Separazione e divorzio insieme: quando è possibile nello stesso procedimento
La legge italiana consente oggi di chiedere separazione e divorzio insieme, cioè all’interno dello stesso procedimento giudiziario. Non si tratta di una fusione delle due decisioni in un unico provvedimento immediato, ma della possibilità di presentare entrambe le domande nello stesso ricorso introduttivo.
Il riferimento normativo è l’art. 473-bis.49 del codice di procedura civile, introdotto dal d.lgs. 149/2022 nell’ambito della riforma Cartabia. La disposizione stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possano proporre anche la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, insieme alle richieste connesse.
In termini pratici questo significa che, quando si avvia una causa di separazione, è possibile inserire già nello stesso atto anche la richiesta di divorzio. Il procedimento resta unico, ma il giudice dovrà comunque rispettare le diverse condizioni previste dalla legge per le due decisioni.
La domanda di divorzio, infatti, diventa procedibile solo dopo il decorso dei termini previsti dalla legge: sei mesi in caso di separazione consensuale e dodici mesi in caso di separazione giudiziale, calcolati dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice. Inoltre è necessario che la sentenza di separazione sia passata in giudicato.
Questa possibilità consente di impostare sin dall’inizio l’intero percorso della crisi matrimoniale. Le parti possono definire in anticipo le condizioni economiche, le decisioni relative ai figli e le altre questioni familiari che saranno valide sia per la separazione sia per il divorzio.
Il risultato è una gestione più lineare della procedura: invece di aprire due procedimenti distinti a distanza di mesi o anni, si utilizza un unico fascicolo processuale, con un evidente risparmio di tempi e costi.
Perché l’ordinamento prevede due passaggi nella fine del matrimonio
Per comprendere davvero il significato della separazione e divorzio insieme, è utile ricordare che separazione e divorzio restano due istituti giuridici diversi, con effetti differenti sul matrimonio.
La separazione personale dei coniugi, disciplinata dagli articoli 150 e seguenti del codice civile, non scioglie il matrimonio ma ne sospende alcuni obblighi. Con la separazione cessano, ad esempio, l’obbligo di convivenza e quello di fedeltà, mentre restano altri effetti del vincolo coniugale, tra cui alcuni diritti successori.
Il divorzio, regolato dalla legge n. 898 del 1970, produce invece lo scioglimento definitivo del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Dopo il divorzio le parti riacquistano lo stato libero e possono contrarre un nuovo matrimonio.
Per molti anni il sistema italiano ha mantenuto una separazione netta tra queste due fasi. Prima era necessario ottenere una sentenza di separazione e solo successivamente, dopo un determinato periodo di tempo, era possibile avviare un nuovo giudizio per il divorzio.
Il legislatore ha progressivamente ridotto la durata di questo intervallo. Dal 2015, con la cosiddetta riforma del divorzio breve, il termine minimo è stato ridotto a sei mesi per la separazione consensuale e a dodici mesi per quella giudiziale.
La riforma Cartabia ha introdotto un ulteriore passo verso la semplificazione: pur mantenendo la distinzione tra i due istituti, ha consentito di gestire entrambe le domande nello stesso procedimento. In questo modo la separazione continua a rappresentare un passaggio giuridico autonomo, ma non è più necessario avviare un nuovo processo per arrivare al divorzio.
Separazione e divorzio contestuale dopo la riforma Cartabia
L’idea di una separazione e divorzio contestuale nasce proprio con l’obiettivo di semplificare il percorso giudiziario delle crisi matrimoniali. Prima della riforma Cartabia, la regola era quella di due procedimenti distinti: uno per la separazione e uno successivo per il divorzio.
Questo sistema comportava inevitabilmente una duplicazione di attività processuali. Dopo aver ottenuto la separazione, i coniugi dovevano presentare un nuovo ricorso, pagare un ulteriore contributo unificato e affrontare una nuova fase processuale.
