IMU Separazione Casa Coniugale: la Definizione di Prima Casa e il Concetto di Abitazione Principale
Prima di esaminare le recenti modifiche alla normativa sull'IMU, è fondamentale chiarire la definizione di "prima casa" e il concetto di "abitazione principale". La prima casa è l'immobile in cui risiede e ha il domicilio la famiglia del contribuente. L'IMU, quindi, è applicata solamente alle seconde case e alle unità immobiliari che non rientrano nelle aree catastali considerate di lusso secondo i parametri dell'urbanistica. L'abitazione principale gode invece di un'esenzione IMU, il che significa che il proprietario non deve pagare questa imposta per la casa in cui risiede.
Assegnazione della Casa Coniugale nella separazione e l'IMU
Nei casi di separazione coniugale, una delle questioni fondamentali riguarda l'assegnazione della casa coniugale.
In genere, se ci sono figli coinvolti, la casa coniugale viene assegnata al coniuge con la custodia dei minori.
Ma cosa accade con l’IMU?
Se si considera l’ipotesi di due coniugi separati però, variano diverse cose. Prima di tutto, secondo quanto dispone la legge sull’IMU in relazione alla casa ex-coniugale, qualora venisse assegnata al coniuge più debole della coppia (in genere la moglie con la quale magari vivranno i figli), l'IMU è dovuta da questi, sempre che sia dovuta.
L’ex coniuge assegnatario tuttavia, nel caso in cui rimanesse residente nell’immobile, non avrà l’obbligo di versare l’IMU essendo quella la sua prima casa.
Se la residenza fosse diversa rispetto alla casa coniugale, l’onere di pagare l’IMU graverebbe sempre sull’ex coniuge nonostante l’assegnazione.
Nel caso in cui ci fossero cambiamenti di residenza in itinere, per cui il coniuge assegnatario si trovasse a registrare la propria residenza altrove, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per la revoca dell’assegnazione. In questa circostanza, egli potrebbe comunque essere esentato dal pagare l’IMU, anche se dovesse continuare a non abitare l’immobile.
Inoltre la casa che il giudice assegna all’ex coniuge, non dev’essere intesa come seconda casa dal coniuge non assegnatario. Questo comporta che la tassa imposta sull’abitazione non possa gravare sul soggetto non assegnatario anche qualora dovesse rimanerne proprietario.
La sentenza di Cassazione del 2023
Una recente sentenza di Cassazione è intervenuta sulla questione ed ha indicato che:
Il legislatore ha dettagliatamente regolamentato il requisito fiscale nel caso di scioglimento del matrimonio, stabilendo che, esclusivamente per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, il soggetto passivo del tributo è il coniuge al quale viene assegnata la casa coniugale mediante un provvedimento giurisdizionale.
In particolare, l'articolo 4, comma 12-quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, disciplina questa specifica situazione: “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché' all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
In seguito a questa modifica legislativa, dunque, il legislatore ha stabilito che la responsabilità dell'I.M.U. viene trasferita dal proprietario all'assegnatario dell'abitazione, in modo tale che l'imposta sia a carico dell'utilizzatore designato, con esenzione dal pagamento per il coniuge non assegnatario, anche se quest'ultimo è il proprietario dell'intero immobile.
La Legge 160/19 e IMU per casa coniugale dopo la separazione
La Legge 160/19 riguardante l'IMU stabilisce che l'abitazione principale è l'immobile in cui il possessore e i membri del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e anagraficamente. Inoltre, la legge prevede l'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale non di lusso del contribuente, anche nel caso in cui sia assegnata al coniuge affidatario dei figli a seguito di separazione legale.
Con le modifiche apportate all'IMU dalla Legge 160/19, la normativa ha subito delle leggere modifiche, stabilendo che il beneficiario dell'esenzione dall'imposta per l'abitazione principale è il genitore affidatario dei figli (anziché il coniuge assegnatario dell'immobile).
Questa modifica normativa ha suscitato alcune perplessità, specialmente riguardo alla situazione in cui i coniugi non avessero figli o in cui i figli, essendo maggiorenni, avessero un nucleo familiare separato.
Tuttavia, tramite la Circolare numero 1/DF del 18 marzo 2020, il Dipartimento finanze del MEF ha fornito chiarimenti in merito. La circolare afferma che la differente formulazione della norma, che ora fa riferimento alla casa familiare e al genitore, invece che alla casa coniugale e al coniuge, ha lo scopo di chiarire che rientrano nell'ambito dell'abitazione principale anche i casi in cui viene emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare senza che ci sia un precedente rapporto coniugale. Inoltre, viene precisato che non ci sono stati cambiamenti rispetto alla precedente disciplina.