IMU coniugi separati legalmente con residenze diverse: quando spetta l'esenzione
Quando i coniugi si separano e fissano residenze diverse, l’IMU va valutata distinguendo tre profili: chi è proprietario, chi ha l’assegnazione della casa familiare e chi vi abita davvero. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, l’esenzione per abitazione principale non può più essere negata solo perché l’altro coniuge vive altrove. Conta la posizione del soggetto passivo: deve avere nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Nel caso della casa assegnata, però, entra in gioco una regola specifica. L’art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012 ha previsto che, ai soli fini IMU, l’assegnazione della casa coniugale si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. La L. 160/2019, art. 1, commi 740, 741 e 743, conferma poi che il genitore assegnatario della casa familiare è soggetto passivo dell’imposta.
In pratica:
- se la casa è assegnata e l’assegnatario vi risiede e dimora abitualmente, l’IMU non è dovuta, salvo immobili di lusso;
- se la casa è assegnata ma l’assegnatario non vi abita stabilmente, l’IMU può essere dovuta da lui;
- se non c’è assegnazione, ciascun comproprietario risponde secondo la propria quota.
L’errore più frequente è pensare che la separazione, da sola, basti a eliminare l’imposta. Non è così: servono titolo, residenza e uso effettivo dell’abitazione.
IMU coniugi separati comproprietari: chi paga l'imposta
Nel caso di IMU coniugi separati comproprietari, il primo controllo riguarda l’esistenza di un provvedimento di assegnazione. Se il giudice ha assegnato la casa familiare a uno dei due, la soggettività passiva si concentra sull’assegnatario, anche quando l’altro coniuge resta proprietario dell’intero immobile o di una quota. È il principio ribadito anche da Cass. civ., Sez. V, ordinanza 11 giugno 2024, n. 16260: l’imposizione segue l’utilizzo qualificato dell’immobile e non la sola intestazione formale.
Se invece manca un provvedimento di assegnazione, si applicano le regole ordinarie. Ogni comproprietario è soggetto passivo IMU per la propria quota. Questo significa che il coniuge che continua a vivere nella casa potrà invocare l’esenzione solo per la sua quota, se l’immobile è la sua abitazione principale; l’altro, che vive altrove, normalmente dovrà pagare l’IMU sulla propria quota come su un immobile non adibito ad abitazione principale.
Nella pratica, le situazioni più delicate sono quelle in cui uno dei due resta nella casa “di fatto”, senza un provvedimento chiaro. In questi casi il Comune può chiedere l’imposta al proprietario o ai comproprietari, perché non opera il trasferimento della soggettività passiva previsto per la casa assegnata. Per evitare contestazioni, è opportuno conservare il verbale di separazione omologato, la sentenza o il provvedimento che regola l’uso dell’immobile, oltre alla documentazione anagrafica aggiornata.
Casa assegnata al coniuge separato IMU: quando è dovuta
La casa assegnata al coniuge separato IMU non segue una regola automatica di esenzione. L’assegnazione produce un effetto importante: individua nell’assegnatario il soggetto passivo, perché ai fini IMU gli attribuisce un diritto di abitazione. Tuttavia, per non pagare l’imposta, l’immobile deve anche essere abitazione principale dell’assegnatario.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza 19 febbraio 2025, n. 4303, ha chiarito che l’art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012 regola la soggettività passiva, ma non crea una nuova esenzione svincolata dai requisiti ordinari. Occorrono quindi residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile. Se manca uno di questi elementi, la casa assegnata non può essere trattata come abitazione principale.
Un esempio ricorrente è quello del genitore che ottiene l’assegnazione della casa familiare, ma poi si trasferisce stabilmente altrove, magari mantenendo solo formalmente la residenza. In una situazione simile il Comune può contestare l’esenzione, perché ciò che rileva non è soltanto il dato anagrafico, ma anche l’effettivo utilizzo quotidiano dell’abitazione.
Diverso è il caso in cui l’assegnatario viva realmente nella casa con i figli e l’immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9. In questa ipotesi l’assimilazione all’abitazione principale consente l’esclusione dall’IMU, mentre il coniuge non assegnatario resta fuori dal tributo, pur se proprietario.
Quando si perde il beneficio fiscale sull'abitazione familiare
L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale, ma affinché una casa assegnata sia considerata tale, occorre che vi sia sia residenza anagrafica che dimora abituale. Questo è il punto centrale ribadito dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Un esempio pratico: se un coniuge ottiene l’assegnazione dell’immobile e vi risiede effettivamente con i figli, senza che l’immobile rientri nelle categorie catastali di lusso, l’IMU non sarà dovuta. Ma se decide di trasferire la propria residenza altrove o non vi abita più stabilmente, pur mantenendo la residenza formale, l’esenzione decade.
In ogni caso, è fondamentale monitorare eventuali variazioni anagrafiche o fattuali, poiché un cambio di residenza o di uso dell’immobile comporta conseguenze fiscali immediate. È utile conservare la documentazione relativa all’assegnazione e aggiornare tempestivamente ogni modifica.