Con l’introduzione dell’art. 473-bis.49 c.p.c. il legislatore ha previsto la possibilità di proporre nello stesso atto:
- la domanda di separazione personale;
- la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le domande connesse relative a figli, mantenimento e aspetti patrimoniali.
Il dibattito è stato risolto dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 28727 del 2023, che ha chiarito definitivamente l’ammissibilità del cumulo delle domande nello stesso processo. La Corte ha evidenziato che il sistema introdotto dalla riforma mira a favorire la concentrazione delle tutele e l’economia processuale, consentendo alle parti di impostare fin dall’inizio tutte le questioni relative alla fine del matrimonio.
Di conseguenza, anche quando i coniugi presentano una domanda concordata e intendono definire consensualmente la loro situazione, può essere utilizzato un unico procedimento che contenga sia la richiesta di separazione sia quella di divorzio.
Naturalmente il giudice dovrà comunque rispettare i presupposti previsti dalla legge per ciascuna decisione. La separazione verrà pronunciata per prima; solo dopo il decorso dei termini previsti e il passaggio in giudicato della relativa sentenza potrà essere esaminata la domanda di divorzio.
I tempi tra la decisione di separarsi e lo scioglimento del vincolo
Anche quando i coniugi scelgono di avviare separazione e divorzio insieme nello stesso procedimento, la legge italiana mantiene un intervallo minimo tra le due decisioni. Questo intervallo non riguarda il processo in sé – che può essere unico – ma il momento in cui il giudice può pronunciarsi sul divorzio.
La disciplina deriva dalla legge sul divorzio (legge n. 898/1970), modificata nel 2015 con l’introduzione del cosiddetto divorzio breve. Oggi i termini sono significativamente più brevi rispetto al passato e consentono di arrivare allo scioglimento del matrimonio in tempi relativamente contenuti.
In particolare:
- se la separazione è consensuale, il divorzio può essere richiesto dopo sei mesi;
- se la separazione è giudiziale, il termine è dodici mesi.
Quando le parti presentano un ricorso cumulativo, la domanda di divorzio è già contenuta nello stesso fascicolo. Tuttavia il giudice non può decidere immediatamente su di essa: deve prima pronunciare la separazione e attendere il decorso del termine previsto dalla legge.
Un ulteriore requisito è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Solo quando questa decisione non è più impugnabile la domanda di divorzio può essere esaminata. In presenza di impugnazioni, ad esempio con un appello, la fase relativa al divorzio resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Per questo motivo, anche se il procedimento è unico, le due fasi mantengono una propria autonomia giuridica e temporale. Il vantaggio consiste nel fatto che non è necessario avviare un nuovo processo: il giudice proseguirà nello stesso fascicolo fino alla decisione definitiva sul matrimonio.
Ricorso cumulativo separazione e divorzio: cosa prevede l’art. 473-bis.49 c.p.c.
La possibilità di proporre ricorso cumulativo separazione e divorzio trova il suo fondamento nell’art. 473-bis.49 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia per rendere più efficiente il processo in materia di famiglia.
La norma stabilisce che negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale possano essere proposte anche:
- la domanda di scioglimento del matrimonio;
- la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- le domande connesse relative ai rapporti economici e ai figli.
La sentenza che conclude il procedimento conterrà capi autonomi per ciascuna domanda. In altre parole, il giudice pronuncerà prima la separazione e successivamente, quando saranno maturati i presupposti, il divorzio.
Uno degli aspetti più rilevanti è che le condizioni economiche e familiari possono essere già delineate fin dall’inizio. Nel ricorso cumulativo è possibile indicare:
- le modalità di affidamento dei figli;
- l’eventuale assegno di mantenimento;
- l’assegnazione della casa familiare;
- la regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il ricorso cumulativo rappresenta quindi uno strumento processuale che consente di concentrare nello stesso procedimento tutte le decisioni relative alla fine del matrimonio, riducendo duplicazioni e passaggi inutili.
