Differenza separazione e divorzio: introduzione
Andiamo ora ad analizzare la differenza tra questi due istituti in tutte le loro peculiarità.
La separazione è quella situazione legale nella quale, come anticipato, vengono in qualche modo sospesi gli obblighi matrimoniali reciproci dei coniugi, salvo quelli di assistenza e reciproco rispetto. Consiste in un periodo di transizione che può permettere ai due coniugi di riconciliarsi, dando modo di cambiare idea entro un periodo di tempo prima di arrivare ad una decisione definitiva sancita dalla sentenza di divorzio.
Questo istituto può essere consensuale o giudiziale, a seconda che sia oggetto rispettivamente di accordo dei coniugi omologato poi dal Giudice o pronuncia con sentenza.
Il divorzio, invece e a differenza, è stato introdotto in Italia solamente nel 1980 con la legge n. 898, modificata poi nel 2015 introducendo nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto “divorzio breve” con cui i tempi si sono di gran lunga ridotti.
Con il divorzio invece le due parti perdono lo status di coniugi: vi è quindi una cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, l’estinzione di quei doveri reciproci ossia il dovere di fedeltà, il dovere di assistenza morale e materiale e infine il dovere di collaborazione e coabitazione, ma rimangono comunque fermi gli obblighi nei confronti dei figli e la potestà genitoriale (i figli siano essi minorenni o maggiorenni vengono sempre tutelati anche in situazioni di rottura definitiva del vincolo matrimoniale).
Differenza tra separazione e divorzio
Ma quali sono le differenze principali che contraddistinguono queste due situazioni?
Sicuramente la differenza più importante è dato dal fatto che una volta acquisito lo status di separazione non si può convolare a nuove nozze, nonostante il periodo di pausa in cui gli obblighi propri del matrimonio vengono sospesi, mentre con il divorzio le due parti potranno risposarsi e quindi convolare nuovamente a nozze, in quanto con quest’ultimo status vi è uno scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
Un’altra importante differenza tra separazione e divorzio è data dal fatto che richiedono tempistiche molto diverse.
Le legge su separazioni e divorzi del 2015 ha portato nell’ordinamento l’istituto del divorzio breve ed è stata rivoluzionaria dal momento che ha ridotto di molto le tempistiche e i costi per portare a termine il vincolo. Per l’appunto la nuova legge ha modificato le tempistiche da 3 anni a 6 mesi nel caso di separazione consensuale: in questo modo, ex coniugi in accordo tra loro riescono a divorziare anche prima di un anno, con facilità e costi molto ridotti. Qualora invece vi siano delle situazioni difficili e di conflitto si dovrà procedere in modo contenzioso: in quest’ultimo caso non si possono definire con precisione le tempistiche e tanto meno i costi, che saranno sicuramente più alti rispetto ad una situazione di accordo tra coniugi.
Quando infatti i coniugi riescono a trovare delle condizioni comuni per separazione e divorzio vi è anche il caso in cui si possono rivolgere per lo scioglimento del matrimonio al Sindaco del Comune di residenza di uno di loro, oppure quello in cui è stato celebrato il matrimonio con una spesa di 16 euro di marca da bollo, senza necessitare di un avvocato.
Questa procedura non è però possibile qualora vi siano figli minorenni, figli portatori di handicap o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In caso però non si trovi un accordo separazione e divorzio richiedono obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato e si dovrà andare davanti ad un Giudice e pertanto i tempi di chiusura della procedura non sono prevedibili e le spese saranno certamente maggiori.
Differenza separazione e divorzio: gli aspetti patrimoniali
Andiamo ora ad analizzare l’aspetto più complesso in ambito di separazione e divorzio, ossia l’aspetto economico patrimoniale.
Certamente al fine di evitare controversie spiacevoli e di lunga durata è sempre meglio procedere con separazione e divorzio consensuale, perché nel caso in cui non si arrivi ad un accordo le questioni patrimoniali tra i coniugi verranno decise d’ufficio dal Giudice.
Ricordiamo che se i coniugi non si accordano diversamente nel matrimonio in modo automatico si applica la comunione legale dei beni. Qualora, invece, vogliano mantenere la separazione dei beni, lo devono dichiarare espressamente davanti all’ufficiale di stato civile o al ministro di culto.
Una volta pronunciata dal Giudice la sentenza di separazione e divorzio la comunione dei beni si scioglie e ciascun coniuge può chiedere giudizialmente che i beni siano divisi, salva la possibilità per le stesse parti di raggiungere un accordo sulla divisione dei beni.