Quando il proprietario resta escluso dall'imposta
Il coniuge separato non assegnatario IMU di regola non è tenuto a pagare l’imposta sulla casa familiare assegnata all’altro coniuge. Questo vale anche se è proprietario esclusivo o comproprietario dell’immobile. La ragione è che, ai soli fini IMU, l’assegnazione giudiziale costituisce un diritto di abitazione in favore dell’assegnatario e sposta su quest’ultimo la soggettività passiva.
La regola è particolarmente utile nei casi in cui un coniuge lasci la casa familiare a seguito della separazione, ma continui a risultare intestatario dell’immobile. In presenza di un valido provvedimento di assegnazione, non è la proprietà a determinare il pagamento, bensì il titolo di godimento attribuito dal giudice. Cass. civ., Sez. V, ordinanza 11 giugno 2024, n. 16260, ha confermato che il proprietario non assegnatario viene liberato dall’imposizione sull’immobile assegnato.
Occorre però distinguere. Se l’assegnazione manca, oppure se è venuta meno, si torna al regime ordinario: ciascun proprietario risponde per la propria quota, salvo l’eventuale esenzione personale per chi vi risiede e dimora abitualmente. Inoltre, dopo il divorzio, è necessario verificare se l’assegnazione sia stata confermata: se non lo è, il precedente provvedimento assunto in separazione può non bastare più a fondare l’uso esclusivo della casa.
Per questo, prima di non versare l’IMU, il coniuge non assegnatario dovrebbe controllare che l’assegnazione sia ancora efficace e che l’altro coniuge utilizzi realmente l’immobile come abitazione principale.
Le regole applicate dai giudici negli ultimi anni
La normativa attuale (DL 16/2012, Legge 160/2019) e le ultime pronunce giurisprudenziali convergono su un punto: l’IMU, in caso di separazione, è dovuta solo da chi utilizza concretamente l’immobile come abitazione principale e ha titolo giuridico (es. assegnazione con diritto di abitazione).
La Cassazione con ordinanza n. 4303/2025 ha specificato che l’assegnazione non è sufficiente per l’esenzione se non vi è anche residenza e dimora. La Legge 160/2019 ha inoltre sostituito il riferimento al “coniuge assegnatario” con quello al “genitore affidatario”, estendendo l’ambito dell’esenzione anche alle coppie di fatto.
Tutte queste evoluzioni normative rafforzano l’importanza della valutazione caso per caso e della documentazione formale.
Abitazione principale e immobili non agevolati: le differenze
L’abitazione principale, per godere dell’esenzione IMU, deve essere non di lusso e costituire la residenza anagrafica e dimora abituale del possessore. Le seconde case, invece, sono sempre soggette all’imposta, salvo casi particolari (es. comodati gratuiti regolarmente registrati).
Nel caso della separazione, il concetto di “abitazione principale” viene traslato sull’assegnatario, ma solo se soddisfa entrambi i requisiti richiesti. Il coniuge non assegnatario, che non ha la disponibilità dell’immobile, non potrà essere soggetto passivo se esiste un’assegnazione giudiziale valida e l’altro risiede stabilmente nell’immobile.
Verifiche da effettuare prima di versare il tributo
In studio, affrontiamo frequentemente casi in cui i coniugi sono comproprietari, ma solo uno risiede nella casa assegnata. Alcuni credono erroneamente che la sola assegnazione o la sola proprietà bastino per determinare l’obbligo IMU.
In realtà, occorre un’attenta valutazione: serve l’assegnazione, ma anche la residenza e la dimora effettiva. In mancanza, l’esenzione non è applicabile e l’IMU diventa dovuta. In presenza di incertezze, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto per verificare la situazione documentale e, se necessario, chiedere una rettifica o un nuovo provvedimento.
Conclusioni
L’IMU in caso di separazione va gestita con attenzione. La semplice proprietà non comporta necessariamente l’obbligo d’imposta. È il coniuge assegnatario, se utilizza l’immobile come abitazione principale, a essere tenuto all’IMU solo in assenza dei requisiti per l’esenzione. Il coniuge non assegnatario è generalmente esonerato.
È fondamentale avere documentazione aggiornata e verificare sempre la coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.
Se desideri una consulenza legale, puoi contattare i recapiti della sede più vicina.
Articolo redatto da Avv. Prof. Marco Ticozzi – Professore Aggregato di Diritto Privato presso Università Ca’ Foscari Venezia – Studio Legale a Padova, Mestre Venezia e Treviso
FAQ su IMU e separazione coniugale
Chi paga l’IMU se la casa è assegnata a uno solo dei coniugi?
Il coniuge assegnatario, se non ci sono le condizioni per l’esenzione.
Il coniuge non assegnatario deve pagare l’IMU?
No, se l’assegnatario ha diritto di abitazione e usa la casa come abitazione principale.
Serve la residenza per evitare l’IMU?
Sì, ma non basta: serve anche la dimora abituale.
L’assegnazione della casa è sufficiente per non pagare l’IMU?
No. Occorrono anche residenza e uso abituale.
IMU casa coniugale: chi paga se non c’è assegnazione?
Entrambi i proprietari pagano per la loro quota.
È possibile che l’assegnatario debba pagare l’IMU?
Sì, se non abita o non ha la residenza anagrafica nell’immobile.
L’IMU si paga anche per i figli maggiorenni non conviventi?
Sì, se l’immobile non è abitazione principale per chi lo occupa.