Le decisioni su figli, casa e aspetti economici nella crisi coniugale
Quando si affronta una procedura che prevede separazione e divorzio insieme, uno degli aspetti più delicati riguarda la definizione delle condizioni che regoleranno i rapporti tra i coniugi e con i figli.
Il giudice non si limita infatti a dichiarare la separazione o il divorzio, ma deve anche stabilire – o verificare – le regole concrete che disciplineranno la vita familiare dopo la fine della convivenza.
Se la coppia ha figli, il primo tema riguarda l’affidamento e il collocamento. L’ordinamento italiano privilegia il principio della bigenitorialità, cioè il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi viene disposto l’affidamento condiviso.
Occorre poi stabilire i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore e le modalità di partecipazione alle decisioni più importanti che li riguardano, come quelle relative alla scuola, alla salute o alle attività sportive.
Un secondo aspetto riguarda il mantenimento dei figli. Il giudice può prevedere un assegno periodico a carico di uno dei genitori, tenendo conto di diversi fattori: le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto durante la convivenza, i redditi e le capacità economiche di ciascun genitore.
Nella separazione può essere previsto anche un assegno di mantenimento per il coniuge, quando uno dei due non dispone di redditi adeguati. Nel divorzio, invece, la disciplina dell’assegno ha presupposti in parte diversi e viene valutata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione.
Infine vi è la questione della casa familiare, che può essere assegnata al genitore con cui convivono stabilmente i figli, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile.
Tutte queste decisioni possono essere già indicate nel ricorso iniziale quando si sceglie di impostare una procedura che comprenda sia la separazione sia il divorzio. Proprio per questo motivo la redazione dell’atto richiede particolare attenzione e una valutazione accurata della situazione familiare e patrimoniale.
Il ricorso congiunto nella crisi matrimoniale e gli accordi tra i coniugi
Quando i coniugi raggiungono un accordo su tutti gli aspetti della fine del matrimonio, la procedura può essere avviata con un ricorso congiunto separazione e divorzio. In questa situazione le parti non si trovano in conflitto su questioni essenziali e presentano al tribunale una richiesta condivisa che contiene già tutte le condizioni concordate.
Nel ricorso vengono indicate in modo dettagliato le decisioni relative ai principali profili della crisi familiare. Tra questi rientrano, ad esempio, l’affidamento dei figli, le modalità di frequentazione con ciascun genitore, l’eventuale assegno di mantenimento, la destinazione della casa familiare e la regolazione dei rapporti economici tra i coniugi.
Quando la procedura prevede separazione e divorzio insieme, le parti possono formulare nel medesimo atto anche le condizioni che dovranno valere per la fase successiva di scioglimento del matrimonio. Questo richiede una particolare chiarezza nella redazione del ricorso, perché le condizioni devono essere compatibili sia con la disciplina della separazione sia con quella del divorzio.
Il giudice ha comunque il compito di verificare che gli accordi non siano contrari alla legge e che tutelino adeguatamente gli interessi dei figli. Se sono presenti figli minori o economicamente non autosufficienti, il tribunale esercita un controllo particolarmente attento sulle condizioni concordate dai genitori.
Un ulteriore elemento da considerare riguarda la stabilità degli accordi. Se i coniugi, dopo aver depositato il ricorso, cambiano posizione su alcuni aspetti essenziali – per esempio sulle questioni economiche o sull’organizzazione della vita dei figli – il tribunale potrebbe non essere più in grado di pronunciare il divorzio sulla base delle condizioni inizialmente concordate.
Per questo motivo è opportuno che il ricorso venga predisposto con grande attenzione e che le parti valutino con precisione gli effetti delle decisioni che stanno assumendo, soprattutto quando intendono impostare già dall’inizio un percorso che porti alla conclusione definitiva del matrimonio.