I beni che rientrano nella comunione dei beni sono gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, i frutti dei beni propri di ognuno dei coniugi, ad esempio canoni di locazione, interessi sui titoli di Stato, dividendi azionari, prodotti di terreni coltivati se appartenuti al coniuge prima delle nozze o ereditati, quello che è stato guadagnato con il lavoro o con una professione anche saltuaria di ognuno dei coniugi, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Se invece si tratti di aziende che appartengono a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione è relativa agli utili e agli incrementi (art. 177 del Codice Civile in tema di separazione e divorzio).
Non sono invece oggetto della comunione dei beni i beni di cui si era proprietari prima del matrimonio, i beni ricevuti in donazione o in eredità, i beni di utilizzo strettamente personale, i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni, nonché la pensione relativa alla perdita parziale o intera della capacità lavorativa, i beni acquisiti con il ricavato della vendita dei beni personali o con il loro scambio, purché questo sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto (art. 179 del Codice Civile in tema di separazione e divorzio).
Se invece i coniugi erano in separazione dei beni restano nella stessa situazione nella quale si troverebbero se non si fossero mai sposati: ogni coniuge rimane infatti titolare amministratore e con godimento esclusivo del bene acquistato prima e durante il matrimonio.
La differenza nell'’assegno di mantenimento tra separazione e divorzio
In caso di separazione e divorzio l’assegno di mantenimento ha una funzione differente a seconda che si tratti di separazione o divorzio.
L’assegno a seguito della separazione ha la funzione di assicurare un certo tenore di vita, lo stesso che si aveva durante il matrimonio, al coniuge che si trova in uno stato di bisogno e quindi in una condizione di inferiorità economica rispetto all’altra parte. Può però esservi anche l’ipotesi in cui la separazione sia stata pronunciata senza addebito e in quest’ultimo caso ciascuno dei coniugi può far valere nei confronti dell’altro il diritto di mantenimento qualora sussistano le condizioni di inferiorità economica e insufficienza del reddito rispetto all’altro coniuge. Invece in caso di divorzio l’assegno di mantenimento presuppone l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge economicamente più forte. La questione, però, è complessa e rinviamo agli altri articoli più specifici sulla misura dell’assegno di mantenimento per il coniuge.
In caso di prole, in situazione di separazione e divorzio, entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli fino a che quest’ultimi non diventano economicamente autosufficienti, anche se già maggiorenni. Il coniuge che si allontana dal nucleo familiare e, quindi, non andrà più ad abitare con i figli è obbligato a passare un assegno mensile, il cui ammontare dipenderà da diverse circostanze quali le possibilità economiche, le differenze economiche tra i coniugi, il tempo trascorso dai figli con il soggetto tenuto al contributo, ecc.
Differenza tra separazione e divorzio: l’eredità
Parlando di eredità in ambito di separazione e divorzio, vi è differenza nelle due situazioni: con la separazione non si perdono i diritti ereditari che invece si perdono in caso di divorzio.
Iniziamo analizzando la posizione del coniuge separato in caso di morte dell’altro coniuge.
Nel caso in cui si abbia una separazione senza addebito, l’ex coniuge gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato. Diversamente, nell’ipotesi di separazione con addebito (vale a dire quando viene accertato che la separazione deriva dalla violazione dei doveri coniugali di uno dei coniugi), il coniuge che ha causato la separazione non succederà all’altro. L’unica eccezione è questa: se il coniuge superstite in colpa riceveva gli alimenti dall'ex coniuge deceduto, potrà ottenere un assegno vitalizio da porsi a carico degli eredi.
Nell’ipotesi invece di divorzio, venendo meno il vincolo matrimoniale e quindi venendo meno gli effetti civili del matrimonio, si perdono tutti i diritti successori acquisiti con il matrimonio. Anche in caso di divorzio, resta la possibilità (prevista dall’art. 9-bis della legge n. 898/1970) che possa essere attribuito al coniuge superstite, titolare di un assegno pagato dal coniuge deceduto, un assegno periodico a carico dell'eredità. ciò a condizione che vi fosse un assegno divorzile e vi sia lo stato di bisogno del soggetto interessato.
Conclusioni su differenza tra separazione e divorzio
In conclusione, possiamo affermare che vi sono alcune differenze tra separazione e divorzio, anche se non di grandissimo rilievo.
Se prescindiamo dagli effetti sul vincolo che derivano dalle due procedure (la separazione non fa cessare il vincolo matrimoniale, che invece deriva dal divorzio), la differenza più rilevante -soprattutto alla luce della più recente giurisprudenza- è data dai diversi criteri applicabili per la determinazione dell’assegno di mantenimento nella separazione e del divorzio.