Assegno divorzio una tantum tassazione: Indeducibilità dal reddito di chi lo corrisponde
Una delle questioni fondamentali riguardanti l'assegno divorzile una tantum è la sua indeducibilità dal reddito del soggetto obbligato.
Tale indeducibilità è un effetto che si desume indirettamente dalla formulazione dell'art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/1986. Secondo questa disposizione, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."
Dalla norma si evince chiaramente che solo l'assegno divorzile periodico è deducibile, mentre per quello corrisposto in modalità una tantum non vi è alcuna menzione. Questa conclusione è stata specificata anche dalla Cassazione, che ha ribadito che solo l'assegno periodico è deducibile ai fini dell'applicazione dell'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), escludendo quindi l'assegno divorzile una tantum.
Non è reddito per chi lo percepisce nel divorzio
Un altro aspetto importante dell'assegno divorzile una tantum è che non costituisce un reddito per chi lo percepisce. La Cassazione ha sottolineato questa caratteristica, affermando che l'obbligazione tributaria riguardante la tassazione degli assegni periodici è limitata a tali importi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In altre parole, gli assegni periodici sono soggetti a tassazione, mentre l'assegno divorzile una tantum non lo è.
La motivazione di questa differenza di trattamento risiede nella tutela dell'accipiens, ossia il coniuge che riceve l'assegno una tantum. Il legislatore ha scelto di non sottoporre tale importo a tassazione per proteggere il coniuge economicamente più debole. Al contrario, gli assegni periodici, essendo assimilati a redditi da lavoro dipendente, sono soggetti a tassazione, ma possono essere dedotti dal reddito di chi li corrisponde.
Tassazione Assegno divorzile una tantum: Non è necessario dichiararlo
Dopo aver chiarito gli aspetti fiscali dell'assegno divorzile una tantum, è importante affrontare un'ultima questione: chi percepisce tale assegno deve includerlo nella propria dichiarazione dei redditi?
La risposta è no. Contrariamente all'assegno divorzile periodico, l'assegno una tantum non deve essere dichiarato. Come abbiamo visto in precedenza, esso non costituisce reddito per chi lo riceve e, di conseguenza, non è soggetto a tassazione. Pertanto, non vi è alcun obbligo di includerlo nella dichiarazione dei redditi.
Assegno una Tantum Divorzio Tassazione: Conclusioni
L'assegno divorzile una tantum rappresenta un importante strumento per garantire il sostegno economico al coniuge nel contesto di una separazione o di un divorzio. Dal punto di vista fiscale, esso presenta alcune peculiarità significative. In primo luogo, l'assegno una tantum non è deducibile dal reddito di chi lo corrisponde, a differenza dell'assegno periodico. In secondo luogo, non costituisce reddito per chi lo percepisce e, pertanto, non è soggetto a tassazione.
È importante comprendere queste implicazioni fiscali al fine di adempiere correttamente agli obblighi e alle normative tributarie. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un professionista fiscale o un avvocato specializzato in diritto di famiglia per ottenere informazioni specifiche e consulenza personalizzata in base alla propria situazione.
In conclusione, l'assegno divorzile una tantum rappresenta un importante strumento di protezione per il coniuge economicamente più debole. La sua indeducibilità dal reddito di chi lo corrisponde e l'assenza di tassazione per chi lo riceve ne fanno un aspetto significativo nella pianificazione finanziaria e nell'affrontare le conseguenze fiscali di un divorzio o di una separazione legale.