Quando conviene davvero un’unica procedura e il ruolo dell’avvocato
La possibilità di chiedere separazione e divorzio insieme rappresenta una semplificazione importante del sistema processuale in materia di famiglia. Tuttavia non sempre questa soluzione è la più adatta in ogni situazione concreta.
La procedura unica risulta particolarmente efficace quando i coniugi hanno già raggiunto un accordo stabile sui principali aspetti della loro separazione. In questi casi è possibile definire fin dall’inizio l’assetto complessivo dei rapporti familiari ed economici, evitando di avviare un nuovo procedimento a distanza di mesi.
I vantaggi principali riguardano soprattutto la gestione del processo. Utilizzare un unico fascicolo consente di ridurre gli adempimenti, limitare i costi e programmare con maggiore chiarezza le diverse fasi della procedura. In molti casi il tribunale può già organizzare il percorso processuale tenendo conto della futura domanda di divorzio.
Ci sono però situazioni in cui mantenere separati i due procedimenti può risultare più opportuno. Questo può accadere, ad esempio, quando esistono forti conflitti tra i coniugi o quando le questioni economiche sono particolarmente complesse. In tali circostanze la separazione potrebbe richiedere tempi più lunghi per essere definita e l’inserimento della domanda di divorzio nello stesso procedimento rischierebbe di complicare ulteriormente il percorso.
La valutazione sulla strategia da adottare deve quindi essere effettuata caso per caso. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può analizzare la situazione personale e patrimoniale dei coniugi e indicare se sia preferibile presentare un ricorso cumulativo separazione e divorzio oppure procedere con due fasi distinte.
La conoscenza della prassi dei tribunali e della più recente giurisprudenza – compresa la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 28727/2023 – consente inoltre di impostare correttamente il procedimento ed evitare errori che potrebbero rallentare o complicare la conclusione della vicenda.
Conclusioni
La possibilità di chiedere separazione e divorzio insieme rappresenta una delle innovazioni più rilevanti introdotte negli ultimi anni nel processo civile in materia familiare. Grazie alla riforma Cartabia e all’interpretazione fornita dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 28727/2023, oggi è possibile proporre nello stesso ricorso sia la domanda di separazione sia quella di divorzio.
Le due decisioni restano giuridicamente distinte e devono rispettare i presupposti previsti dalla legge, in particolare il decorso dei termini minimi tra separazione e scioglimento del matrimonio. Tuttavia la gestione unitaria del procedimento consente di semplificare il percorso giudiziario e di ridurre la duplicazione delle attività processuali.
Quando i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni della crisi familiare, il ricorso cumulativo può rappresentare una soluzione efficace per affrontare in modo organico tutte le questioni relative alla fine del matrimonio.
La scelta della procedura più adatta dipende comunque dalle caratteristiche del singolo caso, dalla presenza di figli e dalla complessità dei rapporti economici tra le parti.
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FAQ su separazione e divorzio insieme
È possibile chiedere separazione e divorzio nello stesso ricorso?
Sì. L’art. 473-bis.49 c.p.c. consente di proporre nello stesso procedimento sia la domanda di separazione sia quella di divorzio. Il giudice però potrà decidere sul divorzio solo dopo il decorso dei termini previsti dalla legge.
Quanto tempo deve passare tra separazione e divorzio?
Se la separazione è consensuale devono trascorrere almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice. Se invece la separazione è giudiziale il termine è di dodici mesi.
Il divorzio viene deciso insieme alla separazione?
No. Anche se le domande sono proposte nello stesso ricorso, il giudice pronuncia prima la separazione e solo successivamente, quando la domanda diventa procedibile, decide sul divorzio.
È possibile fare un ricorso congiunto separazione e divorzio?
Sì, quando i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni della crisi matrimoniale possono presentare un ricorso congiunto che contenga sia la domanda di separazione sia quella di divorzio.
La Cassazione si è pronunciata su questa possibilità?
Sì. Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 28727/2023 hanno chiarito che il cumulo delle domande di separazione e divorzio nello stesso procedimento è ammissibile.