più gravi, a decretare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Questi principi e disposizioni normative sottolineano la flessibilità e l'attenzione ai bisogni specifici dei minori nel sistema giuridico italiano, confermando che l'interesse del minore deve sempre essere posto al centro di ogni decisione legata all'affidamento, che sia in un contesto familiare o tramite i servizi sociali.

Il Contesto Europeo e la Tutela dei Diritti dei Minori

La sentenza della Cassazione del 21 novembre 2023, n. 32290, enfatizza l'importanza di integrare e armonizzare i principi dell'affidamento ai servizi sociali con quelli stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU). Secondo l'articolo 117 della Costituzione Italiana, le norme nazionali devono essere valutate alla luce di questi principi europei per garantirne la costituzionalità.

In particolare, l'articolo 8 della Convenzione tutela la vita familiare, stabilendo che qualunque intervento dei pubblici poteri nella sfera privata e familiare deve essere necessario, basato su una chiara giustificazione legale e mirato a un fine legittimo. Questa ingerenza deve rispettare il principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito, con un'attenzione particolare al miglior interesse del minore, che generalmente prevale sugli interessi dei genitori.

La Corte EDU ha stabilito che l'allontanamento dei minori dal contesto familiare è una misura grave e, come tale, deve essere giustificata esclusivamente dalla necessità di proteggere il miglior interesse del minore. Tale intervento è considerato temporaneo e deve essere revocato non appena le circostanze lo consentono, favorendo il ricongiungimento familiare ogniqualvolta sia fattibile. L'adeguatezza di queste misure viene anche misurata in base alla rapidità della loro implementazione, considerando l'impatto del tempo sui rapporti tra il minore e i genitori.

Inoltre, la Corte EDU ha sottolineato che, sebbene sia ragionevole affidarsi ai servizi sociali per la gestione quotidiana del benessere dei minori, questi non devono alterare nella pratica le decisioni dei tribunali. È fondamentale che i tribunali mantengano un controllo costante sul lavoro dei servizi sociali per assicurare che le loro azioni siano in linea con le decisioni giudiziarie, evitando qualsiasi contraddizione con le direttive delle autorità. Questo approccio garantisce che l'interesse del minore rimanga sempre al centro di ogni decisione e azione intrapresa nel contesto dell'affidamento ai servizi sociali.

Affidamento ai Servizi Sociali: Tipologie di Intervento a Favore del Minore

La sentenza della Cassazione del 21 novembre 2023, n. 32290, sottolinea che, in presenza di genitori ritenuti in tutto o in parte inadeguati, gli interventi a tutela dei minori possono essere classificati in due categorie principali:

  • Interventi di Sostegno e Supporto alla Famiglia: Questi interventi si configurano come misure ampliative delle risorse destinate al benessere del minore. In questi casi, il giudice affianca alla famiglia un soggetto terzo con il duplice scopo di assistere i genitori nell'esercizio delle loro funzioni e di supportare direttamente il minore. Un aspetto fondamentale di questi interventi è che non privano i genitori dei loro poteri e doveri, ma si aggiungono alle risorse familiari esistenti, nel rispetto del diritto di autodeterminazione e con l'obiettivo primario di salvaguardare il miglior interesse del minore.
  • Interventi Ablativi: In situazioni dove i genitori sono completamente o parzialmente incapaci di adempiere ai loro doveri, può essere decretata la decadenza dalla responsabilità genitoriale o possono essere imposti limiti alle loro funzioni. In questi casi, alcune competenze genitoriali vengono tolte e affidate a terzi. Questi interventi possono essere parzialmente ablativi, dove solo alcune competenze sono sottratte, o totalmente ablativi, dove i genitori perdono la responsabilità genitoriale e vengono sostituiti da un tutore nominato. È importante notare che, anche in caso di decadenza, persiste il dovere di mantenimento da parte dei genitori.
Nel quadro giuridico attuale, si osserva un'ampia gamma di provvedimenti possibili, che vanno dall'ampliamento delle risorse familiari alla sottrazione di competenze genitoriali, fino a soluzioni miste che combinano entrambi gli approcci. In questo contesto, l'affidamento ai servizi sociali si inserisce come una misura versatile, adattabile alle esigenze specifiche di ciascun caso, con l'obiettivo supremo di garantire il miglior interesse del minore.

Evoluzione e Caratteristiche dell'Affidamento ai Servizi Sociali

Secondo la sentenza della Cassazione del 21 novembre 2023, n. 32290, il provvedimento di affidamento ai servizi sociali si è evoluto nel tempo, assumendo finalità e contenuti diversi a seconda delle circostanze. Originariamente, la base normativa di questo provvedimento era identificabile nel R.D.L. n. 1404 del 1934, artt. 25 e 26, convertito nella L. n. 835 del 1935, che indicava le misure applicabili ai minori in situazioni irregolari. L'affidamento al servizio sociale minorile, distinto dal collocamento in una "casa di rieducazione", poteva essere disposto quando il minore si trovava in condizioni previste dall'art. 333 c.c., specialmente in caso di comportamenti pregiudizievoli dei genitori.

La legislazione, tuttavia, lasciava ampio spazio alla discrezionalità del giudice nell'attuazione di questi provvedimenti, pur sottolineando che l'obiettivo principale doveva essere il superamento della condotta pregiudizievole dei genitori senza necessariamente arrivare alla decadenza dalla responsabilità genitoriale. Questa visione è stata ulteriormente confermata e precisata dalla L. n. 184 del 1983, art. 5-bis, che collega l'affidamento al servizio sociale alla dichiarazione di limitazione della responsabilità genitoriale.

