Sezioni Unite e indennità di occupazione dell’immobile occupato
Ricordiamo anzitutto sul tema quanto indicato da Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645 in merito al risarcimento del danno pari alla indennità di occupazione in relazione a un immobile occupato da un terzo: ma il caso è comunque rapportabile anche alla casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione.
Le Sezioni Unite hanno nella sostanza indicato due principi di diritto qui rilevanti:
in caso di occupazione di un immobile senza titolo, il proprietario subisce una perdita e ha diritto al risarcimento del danno pari alla indennità di occupazione che è determinato equamente dal giudice, nel caso in cui l'importo preciso del danno non può essere provato. Questa valutazione può basarsi sul canone di locazione di mercato;
nel caso in cui il proprietario riesca a provare uno specifico pregiudizio subito (ad esempio che in mancanza dell’occupazione avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato oppure che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato) il danno può essere appunto quello concreto.
Cosa accade in caso di revoca assegnazione casa coniugale? Da quando è dovuta l’indennità occupazione?
La più recente sentenza Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, coinvolgeva un caso in cui un coniuge chiedeva all’altro la condanna al pagamento di un importo non inferiore ad Euro 250,00 mensili a titolo di indennità di occupazione dell'immobile acquistato, in costanza di matrimonio, in regime di comunione, nel quale il convenuto era rimasto ad abitare nonostante il rigetto della sua domanda di assegnazione della casa coniugale.
Cosa accade, dunque, nel caso in cui la casa coniugale non sia assegnata o sia disposta la revoca dell’assegnazione?
È dovuta l’indennità di occupazione e in quali casi?
Revoca assegnazione casa coniugale indennità occupazione: il godimento del bene comune
La sentenza Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, evidenzia che “nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.). Allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza o all'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr. artt. 1105 e 1108 c.c.)” (Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione).
La sentenza, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, evidenzia poi che l’uso comune del bene può realizzarsi anche in modo indiretto, ad esempio con una turnazione: ha, quindi, indicato che se “la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari (come accertato in fatto per l'abitazione coniugale in questione), l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021)” (Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione).
Il risarcimento dei danni pari alla indennità di occupazione in caso di revoca mancata assegnazione della casa coniugale
Ma quando la casa coniugale non sia assegnata o sia disposta la revoca dell’assegnazione e non sia possibile l’uso contemporaneo neppure con una turnazione, cosa accade se un solo coniuge utilizzi in via esclusiva il bene?
Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, evidenzia come l’altro abbia diritto al risarcimento ma anche che, per poterlo richiedere, sé necessario che formuli una richiesta formale di utilizzo del bene che resti inadempiuta.
Dal primo profilo, la sentenza relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione conferma la regola generale e di cui alle Sezioni Unite: indica, infatti, che “pur essendo pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento” (Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione).
Dal secondo profilo, invece, Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, non ritiene condivisibile la decisione del giudice di secondo grado che ha ritenuto di riconoscere il diritto ad indennità a far tempo dalla sentenza di separazione dei coniugi e ciò “in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della controricorrente ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti” (Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione).
Dunque, la sentenza ritiene che non vi sia un immediato diritto a chieder il risarcimento del danno per il semplice fatto che vi sia un uso esclusivo del bene comune: è necessario che il comproprietario formuli una richiesta che in qualche modo dimostri la sua volontà di utilizzare quel bene, così cristallizzando l’abuso consistente nell’uso esclusivo che impedisce il pari diritto di godimento dell’altro coniuge.
Revoca assegnazione casa coniugale indennità occupazione: il principio di diritto
Alla luce di tale motivazione, Cass. 18 aprile 2023, n. 10264, relativa alla indennità di occupazione per la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi per la quale vi sia stata la revoca del provvedimento di assegnazione, ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. In mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene”.