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Separazione e divorzio atto unico: anche nella consensuale?

12 maggio 2023

Come noto la riforma Cartabia ha previsto che sia possibile fare la separazione e il divorzio con unico atto.

La disposizione, però, è contenuta nelle previsioni sul giudizio contenzioso: ma la separazione e il divorzio con unico atto può essere richiesto anche nel giudizio consensuale?

Una recente sentenza del 5 maggio 2023 del Tribunale di Milano ha dato risposta affermativa seppure a certe condizioni.

Vediamo anzitutto dal profilo generale quando è possibile fare separazione e divorzio con unico atto e poi cosa indica questa sentenza sulla possibilità di utilizzare un unico anche per la procedura consensuale.

La sentenza è scaricabile in pdf tra gli allegati alla pagina.

Separazione e divorzio atto unico
Separazione e divorzio atto unico: anche nella consensuale?

Separazione e divorzio atto unico: unica domanda ex art 473 bis 49 cpc

Come anticipato, la riforma Cartabia ha inserito tra le previsioni che coinvolgo il contenzioso giudiziale l’art. 473 bis 49 cpc, che consente di proporre nella stessa causa la domanda di separazione e anche quella di divorzio.

Tra le altre cose la disposizione indica che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.

Poi la previsione precisa che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.

Come anticipato la previsione è contenuta nella disciplina del processo giudiziale: ma si applica anche alla richiesta di una separazione o di un divorzio consensuale?

Separazione consensuale e possibilità di proporre anche la richiesta di divorzio con un unico atto

Una recente sentenza del tribunale di Milano ha ritenuto applicabile la disposizione ora richiamata anche al giudizio di separazione e divorzio consensuale: sarebbe dunque possibile con unico atto proporre domanda di separazione e anche domanda di divorzio.

Ma operativamente come si deve procedere?

Chiaramente occorre nell’atto introduttivo indicare che i coniugi chiedono concordemente sia la separazione che il divorzio indicando le condizioni pattuite per entrambe le distinte domande: potrebbe anche essere utile rinunciare alla comparizione, indicando questa volontà per entrambe le richieste contenute in un unico atto ma con plurime domande di separazione e divorzio.

E poi il Tribunale come dovrebbe procedere?

Il Tribunale di Milano con sentenza 5 maggio 2023 ricorda anzitutto le richieste delle parti: “con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia”.

Il Tribunale implicitamente ritiene la richiesta ammissibile anche in un giudizio consensuale ed evidenzia che non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile “prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con te medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Dunque, dopo la pronuncia della separazione consensuale, il relatore dovrebbe fissare udienza o richiedere che le parti depositino le note di trattazione scritta, una volta diventata procedibile la richiesta di divorzio.

La richiesta di divorzio consensuale e le relative condizioni devono già essere inserite nel ricorso per separazione, andando formulate con unico atto.

Ma cosa accade se le parti vogliono modificare le condizioni di divorzio tra la formulazione della originaria domanda e le note di trattazione scritta successive in vista del divorzio? E cosa accade se non siano più d’accordo?

Il Tribunale di Milano evidenzia che “la modifica unilaterale di tali condizioni [già inserite nel precedente atto] sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2° comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 413-bis.51, 2° comma, c.p.c.”.

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