L'affidamento ai servizi sociali può quindi assumere diverse forme, a seconda delle esigenze del caso specifico. In alcuni casi, i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali, mentre in altri possono essere integrativi o additivi, fungendo più da mandato di vigilanza e supporto.

Un aspetto distintivo dell'affidamento ai servizi sociali, rispetto all'affidamento a terzi in ambito familiare, è che il minore non viene sempre spostato dalla residenza del genitore con cui conviveva prima dell'affidamento. Inoltre, i servizi sociali hanno compiti propri, derivanti dalla legge, in particolare dalla Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328, e possono svolgere ruoli diversi nel processo che riguarda i minori, da ausiliari del giudice nell'attuazione dei provvedimenti di affidamento a responsabili di indagini conoscitive sulle condizioni di vita del minore.

In sintesi, il provvedimento di affidamento ai servizi sociali rappresenta un'importante risorsa nel diritto di famiglia, offrendo soluzioni flessibili e adattabili alle necessità specifiche di ogni minore coinvolto.

Distinzioni nell'Affidamento ai Servizi Sociali: Durante e a Conclusione del Processo

La Cassazione, nella sua sentenza del 21 novembre 2023, n. 32290, chiarisce che esistono differenze significative tra l'affidamento ai servizi sociali disposto durante il corso di un procedimento legale e quello stabilito alla sua conclusione.

  • Affidamento in Corso di Procedimento: Quando l'affidamento ai servizi sociali è disposto in corso di causa, il giudice deve valutare attentamente le ragioni che hanno portato a tale decisione. Se le motivazioni sono legate a un procedimento ai sensi dell'art. 333 c.c., come un conflitto di interessi tra il minore e i genitori, è obbligatorio nominare un curatore speciale per evitare la nullità del procedimento. Tuttavia, se l'affidamento è finalizzato a supportare il minore senza che emerga una condotta pregiudizievole da parte dei genitori, la nomina di un curatore speciale non è necessaria. In questi casi, l'affidamento ha l'obiettivo di fornire sostegno alla genitorialità e vigilanza, senza necessariamente imporre un termine definitivo, essendo una misura provvisoria.
  • Affidamento a Conclusione del Processo: Al termine del processo, è consigliabile stabilire un termine per l'affidamento ai servizi sociali per sottolinearne il carattere provvisorio e temporaneo, in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tuttavia, anche in assenza di un termine finale, l'affidamento non è considerato definitivo e può essere sempre revocato o modificato. Questo approccio si basa sulla convinzione che le circostanze possono evolversi e che le esigenze del minore possono cambiare nel tempo. Nel regime giuridico precedente alla riforma del D.Lgs. n. 149 del 2022, il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e 79 c.p.c., rappresentava gli interessi del minore in modo indipendente ed imparziale. Con la riforma, è stata introdotta la possibilità di attribuire al curatore speciale poteri di rappresentanza sostanziale, sia nel corso del procedimento sia alla sua conclusione, specialmente quando si conclude con una limitazione della responsabilità genitoriale. La nomina del curatore speciale, in questi casi, rimane facoltativa, ma sottolinea l'importanza di una rappresentanza dedicata e specifica per i minori in situazioni giuridiche complesse.
In sintesi, la sentenza evidenzia la necessità di un approccio flessibile e adattabile nell'affidamento ai servizi sociali, considerando le specificità di ogni caso e la priorità del miglior interesse del minore.

Conclusioni e Linee Guida sull'Affidamento ai Servizi Sociali

Dalla sentenza della Cassazione del 21 novembre 2023, n. 32290, emergono conclusioni fondamentali riguardo l'approccio all'affidamento dei minori ai servizi sociali, che possono essere riassunte in due punti principali:

  • Affidamento con Mandato di Vigilanza e Supporto: Questo tipo di affidamento non comporta una limitazione della responsabilità genitoriale. Qui, il giudice conferisce un mandato specifico ai servizi sociali per supportare e assistere sia i genitori che i figli, oltre a vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore. In questo contesto, non è generalmente richiesta la nomina di un curatore speciale, a meno che non emerga un conflitto di interessi. Il giudice deve delineare in modo chiaro e dettagliato i compiti affidati ai servizi sociali, escludendo poteri decisori e stabilendo tempi rapidi per l'attuazione delle misure.
  • Affidamento Conseguente a Limitazione della Responsabilità Genitoriale: Quando l'affidamento si verifica in seguito a un provvedimento che limita la responsabilità genitoriale, questo rappresenta un intervento più incisivo nella sfera privata e familiare. Tale provvedimento richiede una giustificazione forte, fondata sulla necessità di tutelare gli interessi morali e materiali del minore. In questi casi, è indispensabile la discussione del caso nel contraddittorio, coinvolgendo anche il minore e la sua rappresentanza imparziale attraverso un curatore speciale. Il giudice deve assicurarsi che le azioni dei servizi sociali siano proporzionate agli obiettivi perseguiti e che rispettino i limiti imposti dalla limitazione della responsabilità genitoriale.

Importanza della Chiarezza e della Proporzionalità

In entrambi i casi, è fondamentale che i servizi sociali operino entro i confini stabiliti dalla decisione giudiziaria, con compiti ben definiti e una vigilanza costante sul loro operato per garantire che le azioni intraprese siano sempre nel miglior interesse del minore. Questo approccio richiede una comprensione profonda e sensibile delle dinamiche familiari e dei bisogni individuali del minore, sottolineando l'importanza di soluzioni su misura e di un monitoraggio attento e continuo da parte delle autorità giudiziarie.